Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2025, proposto da
IO RI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Giuliana Ardito, entrambe con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa LEna Bellomo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 50936/N.060.100 del 17.06.2025, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, pur esprimendo parere favorevole alla realizzazione del progetto, di cui all’istanza di parte ricorrente ed ivi descritto, lo ha sottoposto alla condizione del ridimensionamento in altezza degli edifici realizzandi ( abbassandosi, rispettivamente di tre e di due piani … gli edifici denominati “A” e “B” );
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, eventualmente adottato in pregiudizio del ricorrente e allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale BB.CC. e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 589/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IO GL e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Miceli per il ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione soprintendizia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercè atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento delle circostanze; eccesso di potere sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e dell’art. 3 legge reg. n. 7/2019; difetto di istruttoria e di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà; ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii; eccesso di potere per travisamento e sviamento dalla causa; violazione del principio di affidamento ;
III) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. e dell’art. 3 legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e dell’art. 3 legge reg. n. 7/2019; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e per travisamento; violazione del principio di affidamento ;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. e dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà; violazione del principio di affidamento .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere proprietaria di un lotto di terreno edificabile nel territorio di Palermo, via Cardinale Borromeo; individuato al catasto terreni al foglio 25, part. n. 4249 (già n. 4156); gravato da vincolo paesaggistico, in quanto ricompreso nella Riserva Naturale di Monte Pellegrino . Di talché qualsiasi intervento edilizio all’interno del medesimo deve essere autorizzato dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA.
In effetti, nel corso dell’anno 2015 la Soprintendenza ha autorizzato un progetto d’intervento edilizio, attinente alla costruzione di due edifici, entrambi di nove elevazioni f.t., con N.O. prot. n. 6581/S16.7 del 26.10.2015.
In seguito ad alcune contestazioni del Comune di Palermo circa il mancato rispetto della disciplina in materia di distacchi tra costruzione, tale progetto è stato riformulato, prevedendo – questa volta – la realizzazione di tre edifici: una prima unità edilizia (cd. Corpo A ) di nove elevazioni f.t., oltre un piano seminterrato; una seconda unità (cd. Corpo B ) di otto elevazioni f.t.; infine, una terza unità (cd. Corpo C ) di due elevazioni f.t.
Anche tale secondo progetto ha ottenuto il Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. (N.O. prot. n.6260/S15.4 del 17.10.2017) pur avendo, la stessa, subordinato il suo assenso ad alcune prescrizioni marginali e, comunque, non concernenti la cubatura degli edifici da costruire (per l’esattezza riferite alla pavimentazione esterna delle aree libere e delle terrazze di copertura, nonché all’altezza di alcuni pannelli fotovoltaici ed alle rifiniture dei retroprospetti).
Formatosi quindi per silentium il relativo Permesso di costruire, i lavori non hanno potuto, tuttavia, avere inizio a causa dell’intervento del Comune intimato, il quale ha annullato in autotutela tale titolo edilizio.
Ne è scaturito un contenzioso dinanzi questo Tribunale, definito con sentenza 10.09.2021, n. 2551, ormai passata in cosa giudicata , di annullamento delle determinazioni assunte dal Comune.
Quindi il ricorrente ha dato nuovo impulso all’ iter per la realizzazione del suo progetto, che si è però interrotto di nuovo a causa, tra l’altro, del decorso del termine quinquennale di efficacia del N.O. soprintendizio, di cui sopra; circostanza, quella in discorso, che ha implicato la necessità di richiedere una nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza (quella oggetto della fattispecie di causa) ancora una volta rilasciata in senso favorevole per il ricorrente, ma con prescrizioni di rilievo sulla volumetria edificabile.
Per la precisione, con la determinazione gravata il N.O. soprintendizio è stato subordinato alla duplice condizione che a) il Corpo A fosse ridotto in altezza di tre piani; b) ed il Corpo B di due piani.
2) Costituitesi in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate, ad esito della camera di consiglio del 21.10.2025 questo Tribunale ha pronunziato l’ordinanza cautelare n. 589/2025, con cui, ravvisata la fondatezza dei profili di gravame concernenti a) il dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà delle determinazioni impugnate con i NN.OO. soprintendizi rilasciati in precedenza; b) nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità del presupposto, dovuto all’inesatta rappresentazione dell’altezza degli edifici da realizzare sulla base del progetto edilizio in discorso; ha fissato l’udienza di discussione del merito del gravame ai sensi di quanto disposto dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Contestualmente sono stati richiesti, con onere a carico sia del ricorrente che della Soprintendenza intimata, dei chiarimenti istruttori al fine di acquisire la documentazione di causa.
Prodotta ritualmente in giudizio la suddetta documentazione e scambiate tra le parti le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 13.01.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
3) In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali il Tribunale ritiene opportuno esaminare in via preliminare il secondo motivo di gravame, il quale risulta fondato per le considerazioni che seguono.
Parte ricorrente ha lamentato, sotto un primo profilo, il difetto d’istruttoria e di motivazione, che affliggerebbe le determinazioni impugnate per essere state, le medesime, assunte non tenendo in alcun conto il pregresso della vicenda oggetto del decidere ed in particolare l’autorizzazione già rilasciata in senso favorevole nel 2017, tra l’altro, sul particolare aspetto della volumetria realizzabile.
Sotto altro e concorrente profilo è stato dedotto il vizio di eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà estrinseca, stante il rapporto d’insanabile contraddizione tra gli atti gravati ed il precedente N.O. rilasciato dalla Soprintendenza intimata nel 2017, con cui era stato assentito un progetto edilizio assolutamente identico a quello oggetto della fattispecie oggetto del decidere.
Al riguardo risulta priva di pregio la controdeduzione dell’Amministrazione secondo cui la circostanza, che le valutazioni oggetto del decidere non collimino con quelle sottese al provvedimento autorizzatorio del 2017, non può costituire, di per se stessa, un sintomo di eccesso di potere, perché ciò significherebbe negare l’intrinseca mutevolezza nel tempo degli apprezzamenti di tutela paesaggistica in ragione del mutamento delle circostanze di fatto, nonché del mutamento di sensibilità nella percezione del valore paesaggio e delle connesse esigenze di tutela.
La legge stessa, con lo stabilire un termine di efficacia quinquennale per le autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenze BB.CC.AA., riconoscerebbe l’assoluta necessità di subordinare ogni intervento edilizio, idoneo ad avere un impatto sul paesaggio, ad una valutazione dei contrapposti interessi in gioco il più possibile “attualizzata”, al fine di prendere in considerazione possibili nuove esigenza di tutela del bene giuridico paesaggio emerse medio tempore ovvero di “attutire” eventuali danni riscontrati nella concretizzazione di autorizzazioni rilasciate in passato.
Invero, come correttamente controdedotto dal ricorrente, tale prospettazione difensiva, pur plausibile in tesi, non risulta congruente con le peculiarità del caso a mani, nel quale nessuna circostanza sopravvenuta, come l’introduzione di una nuova normativa, l’intervenuta apposizione di un vincolo d’inedificabilità ovvero dei mutamenti della situazione di fatto, è stata effettivamente addotta a supporto delle determinazioni gravate.
Pertanto, stante quanto disposto dall’art. 21 octies , comma 1, legge n. 241/1990 (recepito in Sicilia mercé legge reg. n. 7/2019) ai sensi del quale è annullabile il provvedimento amministrativo affetto dal vizio di eccesso di potere; e considerato il radicato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, secondo cui sono affette da eccesso di potere, nella forma sintomatica della contraddittorietà del potere esercitato, le determinazioni assunte dalla P.A. in contrasto con precedenti manifestazioni di volontà della stessa Amministrazione nell’esercizio del medesimo potere, dato che la coerenza dell’azione amministrativa costituisce un valore perseguito indefettibilmente dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 19.09.2025, n. 7399); gli atti gravati sono da considerarsi meritevoli di annullamento.
La fondatezza del superiore motivo di doglianza implica l’assorbimento delle ulteriori deduzioni di parte ricorrente.
4) Infine, per quanto riguarda il regolamento delle spese del giudizio, in applicazione della regola della soccombenza le stesse sono poste a carico dell’Amministrazione soprintendizia nei rapporti con il ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo. Restano compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti, di cui alla motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.
Condanna l’Assessorato regionale intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA. Compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Comune di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
IO GL, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO GL | ER LE |
IL SEGRETARIO