CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17072 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9/03/2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, R. Gargiulo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17072 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex lege n. 199 del 2010, a seguito di revoca della misura dell'affidamento provvisorio, ex art. 58-quater Ord. pen., disposta con provvedimento del medesimo Tribunale del 27 gennaio 2022. Il Tribunale ha rilevato che l'ordinanza del 27 gennaio 2022 non è mai stata impugnata e ha sottolineato che questa ha revocato l'affidamento, concesso in via provvisoria in data 9 dicembre 2021, nonché ha respinto le istanze di affidamento e detenzione domiciliare, aderendo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, anche nel caso di affidamento provvisoriamente concesso, il vaglio della proposta di sospensione della misura compete al Tribunale, applicandosi la disciplina di quell'articolo 51-ter Ord. pen. Tale modo di procedere è stato ritenuto conforme alla disciplina introdotta dalla normativa di cui al d. I. n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito dalla legge n. 10 del 21 febbraio 2014 che consente al magistrato di sorveglianza di applicare, provvisoriamente, la misura dell'affidamento, peraltro attraverso un procedimento tale da assicurare il contraddittorio. 2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge penale, erronea applicazione dell'art. 58-quater Ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente ripercorre l'iter procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento in esame (provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano del 9 dicembre 2021 che concede l'affidamento in prova in via provvisoria, emissione di ordinanza di custodia cautelare per fatti commessi nel mese di marzo 2020 e conseguente sospensione della misura alternativa da parte del medesimo giudice, anche per la contemporanea carcerazione dell'interessato, ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza della richiesta della difesa di ottenere il beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ex lege n. 199 del 2010, successiva al venir meno della misura della custodia cautelare in carcere, sul presupposto dell'operatività dell'art. 58-quater Ord. pen., rigetto del reclamo proposto dalla difesa, da parte del Tribunale di sorveglianza, avverso il pronunciato rigetto del Magistrato di sorveglianza). Si sostiene, nel reclamo, che non trova applicazione, nel caso al vaglio, la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen., perché a Cannata è stata revocata 2 9Th una misura alternativa concessa in via provvisoria e perché il beneficio di cui alla legge n. 199 del 2010 non poteva essere equiparato ad una misura alternativa. Quindi, non poteva essere considerato applicabile il comma primo dell'art. 58-quater cit. per cui, nel caso di specie, non è necessario attendere il triennio dalla revoca dell'affidamento per accedere a un nuovo beneficio. Si evidenzia che il Magistrato di sorveglianza ha richiamato una prassi dell'Ufficio non conforme all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità secondo la quale non è applicabile la causa ostativa nel caso di revoche di affidamenti concessi dal Magistrato in via provvisoria, in quanto relative a provvedimenti che dovrebbero essere revocati solo da quest'ultimo. Si rimarca che il Tribunale, nel respingere il reclamo proposto, avrebbe trascurato la questione di diritto sottoposta al suo vaglio, in quanto non si sarebbe pronunciato sulla circostanza secondo la quale la misura, prima applicata e poi revocata, era stata concessa in via meramente provvisoria, sottolineando che il Tribunale collegiale non avrebbe dovuto provvedere sulla proposta di revoca perché si trattava di affidamento soltanto provvisorio. Tale erronea pronuncia ha provocato, a parere del ricorrente, l'effetto di vedere, indebitamente, applicata la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen. Si riporta giurisprudenza di legittimità che riconosce all'affidamento concesso in via provvisoria natura meramente interinale (Sez. 1, n. 38100 del 28/09/2021) e si evidenzia che, a fronte di una misura provvisoria, il Tribunale senza che questa fosse divenuta definitiva, ne aveva pronunciato la revoca, precisando che unica questione devoluta era quella di rilevare l'assenza di una pronuncia definitiva, da parte dell'organo collegiale, in tale ottica dovendosi leggere anche il citato precedente di legittimità (secondo cui la revoca della misura, concessa in via provvisoria, non è nemmeno idonea a produrre gli effetti negativi che l'ordinamento penitenziario ricollega, automaticamente, a tale tipo di provvedimento, laddove abbia ad oggetto misure alternative concesse in via definitiva). Infine, si rimarca che il Tribunale di sorveglianza non ha fornito idonea motivazione adducendo considerazioni collaterali rispetto alla questione giuridica prospettata, con particolare riferimento al mancato accoglimento del reclamo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge penale in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione del beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio. Il Tribunale si è limitato a esporre che il legislatore ha inteso verificare il beneficio di cui alla I. n. 199 del 2010 rispetto alla misura alternativa dell'affidamento. La motivazione non terrebbe conto della clausola di compatibilità di cui al citato art. 58-quater (si applicano in quanto compatibili). 3 Secondo la difesa, infatti, la citata norma presuppone l'esistenza di una misura alternativa che non è equivalente all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi;
il beneficio di cui all'art. 1 I. n. 199 del 2010 è una modalità speciale di esecuzione della pena e i presupposti richiesti per la sua applicazione si discostano da quanto previsto per accedere alla detenzione domiciliare di cui all'ord. pen. Invero, la detenzione domiciliare è, a tutti gli effetti, una misura alternativa alla detenzione e si pone come obiettivo principale quello di consentire il reinserimento del condannato. Del resto, l'automatica operatività della preclusione di ali all'art. 58-quater cit. si appalesa contraria al senso di umanità rendendo la pena priva di qualsivoglia effetto rieducativo risocializzante. Il dato testuale della norma implica che le fattispecie previste dai primi due commi dell'articolo 58-quater cit. determinino l'automatica operatività del divieto triennale di cui al terzo comma, indipendentemente da qualsiasi verifica sugli eventuali successi del condannato ma tali automatismi impediscono al giudice una valutazione individualizzata sull'idoneità del condannato a fruire del beneficio richiesto e, quindi, si pongono in contrasto con la funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione. 3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, R. Gargiulo, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e resta assorbita in tale conclusione la questione posta con il secondo motivo. 1.1.Si deve osservare che, in caso di revoca della provvisoria concessione della misura alternativa da parte del Magistrato di sorveglianza, non trova applicazione la procedura incidentale di controllo della sospensione cautelativa della decisione di cui all'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. In tale caso, invero, il Tribunale di sorveglianza decide, in via definitiva, se concedere o meno la misura e, ove non la conceda, consegue che non si applica l'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen. Invero, a questa conclusione pervengono plurimi precedenti di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità (tra gli altri, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, D'Antonio, Rv. 276599-02, in motivazione, di cui si ripercorrono le condivisibili considerazioni). In particolare, si ritiene che la provvisoria ammissione alle misure alternative è disposta «quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla 4 sussistenza dei presupposti» per l'ottenimento della misura alternativa, inclusa l'assenza del pericolo di fuga, e risulti il «grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione», come prevede il combinato disposto degli artt. 47, comma 4, e 47-ter, comma 1- quater, Ord. pen. L'intervento del Magistrato di sorveglianza è dunque legato ai requisiti del fumus e del periculum in mora, assumendo una marcata connotazione cautelare, oltre che una funzione strettamente interlocutoria (essendo stabilito che esso, in un tempo comunque rapido, elevato peraltro a sessanta giorni dall'art. 3, comma 1, lett. d, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, sia seguito dalla decisione dell'organo giudiziario ordinariamente competente: presupposto sul quale la giurisprudenza di legittimità ne nega l'autonoma ricorribilità per cassazione: Sez. 1, n. 22881 del 27/06/2006, Sachespi, Rv. 234291). Il potere cautelare assegnato al Magistrato di sorveglianza, si giustifica per l'esigenza di preservare la fruttuosità dell'emananda pronuncia, sia essa ampliativa o restrittiva dell'ambito della libertà personale. Esso è, inoltre, calibrato sui profili inerenti alla pericolosità sociale della persona e il suo grado. Rispetto al condannato e alle misure alternative alla detenzione, tale impostazione si declina nel senso di evitare che la decisione in ordine a queste ultime, che si prospetti favorevole, sia frustrata dalla già intervenuta compromissione, legata ai tempi della deliberazione giudiziale collegiale, del percorso di risocializzazione cui esse mirano. Specularmente, si è notato che ove intervengano sopravvenienze che contraddicono la prognosi favorevole già posta a base del provvedimento interinale e sorga il pericolo che il suo mantenimento metta in pericolo la sicurezza sociale, al giudice non può essere sottratta la possibilità di adottare provvedimenti cautelari di rigore, sino al «ritiro» del beneficio provvisoriamente concesso, fatta salva la deliberazione definitiva su di esso da parte dell'organo collegiale a ciò deputato, competenza che resta del Magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura provvisoria, sino alla decisione collegiale (Sez. 1, n. 1800 del 09/12/2003, dep. 2004, confl. comp. in proc. Castoldi;
Rv. 227129; Sez. 1, n. 276 del 13/01/2000, confl. comp. in proc. Campagna, Rv. 215383). Il provvedimento così adottato è considerato da tale indirizzo giurisprudenziale atto di esercizio di potestà cautelare, di segno eguale e contrario a quello precedentemente emesso, che resta privato di effetto. Il provvedimento di «revoca della misura provvisoria» sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, al Tribunale di sorveglianza, dal Magistrato già interessato all'atto della provvisoria concessione, senza l'instaurazione di un diverso procedimento dinanzi all'organo collegiale, il quale, già investito della titolarità della decisione se concedere o meno il beneficio penitenziario, adotterà la relativa decisione che sarà da adottare, secondo le modalità e i tempi già stabiliti, anche alla luce della sopravvenienza, costituita dal provvedimento monocraticamente assunto e delle ragioni ivi esposte, per il Tribunale di sorveglianza non vincolanti (conf. Sez. 1, n. 38100 del 28/09/2021, Corona, non mass.). Il Tribunale, eventualmente investito sia della domanda di concessione della misura, sia della successiva proposta del magistrato di sorveglianza di revoca dell'applicazione provvisoria, deve decidere soltanto sulla prima domanda, accogliendo o rigettando, in via definitiva, la richiesta di applicazione della misura alternativa, a seconda se riscontri o meno l'attuale sussistenza dei presupposti dell'istituto. Dunque, va esclusa l'applicazione della procedura incidentale di controllo della sospensione cautelativa della decisione di cui all'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. Infatti, il provvedimento definitivo su tale domanda determina, in ogni caso, quale che sia il suo contenuto decisorio, la caducazione ex nunc di quello interinale che, pertanto, non deve essere revocato. La "revoca della misura provvisoria" è considerata condizione ontologicamente diversa dalla "sospensione cautelativa" disposta nell'ambito del procedimento di revoca o sostituzione della misura definitivariente concessa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione. Nel primo caso il Tribunale di sorveglianza resta investito, come lo era prima dell'adozione del provvedimento di rigore, della decisione se concedere la misura alternativa, dal condannato solo precariamente già ottenuta, e non deve quindi procedere, come nel secondo caso, ai fini di una revoca in senso tecnico. Si conclude, inoltre, nel senso che la revoca della misura concessa in via provvisoria non è nemmeno idonea a produrre gli effetti negativi che l'ordinamento penitenziario ricollega, automaticamente, a tale tipo di provvedimento laddove abbia ad oggetto misure alternative concesse in via definitiva, come il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen., di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare : Sez. 1, n. n. 38100 del 28/09/2021, Corona, cit.). Né vale a superare detta impostazione ermeneutica, l'osservazione che svolge il Tribunale di sorveglianza nella parte finale dell'ordinanza, ove rimarca la differenza del caso in esame rispetto a quello di cui alla Sez. 1, n. 38100 del 28/09/2021, dove la revoca aveva riguardato la misura della detenzione domiciliare in caso di differimento della pena, implicando, quello in esame, la necessità di rideterminare il periodo di pena da espiare a seguito della revoca dell'affidamento in prova da assicurare in contraddittorio, davanti al Tribunale. 6 Ciò in quanto, anche in caso di affidamento in prova concessa in via provvisoria, il compito di adottare provvedimenti cautelari, compreso il «ritiro» del beneficio provvisoriamente concesso, è senz'altro riservato al giudice titolare della potestà cautelare, ossia al Magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura provvisoria, che resta competente„ sino alla decisione collegiale, a controllarne l'esecuzione, fatta salva la deliberazione definitiva su di esso da parte dell'organo collegiale a ciò deputato. Infine, è appena il caso di osservare che la pronuncia citata dal Sostituto Procuratore generale (Sez. 1, n. 31409 del 2021) nella requisitoria scritta non è in termini posto che attiene al caso della revoca del beneficio ex lege n. 199 del 2010, che è una revoca a tutti gli effetti e quindi produce l'effetto preclusivo, con competenza circa la revoca del provvedimento provvisorio al Tribunale di sorveglianza. 1.2.Nella specie, dunque, poiché il Tribunale ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex lege n. 199 del 2019, per l'intervenuta revoca in ragione del comportamento tenuto dall'affidato, in data 27 gennaio 2022, da parte del medesimo Tribunale, della misura dell'affidamento provvisorio, concesso dal Magistrato di sorveglianza (e mai dal Tribunale in via definitiva), facendo operare la disciplina di cui all'art. 51-ter e 58-quater Ord. pen., si impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza per nuovo esame del proposto reclamo. 2.Segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano, restando assorbito in tale decisione il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, R. Gargiulo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17072 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex lege n. 199 del 2010, a seguito di revoca della misura dell'affidamento provvisorio, ex art. 58-quater Ord. pen., disposta con provvedimento del medesimo Tribunale del 27 gennaio 2022. Il Tribunale ha rilevato che l'ordinanza del 27 gennaio 2022 non è mai stata impugnata e ha sottolineato che questa ha revocato l'affidamento, concesso in via provvisoria in data 9 dicembre 2021, nonché ha respinto le istanze di affidamento e detenzione domiciliare, aderendo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, anche nel caso di affidamento provvisoriamente concesso, il vaglio della proposta di sospensione della misura compete al Tribunale, applicandosi la disciplina di quell'articolo 51-ter Ord. pen. Tale modo di procedere è stato ritenuto conforme alla disciplina introdotta dalla normativa di cui al d. I. n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito dalla legge n. 10 del 21 febbraio 2014 che consente al magistrato di sorveglianza di applicare, provvisoriamente, la misura dell'affidamento, peraltro attraverso un procedimento tale da assicurare il contraddittorio. 2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge penale, erronea applicazione dell'art. 58-quater Ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente ripercorre l'iter procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento in esame (provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano del 9 dicembre 2021 che concede l'affidamento in prova in via provvisoria, emissione di ordinanza di custodia cautelare per fatti commessi nel mese di marzo 2020 e conseguente sospensione della misura alternativa da parte del medesimo giudice, anche per la contemporanea carcerazione dell'interessato, ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza della richiesta della difesa di ottenere il beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ex lege n. 199 del 2010, successiva al venir meno della misura della custodia cautelare in carcere, sul presupposto dell'operatività dell'art. 58-quater Ord. pen., rigetto del reclamo proposto dalla difesa, da parte del Tribunale di sorveglianza, avverso il pronunciato rigetto del Magistrato di sorveglianza). Si sostiene, nel reclamo, che non trova applicazione, nel caso al vaglio, la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen., perché a Cannata è stata revocata 2 9Th una misura alternativa concessa in via provvisoria e perché il beneficio di cui alla legge n. 199 del 2010 non poteva essere equiparato ad una misura alternativa. Quindi, non poteva essere considerato applicabile il comma primo dell'art. 58-quater cit. per cui, nel caso di specie, non è necessario attendere il triennio dalla revoca dell'affidamento per accedere a un nuovo beneficio. Si evidenzia che il Magistrato di sorveglianza ha richiamato una prassi dell'Ufficio non conforme all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità secondo la quale non è applicabile la causa ostativa nel caso di revoche di affidamenti concessi dal Magistrato in via provvisoria, in quanto relative a provvedimenti che dovrebbero essere revocati solo da quest'ultimo. Si rimarca che il Tribunale, nel respingere il reclamo proposto, avrebbe trascurato la questione di diritto sottoposta al suo vaglio, in quanto non si sarebbe pronunciato sulla circostanza secondo la quale la misura, prima applicata e poi revocata, era stata concessa in via meramente provvisoria, sottolineando che il Tribunale collegiale non avrebbe dovuto provvedere sulla proposta di revoca perché si trattava di affidamento soltanto provvisorio. Tale erronea pronuncia ha provocato, a parere del ricorrente, l'effetto di vedere, indebitamente, applicata la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen. Si riporta giurisprudenza di legittimità che riconosce all'affidamento concesso in via provvisoria natura meramente interinale (Sez. 1, n. 38100 del 28/09/2021) e si evidenzia che, a fronte di una misura provvisoria, il Tribunale senza che questa fosse divenuta definitiva, ne aveva pronunciato la revoca, precisando che unica questione devoluta era quella di rilevare l'assenza di una pronuncia definitiva, da parte dell'organo collegiale, in tale ottica dovendosi leggere anche il citato precedente di legittimità (secondo cui la revoca della misura, concessa in via provvisoria, non è nemmeno idonea a produrre gli effetti negativi che l'ordinamento penitenziario ricollega, automaticamente, a tale tipo di provvedimento, laddove abbia ad oggetto misure alternative concesse in via definitiva). Infine, si rimarca che il Tribunale di sorveglianza non ha fornito idonea motivazione adducendo considerazioni collaterali rispetto alla questione giuridica prospettata, con particolare riferimento al mancato accoglimento del reclamo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge penale in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione del beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio. Il Tribunale si è limitato a esporre che il legislatore ha inteso verificare il beneficio di cui alla I. n. 199 del 2010 rispetto alla misura alternativa dell'affidamento. La motivazione non terrebbe conto della clausola di compatibilità di cui al citato art. 58-quater (si applicano in quanto compatibili). 3 Secondo la difesa, infatti, la citata norma presuppone l'esistenza di una misura alternativa che non è equivalente all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi;
il beneficio di cui all'art. 1 I. n. 199 del 2010 è una modalità speciale di esecuzione della pena e i presupposti richiesti per la sua applicazione si discostano da quanto previsto per accedere alla detenzione domiciliare di cui all'ord. pen. Invero, la detenzione domiciliare è, a tutti gli effetti, una misura alternativa alla detenzione e si pone come obiettivo principale quello di consentire il reinserimento del condannato. Del resto, l'automatica operatività della preclusione di ali all'art. 58-quater cit. si appalesa contraria al senso di umanità rendendo la pena priva di qualsivoglia effetto rieducativo risocializzante. Il dato testuale della norma implica che le fattispecie previste dai primi due commi dell'articolo 58-quater cit. determinino l'automatica operatività del divieto triennale di cui al terzo comma, indipendentemente da qualsiasi verifica sugli eventuali successi del condannato ma tali automatismi impediscono al giudice una valutazione individualizzata sull'idoneità del condannato a fruire del beneficio richiesto e, quindi, si pongono in contrasto con la funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione. 3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, R. Gargiulo, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e resta assorbita in tale conclusione la questione posta con il secondo motivo. 1.1.Si deve osservare che, in caso di revoca della provvisoria concessione della misura alternativa da parte del Magistrato di sorveglianza, non trova applicazione la procedura incidentale di controllo della sospensione cautelativa della decisione di cui all'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. In tale caso, invero, il Tribunale di sorveglianza decide, in via definitiva, se concedere o meno la misura e, ove non la conceda, consegue che non si applica l'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen. Invero, a questa conclusione pervengono plurimi precedenti di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità (tra gli altri, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, D'Antonio, Rv. 276599-02, in motivazione, di cui si ripercorrono le condivisibili considerazioni). In particolare, si ritiene che la provvisoria ammissione alle misure alternative è disposta «quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla 4 sussistenza dei presupposti» per l'ottenimento della misura alternativa, inclusa l'assenza del pericolo di fuga, e risulti il «grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione», come prevede il combinato disposto degli artt. 47, comma 4, e 47-ter, comma 1- quater, Ord. pen. L'intervento del Magistrato di sorveglianza è dunque legato ai requisiti del fumus e del periculum in mora, assumendo una marcata connotazione cautelare, oltre che una funzione strettamente interlocutoria (essendo stabilito che esso, in un tempo comunque rapido, elevato peraltro a sessanta giorni dall'art. 3, comma 1, lett. d, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, sia seguito dalla decisione dell'organo giudiziario ordinariamente competente: presupposto sul quale la giurisprudenza di legittimità ne nega l'autonoma ricorribilità per cassazione: Sez. 1, n. 22881 del 27/06/2006, Sachespi, Rv. 234291). Il potere cautelare assegnato al Magistrato di sorveglianza, si giustifica per l'esigenza di preservare la fruttuosità dell'emananda pronuncia, sia essa ampliativa o restrittiva dell'ambito della libertà personale. Esso è, inoltre, calibrato sui profili inerenti alla pericolosità sociale della persona e il suo grado. Rispetto al condannato e alle misure alternative alla detenzione, tale impostazione si declina nel senso di evitare che la decisione in ordine a queste ultime, che si prospetti favorevole, sia frustrata dalla già intervenuta compromissione, legata ai tempi della deliberazione giudiziale collegiale, del percorso di risocializzazione cui esse mirano. Specularmente, si è notato che ove intervengano sopravvenienze che contraddicono la prognosi favorevole già posta a base del provvedimento interinale e sorga il pericolo che il suo mantenimento metta in pericolo la sicurezza sociale, al giudice non può essere sottratta la possibilità di adottare provvedimenti cautelari di rigore, sino al «ritiro» del beneficio provvisoriamente concesso, fatta salva la deliberazione definitiva su di esso da parte dell'organo collegiale a ciò deputato, competenza che resta del Magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura provvisoria, sino alla decisione collegiale (Sez. 1, n. 1800 del 09/12/2003, dep. 2004, confl. comp. in proc. Castoldi;
Rv. 227129; Sez. 1, n. 276 del 13/01/2000, confl. comp. in proc. Campagna, Rv. 215383). Il provvedimento così adottato è considerato da tale indirizzo giurisprudenziale atto di esercizio di potestà cautelare, di segno eguale e contrario a quello precedentemente emesso, che resta privato di effetto. Il provvedimento di «revoca della misura provvisoria» sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, al Tribunale di sorveglianza, dal Magistrato già interessato all'atto della provvisoria concessione, senza l'instaurazione di un diverso procedimento dinanzi all'organo collegiale, il quale, già investito della titolarità della decisione se concedere o meno il beneficio penitenziario, adotterà la relativa decisione che sarà da adottare, secondo le modalità e i tempi già stabiliti, anche alla luce della sopravvenienza, costituita dal provvedimento monocraticamente assunto e delle ragioni ivi esposte, per il Tribunale di sorveglianza non vincolanti (conf. Sez. 1, n. 38100 del 28/09/2021, Corona, non mass.). Il Tribunale, eventualmente investito sia della domanda di concessione della misura, sia della successiva proposta del magistrato di sorveglianza di revoca dell'applicazione provvisoria, deve decidere soltanto sulla prima domanda, accogliendo o rigettando, in via definitiva, la richiesta di applicazione della misura alternativa, a seconda se riscontri o meno l'attuale sussistenza dei presupposti dell'istituto. Dunque, va esclusa l'applicazione della procedura incidentale di controllo della sospensione cautelativa della decisione di cui all'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. Infatti, il provvedimento definitivo su tale domanda determina, in ogni caso, quale che sia il suo contenuto decisorio, la caducazione ex nunc di quello interinale che, pertanto, non deve essere revocato. La "revoca della misura provvisoria" è considerata condizione ontologicamente diversa dalla "sospensione cautelativa" disposta nell'ambito del procedimento di revoca o sostituzione della misura definitivariente concessa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione. Nel primo caso il Tribunale di sorveglianza resta investito, come lo era prima dell'adozione del provvedimento di rigore, della decisione se concedere la misura alternativa, dal condannato solo precariamente già ottenuta, e non deve quindi procedere, come nel secondo caso, ai fini di una revoca in senso tecnico. Si conclude, inoltre, nel senso che la revoca della misura concessa in via provvisoria non è nemmeno idonea a produrre gli effetti negativi che l'ordinamento penitenziario ricollega, automaticamente, a tale tipo di provvedimento laddove abbia ad oggetto misure alternative concesse in via definitiva, come il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen., di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare : Sez. 1, n. n. 38100 del 28/09/2021, Corona, cit.). Né vale a superare detta impostazione ermeneutica, l'osservazione che svolge il Tribunale di sorveglianza nella parte finale dell'ordinanza, ove rimarca la differenza del caso in esame rispetto a quello di cui alla Sez. 1, n. 38100 del 28/09/2021, dove la revoca aveva riguardato la misura della detenzione domiciliare in caso di differimento della pena, implicando, quello in esame, la necessità di rideterminare il periodo di pena da espiare a seguito della revoca dell'affidamento in prova da assicurare in contraddittorio, davanti al Tribunale. 6 Ciò in quanto, anche in caso di affidamento in prova concessa in via provvisoria, il compito di adottare provvedimenti cautelari, compreso il «ritiro» del beneficio provvisoriamente concesso, è senz'altro riservato al giudice titolare della potestà cautelare, ossia al Magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura provvisoria, che resta competente„ sino alla decisione collegiale, a controllarne l'esecuzione, fatta salva la deliberazione definitiva su di esso da parte dell'organo collegiale a ciò deputato. Infine, è appena il caso di osservare che la pronuncia citata dal Sostituto Procuratore generale (Sez. 1, n. 31409 del 2021) nella requisitoria scritta non è in termini posto che attiene al caso della revoca del beneficio ex lege n. 199 del 2010, che è una revoca a tutti gli effetti e quindi produce l'effetto preclusivo, con competenza circa la revoca del provvedimento provvisorio al Tribunale di sorveglianza. 1.2.Nella specie, dunque, poiché il Tribunale ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex lege n. 199 del 2019, per l'intervenuta revoca in ragione del comportamento tenuto dall'affidato, in data 27 gennaio 2022, da parte del medesimo Tribunale, della misura dell'affidamento provvisorio, concesso dal Magistrato di sorveglianza (e mai dal Tribunale in via definitiva), facendo operare la disciplina di cui all'art. 51-ter e 58-quater Ord. pen., si impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza per nuovo esame del proposto reclamo. 2.Segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano, restando assorbito in tale decisione il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente