CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2024, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN OL nato a [...] il [...] AL GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria depositata dalla difesa di LA PE. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza in data 31 gennaio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza 18-12-2020 della Corte di Appello di Roma con la quale NI OL e RA NA erano stati condannati per il reato di patrocinio infedele di cui al capo A) commesso in danno di LA PE nonché dichiarata la prescrizione in relazione all'ipotesi di truffa in danno dello stesso contestata al capo B). 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore degli imputati deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 630 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento alla novità della prova documentale costituita dalle dichiarazioni dell'avv.to Bonifazi e dalla deposizione di Cinzia ST, già imputata nel procedimento;
si lamentava in particolare che la corte di appello non aveva valutato l'atto di revoca del mandato alla RA e l'incarico all'avv.to Bonifazi il quale poi aveva assunto altre iniziative nell'interesse del LA ed, inoltre, che la deposizione della ST non era stata minimamente considerata nel suo rilevante contenuto dalla sentenza di condanna di Penale Sent. Sez. 2 Num. 6598 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/01/2024 secondo grado;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 630 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla posizione dell'avv.to NI che era stata illegittimamente equiparata a quella dell'avv.to RA benchè lo stesso non avesse ricevuto alcun mandato dal LA sicché lo stesso non aveva svolto alcuna attività difensiva;
al proposito si lamentava anche l'errore di fatto in cui era incorsa la corte di appello nella sentenza di condanna quanto alla individuazione del momento di consumazione dei fatti che, essendo avvenuti nel 2009, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti anteriormente la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto alla doglianza contenuta nel secondo motivo e relativa alla dedotta prescrizione, va ricordato come, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018 Cc. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 274919 - 01). Ne consegue che l'ultima doglianza contenuta nel secondo motivo e che mira ad ottenere una anticipazione della data di consumazione dei fatti non è proponibile in questa sede. 2. Quanto poi alle altre doglianze, aventi ad oggetto l'omessa valutazione delle c.d. prove nuove, va rilevato come nel caso di specie l'impugnata ordinanza ha contestato analiticamente il valore di ciascuna delle stesse dedotte a fondamento di una valutazione di insussistenza dei fatti contestati, procedendo ad una valutazione del merito di ciascuna di esse ed escludendo il valore di decisività ai fini del possibile ribaltamento dell'esito del giudizio di condanna. Ed a fronte di tale conclusione, priva di qualsiasi illogicità, il ricorso reitera una lettura alternativa della valenza probatoria dei suddetti mezzi di prova già dedotti nel corso dei giudizi di merito e ritenuti non decisivi non consentita nel ricorso per cassazione avverso ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza. In particolare, la corte di appello, nel dichiarare l'inammissibilità ha già esposto come le dichiarazioni dell'imputata ST fossero state ampiamente acquisite nel corso del procedimento senza ritenerle decisive, mentre, il conferimento di altro mandato difensivo all'avv.to Bonifazi, fosse elemento non decisivo proprio perché il reato di infedele patrocinio veniva ricostruito sulla base di quelle condotte analiticamente indicate dai punti da n.1 a n. 5 indicati a pagina 3 dell'ordinanza. Analogamente la doglianza relativa al concorso dello NI nei fatti viene presa in considerazione dalla corte di appello e confutata sulla base di precisi argomenti esposti alle pagine 3 dell'ordinanza ove vengono richiamati i rapporti dello stesso con il LA. In sostanza il ricorso propone una diversa valutazione di fatti e prove non deducibile nella fase della revisione;
al proposito va infatti ricordato come sia stato affermato che in tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. 2 proc. pen.,. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020 Rv. 280046 - 01). Così che l'erronea valutazione delle dichiarazioni della ST ovvero la rilevanza del conferimento del mandato ad altro difensore non sono elementi più deducibili nella presente fase. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGLIERE EST. IL PRE IDENTE RG BE
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria depositata dalla difesa di LA PE. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza in data 31 gennaio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza 18-12-2020 della Corte di Appello di Roma con la quale NI OL e RA NA erano stati condannati per il reato di patrocinio infedele di cui al capo A) commesso in danno di LA PE nonché dichiarata la prescrizione in relazione all'ipotesi di truffa in danno dello stesso contestata al capo B). 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore degli imputati deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 630 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento alla novità della prova documentale costituita dalle dichiarazioni dell'avv.to Bonifazi e dalla deposizione di Cinzia ST, già imputata nel procedimento;
si lamentava in particolare che la corte di appello non aveva valutato l'atto di revoca del mandato alla RA e l'incarico all'avv.to Bonifazi il quale poi aveva assunto altre iniziative nell'interesse del LA ed, inoltre, che la deposizione della ST non era stata minimamente considerata nel suo rilevante contenuto dalla sentenza di condanna di Penale Sent. Sez. 2 Num. 6598 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/01/2024 secondo grado;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 630 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla posizione dell'avv.to NI che era stata illegittimamente equiparata a quella dell'avv.to RA benchè lo stesso non avesse ricevuto alcun mandato dal LA sicché lo stesso non aveva svolto alcuna attività difensiva;
al proposito si lamentava anche l'errore di fatto in cui era incorsa la corte di appello nella sentenza di condanna quanto alla individuazione del momento di consumazione dei fatti che, essendo avvenuti nel 2009, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti anteriormente la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto alla doglianza contenuta nel secondo motivo e relativa alla dedotta prescrizione, va ricordato come, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018 Cc. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 274919 - 01). Ne consegue che l'ultima doglianza contenuta nel secondo motivo e che mira ad ottenere una anticipazione della data di consumazione dei fatti non è proponibile in questa sede. 2. Quanto poi alle altre doglianze, aventi ad oggetto l'omessa valutazione delle c.d. prove nuove, va rilevato come nel caso di specie l'impugnata ordinanza ha contestato analiticamente il valore di ciascuna delle stesse dedotte a fondamento di una valutazione di insussistenza dei fatti contestati, procedendo ad una valutazione del merito di ciascuna di esse ed escludendo il valore di decisività ai fini del possibile ribaltamento dell'esito del giudizio di condanna. Ed a fronte di tale conclusione, priva di qualsiasi illogicità, il ricorso reitera una lettura alternativa della valenza probatoria dei suddetti mezzi di prova già dedotti nel corso dei giudizi di merito e ritenuti non decisivi non consentita nel ricorso per cassazione avverso ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza. In particolare, la corte di appello, nel dichiarare l'inammissibilità ha già esposto come le dichiarazioni dell'imputata ST fossero state ampiamente acquisite nel corso del procedimento senza ritenerle decisive, mentre, il conferimento di altro mandato difensivo all'avv.to Bonifazi, fosse elemento non decisivo proprio perché il reato di infedele patrocinio veniva ricostruito sulla base di quelle condotte analiticamente indicate dai punti da n.1 a n. 5 indicati a pagina 3 dell'ordinanza. Analogamente la doglianza relativa al concorso dello NI nei fatti viene presa in considerazione dalla corte di appello e confutata sulla base di precisi argomenti esposti alle pagine 3 dell'ordinanza ove vengono richiamati i rapporti dello stesso con il LA. In sostanza il ricorso propone una diversa valutazione di fatti e prove non deducibile nella fase della revisione;
al proposito va infatti ricordato come sia stato affermato che in tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. 2 proc. pen.,. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020 Rv. 280046 - 01). Così che l'erronea valutazione delle dichiarazioni della ST ovvero la rilevanza del conferimento del mandato ad altro difensore non sono elementi più deducibili nella presente fase. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGLIERE EST. IL PRE IDENTE RG BE