TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 583
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento delle circostanze; eccesso di potere sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo al vizio di eccesso di potere per contraddittorietà delle determinazioni impugnate con i precedenti nulla osta rilasciati in precedenza, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità del presupposto, dovuto all’inesatta rappresentazione dell’altezza degli edifici. Non sono state addotte circostanze sopravvenute a giustificare le nuove prescrizioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e dell’art. 3 legge reg. n. 7/2019; difetto di istruttoria e di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà; ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii; eccesso di potere per travisamento e sviamento dalla causa; violazione del principio di affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo al vizio di eccesso di potere per contraddittorietà delle determinazioni impugnate con i precedenti nulla osta rilasciati in precedenza, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità del presupposto, dovuto all’inesatta rappresentazione dell’altezza degli edifici. Non sono state addotte circostanze sopravvenute a giustificare le nuove prescrizioni.

  • Accolto
    Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. e dell’art. 3 legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e dell’art. 3 legge reg. n. 7/2019; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e per travisamento; violazione del principio di affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo al vizio di eccesso di potere per contraddittorietà delle determinazioni impugnate con i precedenti nulla osta rilasciati in precedenza, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità del presupposto, dovuto all’inesatta rappresentazione dell’altezza degli edifici. Non sono state addotte circostanze sopravvenute a giustificare le nuove prescrizioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. e dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà; violazione del principio di affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo al vizio di eccesso di potere per contraddittorietà delle determinazioni impugnate con i precedenti nulla osta rilasciati in precedenza, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità del presupposto, dovuto all’inesatta rappresentazione dell’altezza degli edifici. Non sono state addotte circostanze sopravvenute a giustificare le nuove prescrizioni.

  • Accolto
    Annullamento per illegittimità derivata

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti impugnati e, di conseguenza, degli atti presupposti e connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 583
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 583
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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