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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1708/2025 promossa da:
, (C.F.. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, via delle Orchidee n.° C.F._2
9, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Panitti che li rappresenta e difende in forza di procura, rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1.le parti vivranno separate;
2. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocato presso Persona_1 la madre con possibilità, per il padre, di vederlo quando vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, con le esigenze della madre e con le esigenze scolastiche e ricreative del figlio, dandone comunicazione alla madre con preavviso di almeno 2 giorni. In ogni caso, in mancanza di accordo, il bambino trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, secondo la regola dell'alternanza, dal sabato dopo il pranzo fino alla domenica sera ore 20,00 quando verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna con relativo pernottamento. Al riguardo i genitori si impegnano a coordinarsi con reciproco spirito collaborativo e a consultarsi
1 preventivamente in ordine alle esigenze ed alle eventuali necessità del minore, nonché a venirsi incontro per qualsiasi problematica organizzativa e lavorativa;
3. i ricorrenti si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e ciascun genitore deve essere informato sugli spostamenti del figlio quando il minore è con Persona_1
l'altro;
4. ciascuna parte si impegna a rispettare le regole pattuite circa la reperibilità, concordando che le chiamate e videochiamate padre figlio potranno effettuarsi tutti i giorni in cui il minore è con la madre alle ore 19,00 e viceversa;
5. ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé il bambino in occasione delle feste natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, secondo il seguente schema: - il 24 dicembre ed il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore, mentre trascorrerà con l'altro genitore il giorno di Natale ed il periodo dal 01 gennaio al 07 gennaio.
6. durante le vacanze Pasquali il bambino trascorrerà con ciascun genitore (salvo diverso accordo per esigenze lavorative di entrambi) dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo, sempre ad anni alternati;
la rotazione dei periodi inizierà con la madre.
7. durante il periodo estivo i ricorrenti programmeranno le vacanze, in modo tale che entrambi possano trascorrere con la figlia un periodo di ferie;
a tal riguardo ciascun genitore potrà tenere il bambino con sé per almeno quindici giorni (da dividere in due tranches durante le vacanze scolastiche estive – giugno/settembre), previa reciproca comunicazione del periodo di vacanza da pervenire entro il 31.05 di ogni anno e previa indicazione del luogo, ove si svolgerà il soggiorno;
8. il minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma con la IG.ra , nonché il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa del Parte_1 papà con il IG. Pt_2
9. i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti nel giorno del compleanno del figlio organizzando insieme il relativo festeggiamento, laddove possibile;
10. il IG. contribuirà al mantenimento del minore , corrispondendo dal Parte_2 Persona_1 mese di novembre 2025 alla IG.ra , ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 di € 200,00 (duecento/00) oltre rivalutazione Istat annuale.
11. l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà usufruito nella misura del 50% tra le parti, impegnandosi reciprocamente sin d'ora a sottoscrivere ogni eventuale necessario consenso anche di anno in anno per l'ottenimento del suddetto beneficio.
12. i genitori provvederanno alle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative del bambino nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione, ove è possibile, dei relativi documenti fiscali e sulla
2 base dei criteri indicati nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Rieti, che le parti sottoscrivono per accettazione;
13. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
14. le parti si impegnano, inoltre, a far mantenere costanti rapporti tra il figlio gli Per_1 ascendenti ed i parenti collaterali;
15. i genitori si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio;
16. le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.102025 e , Parte_1 Parte_2 hanno chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato il [...] e sui diritti a quest'ultimo afferenti. Persona_2
Le parti ricorrenti hanno riferito che a causa di incompatibilità reciproche decidevano di separarsi.
Alla udienza del 19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e
3 morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c:
[...] recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1708/2025 promossa da:
, (C.F.. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, via delle Orchidee n.° C.F._2
9, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Panitti che li rappresenta e difende in forza di procura, rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1.le parti vivranno separate;
2. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocato presso Persona_1 la madre con possibilità, per il padre, di vederlo quando vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, con le esigenze della madre e con le esigenze scolastiche e ricreative del figlio, dandone comunicazione alla madre con preavviso di almeno 2 giorni. In ogni caso, in mancanza di accordo, il bambino trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, secondo la regola dell'alternanza, dal sabato dopo il pranzo fino alla domenica sera ore 20,00 quando verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna con relativo pernottamento. Al riguardo i genitori si impegnano a coordinarsi con reciproco spirito collaborativo e a consultarsi
1 preventivamente in ordine alle esigenze ed alle eventuali necessità del minore, nonché a venirsi incontro per qualsiasi problematica organizzativa e lavorativa;
3. i ricorrenti si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e ciascun genitore deve essere informato sugli spostamenti del figlio quando il minore è con Persona_1
l'altro;
4. ciascuna parte si impegna a rispettare le regole pattuite circa la reperibilità, concordando che le chiamate e videochiamate padre figlio potranno effettuarsi tutti i giorni in cui il minore è con la madre alle ore 19,00 e viceversa;
5. ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé il bambino in occasione delle feste natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, secondo il seguente schema: - il 24 dicembre ed il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore, mentre trascorrerà con l'altro genitore il giorno di Natale ed il periodo dal 01 gennaio al 07 gennaio.
6. durante le vacanze Pasquali il bambino trascorrerà con ciascun genitore (salvo diverso accordo per esigenze lavorative di entrambi) dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo, sempre ad anni alternati;
la rotazione dei periodi inizierà con la madre.
7. durante il periodo estivo i ricorrenti programmeranno le vacanze, in modo tale che entrambi possano trascorrere con la figlia un periodo di ferie;
a tal riguardo ciascun genitore potrà tenere il bambino con sé per almeno quindici giorni (da dividere in due tranches durante le vacanze scolastiche estive – giugno/settembre), previa reciproca comunicazione del periodo di vacanza da pervenire entro il 31.05 di ogni anno e previa indicazione del luogo, ove si svolgerà il soggiorno;
8. il minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma con la IG.ra , nonché il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa del Parte_1 papà con il IG. Pt_2
9. i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti nel giorno del compleanno del figlio organizzando insieme il relativo festeggiamento, laddove possibile;
10. il IG. contribuirà al mantenimento del minore , corrispondendo dal Parte_2 Persona_1 mese di novembre 2025 alla IG.ra , ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 di € 200,00 (duecento/00) oltre rivalutazione Istat annuale.
11. l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà usufruito nella misura del 50% tra le parti, impegnandosi reciprocamente sin d'ora a sottoscrivere ogni eventuale necessario consenso anche di anno in anno per l'ottenimento del suddetto beneficio.
12. i genitori provvederanno alle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative del bambino nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione, ove è possibile, dei relativi documenti fiscali e sulla
2 base dei criteri indicati nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Rieti, che le parti sottoscrivono per accettazione;
13. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
14. le parti si impegnano, inoltre, a far mantenere costanti rapporti tra il figlio gli Per_1 ascendenti ed i parenti collaterali;
15. i genitori si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio;
16. le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.102025 e , Parte_1 Parte_2 hanno chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato il [...] e sui diritti a quest'ultimo afferenti. Persona_2
Le parti ricorrenti hanno riferito che a causa di incompatibilità reciproche decidevano di separarsi.
Alla udienza del 19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e
3 morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c:
[...] recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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