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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, ______________________
in persona del Giudice Dr. FA TT, nella causa civile Per ___________________ iscritta al n° 9014 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
, giusta procura in atti ed elettivamente Controparte_1 Il Cancelliere domiciliato presso lo studio di questi, all'indirizzo pec indicato
in ricorso;
Ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato e domiciliato ex lege presso la sua sede, in Palermo,
Via Mariano STABILE 142;
Resistente
ET : DIFFERENZE DI COMPENSO PER RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025 ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento parziale del ricorso, condanna l
[...]
Controparte_2
a corrispondere in favore di , a titolo di
[...] Parte_1
differenze di compenso per l'incarico di Coordinatore della struttura di supporto di
cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n° 513 dell'8/03/2018, la somma complessiva lorda di Euro 18.392,74, oltre gli
accessori dalla maturazione al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 22,
comma 36, L. n° 724/94.
Condanna l'Assessorato soccombente al pagamento delle spese processuali, che
liquida in Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2023, il Prefetto già nominato, Parte_1
nel 2018, Coordinatore ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo della struttura di
supporto al Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti della , incarico Controparte_2
di collaborazione coordinata e continuativa per il quale era stato previsto un compenso annuo lordo di Euro 95.000,00, giusta ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n° 513 dell'8/03/2018, premesso di aver prestato la propria attività dal 18/03/2018 al 26/02/2019 (pari ad un arco temporale di circa 12
mesi) lamento' che gli fosse stata erogato un compenso pari ad Euro 37.511,53 netti,
avendo l'Amministrazione ritenuto erroneamente che l'importo di Euro 95.000,00
fosse stato previsto non soltanto a titolo di compenso annuo lordo del collaboratore,
2 ma anche a titolo di copertura di tutti gli oneri generati da quella specifica posizione lavorativa e quindi anche di quelli “geneticamente” a carico dell'Ente.
Convenne, pertanto, innanzi a questo Tribunale l'
[...]
al fine di ottenerne la Controparte_3
condanna al pagamento di euro 23.337,95, quale differenza di compenso lordo, ancora dovutagli, oltre gli accessori come per legge ed il rimborso delle spese di lite.
In via istruttoria, chiese l'ammissione di c.t.u. contabile.
L' convenuto, ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza Controparte_2
della domanda avversaria, essendosi l'Assessorato uniformato al parere espresso, a seguito di richiesta di chiarimenti, dal Servizio di attività giuridica e legislativa del
Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in data 18/01/2018 aveva confermato che i compensi lordi previsti dall'ordinanza devono ritenersi comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione.
Precisava, poi, l'erroneità del quantum richiesto, atteso che al Prefetto era stato Parte_1
erogato un compenso di Euro 89.458,16 e la differenza con l'importo di euro 95.000,00
era imputabile alla minor durata dell'incarico protrattosi per 11 mesi e 9 giorni,
anzicche' per 12 mesi.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata consulenza tecnica contabile, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che la domanda è stata proposta esclusivamente nei confronti dell mentre la mera notifica del ricorso all'Ufficio Controparte_2
Territoriale del Governo, costituisce una superflua litis denuntiatio, che non rende quest'ultimo parte del procedimento.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
L'ordinanza n° 513/2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
istitutiva della struttura di supporto al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della , prevede all'art. 1, comma 4°, che per il coordinamento della Controparte_2
struttura di cui al comma 2, ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo, il prefetto in
quiescenza è coadiuvato da tre consulenti, cui è riconosciuto un compenso Parte_1
lordo complessivo massimo di Euro 115.000,00, da ripartire con provvedimento del
3 Commissario delegato su proposta del prefetto, in ragione dell'attività. Al prefetto
[...]
in ragione della rilevanza dell'incarico da assolvere, è riconosciuto l'importo annuo Parte_1
lordo di euro 95.000,00.
Non vi è dubbio che laddove l'ordinanza riconosce al Prefetto Parte_1
l'importo lordo annuo di euro 95.000,00, intenda riferirsi al medesimo titolo dell'importo previsto per i tre consulenti, cioè al compenso per l'attività svolta, da intendersi come il corrispettivo per la prestazione lavorativa parasubordinata.
Ne deriva che l'interpretazione, seguita dall'Amministrazione, secondo cui i compensi lordi previsti dall'ordinanza devono ritenersi comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione appare destituita di fondamento, essendo evidente, sotto il profilo logico e giuridico, che sul compenso per un'attività lavorativa possono gravare soltanto gli oneri a carico del prestatore di lavoro e non certo quelli a carico del datore di lavoro o committente.
Affermato tale principio, Ai fini della quantificazione dell'importo effettivamente dovuto al Prefetto in considerazione anche delle eccezioni sul quantum Parte_1
effettuate dalla difesa erariale, questo Tribunale, con ordinanza dell'8/03/2025, ha disposto c.t.u. al fine di accertare:
1) l'importo lordo spettante al ricorrente, a titolo di compenso per il servizio effettivamente prestato dal 18/03/2018 al 26/02/2019 (inferiore all'anno, rispetto al
quale era stato invece riconosciuto un compenso di Euro 95.000,00 lordi);
2) le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del prestatore;
3) l'importo complessivamente spettantegli al netto di tali ritenute, escludendo
l'incidenza sul compenso degli oneri a carico dell'Amministrazione;
4) L'importo effettivamente corrispostogli dall'Amministrazione e le eventuali differenze di compenso dovutegli, al lordo e al netto delle sole ritenute a carico del collaboratore, con gli accessori come per legge;
Il c.t.u. Dr. , sulla base di accurate elaborazioni contabili, che questo Persona_1
Tribunale condivide pienamente, essendo fondate su una corretta metodologia scientifica ed esenti da vizi logici manifesti, ha così concluso:
All'esito dei conteggi effettuati e sulla scorta della documentazione resa disponibile, il sottoscritto
dichiara che:
4 in risposta al quesito di cui paragrafo 1): il compenso lordo dovuto al Prefetto
[...]
per il servizio effettivamente prestato dal 18 marzo 2018 al 26 febbraio 2019, Parte_1
arco temporale pari a 346 giorni di calendario rispetto alla base annuale di 365 giorni per la quale era stato riconosciuto con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC
n. 513 dell'08.03.2018 l'importo di € 95.000, è stato determinato nella misura di € 90.054,79. in risposta ai quesiti di cui ai paragrafi 2, 2a e 2b): le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del prestatore calcolate sul compenso lordo di € 90.054,79 ammontano ad € 42.915,57 di cui, € 7.204,38 a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali, €
150,03 a titolo di ritenute assicurative ed € 35.561,16 a titolo di ritenute fiscali. CP_4
in risposta al quesito di cui al paragrafo 3) l'importo complessivamente spettante al prestatore al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, con CP_4
esclusione degli oneri a carico dell'Amministrazione, è stato determinato in € 47.139,22; in risposta al quesito di cui al paragrafo 4) si è proceduto al calcolo delle differenze lorde e nette, tra quanto dovuto al Prefetto e quanto effettivamente corrispostogli da parte Parte_1
dell'Amministrazione che sono state così determinate:
la differenza di compenso lordo, calcolata come differenza tra il compenso lordo dovuto al
Prefetto di € 90.054,79 e quello corrisposto da parte dell'Amministrazione di € Parte_1
71.662,05, è di € 18.392,74; sulla differenza sono stati calcolati la rivalutazione monetaria lorda nella misura di € 3.421,05 e
gli interessi legali nella misura di € 2.157,59; la differenza lorda dovuta al Prefetto a titolo di differenze sui compensi lordi Parte_1
compreso di rivalutazione monetaria ed interessi legali, è di € 23.971,38;
la differenza sul compenso al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ( e CP_5
) e fiscali, con esclusione degli oneri a carico dell'Amministrazione, è di € 9.627,69; CP_4
le somme dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali al netto delle ritenute di legge ammontano a complessivi € 2.920,13 di cui € 1.790,75 rivalutazione
monetaria ed € 1.129,38 interessi legali;
Alla luce di ciò, il ricorso va parzialmente accolto, condannando l'Assessorato convenuto al pagamento in favore del Prefetto della somma di 18.392,74, quali Parte_1
differenze di compenso lordo ancora dovute, con gli accessori, con decorrenza dalla
5 maturazione del credito al saldo effettivo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 22,
comma 36, L. 724/94, che ha sancito che l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non
sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge .
Tale disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza Corte Cost. n° 459/2000 nella parte in cui il divieto di cumulo era esteso anche ai dipendenti privati, trova tuttavia applicazione nel caso in esame.
Ed, infatti, anche se il rapporto instauratosi con la P.A. è di collaborazione continuativa e coordinata, secondo il regime privatistico, poiché, al di là della tipologia negoziale scelta,
il medesimo ha finalità correlate ad attività gestionali di un organo pubblico quale il
Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, rispetto al quale il Prefetto opera Parte_1
in una posizione di staff ed in regime di parasubordinazione, per cui sussistono, anche in relazione a tale organo le esigenze individuate dalla Corte Costituzionale, in un "contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica", nella "necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica", necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, "ratio autonoma" della norma in quella sede censurata (sentenza n. 361 del 1996 e 459/2000), deve farsi applicazione del richiamato divieto di cumulo.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( v. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 17/08/2018, n.20765 la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n.
459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti
retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare
applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua
dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le
"ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.
L'Assessorato convenuto, attesa la sua sostanziale e prevalente soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo.
6 Restano a carico del medesimo Assessorato le spese di c.t.u. già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
FA TT
7
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, ______________________
in persona del Giudice Dr. FA TT, nella causa civile Per ___________________ iscritta al n° 9014 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
, giusta procura in atti ed elettivamente Controparte_1 Il Cancelliere domiciliato presso lo studio di questi, all'indirizzo pec indicato
in ricorso;
Ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato e domiciliato ex lege presso la sua sede, in Palermo,
Via Mariano STABILE 142;
Resistente
ET : DIFFERENZE DI COMPENSO PER RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025 ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento parziale del ricorso, condanna l
[...]
Controparte_2
a corrispondere in favore di , a titolo di
[...] Parte_1
differenze di compenso per l'incarico di Coordinatore della struttura di supporto di
cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n° 513 dell'8/03/2018, la somma complessiva lorda di Euro 18.392,74, oltre gli
accessori dalla maturazione al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 22,
comma 36, L. n° 724/94.
Condanna l'Assessorato soccombente al pagamento delle spese processuali, che
liquida in Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2023, il Prefetto già nominato, Parte_1
nel 2018, Coordinatore ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo della struttura di
supporto al Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti della , incarico Controparte_2
di collaborazione coordinata e continuativa per il quale era stato previsto un compenso annuo lordo di Euro 95.000,00, giusta ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n° 513 dell'8/03/2018, premesso di aver prestato la propria attività dal 18/03/2018 al 26/02/2019 (pari ad un arco temporale di circa 12
mesi) lamento' che gli fosse stata erogato un compenso pari ad Euro 37.511,53 netti,
avendo l'Amministrazione ritenuto erroneamente che l'importo di Euro 95.000,00
fosse stato previsto non soltanto a titolo di compenso annuo lordo del collaboratore,
2 ma anche a titolo di copertura di tutti gli oneri generati da quella specifica posizione lavorativa e quindi anche di quelli “geneticamente” a carico dell'Ente.
Convenne, pertanto, innanzi a questo Tribunale l'
[...]
al fine di ottenerne la Controparte_3
condanna al pagamento di euro 23.337,95, quale differenza di compenso lordo, ancora dovutagli, oltre gli accessori come per legge ed il rimborso delle spese di lite.
In via istruttoria, chiese l'ammissione di c.t.u. contabile.
L' convenuto, ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza Controparte_2
della domanda avversaria, essendosi l'Assessorato uniformato al parere espresso, a seguito di richiesta di chiarimenti, dal Servizio di attività giuridica e legislativa del
Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in data 18/01/2018 aveva confermato che i compensi lordi previsti dall'ordinanza devono ritenersi comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione.
Precisava, poi, l'erroneità del quantum richiesto, atteso che al Prefetto era stato Parte_1
erogato un compenso di Euro 89.458,16 e la differenza con l'importo di euro 95.000,00
era imputabile alla minor durata dell'incarico protrattosi per 11 mesi e 9 giorni,
anzicche' per 12 mesi.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata consulenza tecnica contabile, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che la domanda è stata proposta esclusivamente nei confronti dell mentre la mera notifica del ricorso all'Ufficio Controparte_2
Territoriale del Governo, costituisce una superflua litis denuntiatio, che non rende quest'ultimo parte del procedimento.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
L'ordinanza n° 513/2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
istitutiva della struttura di supporto al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della , prevede all'art. 1, comma 4°, che per il coordinamento della Controparte_2
struttura di cui al comma 2, ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo, il prefetto in
quiescenza è coadiuvato da tre consulenti, cui è riconosciuto un compenso Parte_1
lordo complessivo massimo di Euro 115.000,00, da ripartire con provvedimento del
3 Commissario delegato su proposta del prefetto, in ragione dell'attività. Al prefetto
[...]
in ragione della rilevanza dell'incarico da assolvere, è riconosciuto l'importo annuo Parte_1
lordo di euro 95.000,00.
Non vi è dubbio che laddove l'ordinanza riconosce al Prefetto Parte_1
l'importo lordo annuo di euro 95.000,00, intenda riferirsi al medesimo titolo dell'importo previsto per i tre consulenti, cioè al compenso per l'attività svolta, da intendersi come il corrispettivo per la prestazione lavorativa parasubordinata.
Ne deriva che l'interpretazione, seguita dall'Amministrazione, secondo cui i compensi lordi previsti dall'ordinanza devono ritenersi comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione appare destituita di fondamento, essendo evidente, sotto il profilo logico e giuridico, che sul compenso per un'attività lavorativa possono gravare soltanto gli oneri a carico del prestatore di lavoro e non certo quelli a carico del datore di lavoro o committente.
Affermato tale principio, Ai fini della quantificazione dell'importo effettivamente dovuto al Prefetto in considerazione anche delle eccezioni sul quantum Parte_1
effettuate dalla difesa erariale, questo Tribunale, con ordinanza dell'8/03/2025, ha disposto c.t.u. al fine di accertare:
1) l'importo lordo spettante al ricorrente, a titolo di compenso per il servizio effettivamente prestato dal 18/03/2018 al 26/02/2019 (inferiore all'anno, rispetto al
quale era stato invece riconosciuto un compenso di Euro 95.000,00 lordi);
2) le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del prestatore;
3) l'importo complessivamente spettantegli al netto di tali ritenute, escludendo
l'incidenza sul compenso degli oneri a carico dell'Amministrazione;
4) L'importo effettivamente corrispostogli dall'Amministrazione e le eventuali differenze di compenso dovutegli, al lordo e al netto delle sole ritenute a carico del collaboratore, con gli accessori come per legge;
Il c.t.u. Dr. , sulla base di accurate elaborazioni contabili, che questo Persona_1
Tribunale condivide pienamente, essendo fondate su una corretta metodologia scientifica ed esenti da vizi logici manifesti, ha così concluso:
All'esito dei conteggi effettuati e sulla scorta della documentazione resa disponibile, il sottoscritto
dichiara che:
4 in risposta al quesito di cui paragrafo 1): il compenso lordo dovuto al Prefetto
[...]
per il servizio effettivamente prestato dal 18 marzo 2018 al 26 febbraio 2019, Parte_1
arco temporale pari a 346 giorni di calendario rispetto alla base annuale di 365 giorni per la quale era stato riconosciuto con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC
n. 513 dell'08.03.2018 l'importo di € 95.000, è stato determinato nella misura di € 90.054,79. in risposta ai quesiti di cui ai paragrafi 2, 2a e 2b): le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del prestatore calcolate sul compenso lordo di € 90.054,79 ammontano ad € 42.915,57 di cui, € 7.204,38 a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali, €
150,03 a titolo di ritenute assicurative ed € 35.561,16 a titolo di ritenute fiscali. CP_4
in risposta al quesito di cui al paragrafo 3) l'importo complessivamente spettante al prestatore al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, con CP_4
esclusione degli oneri a carico dell'Amministrazione, è stato determinato in € 47.139,22; in risposta al quesito di cui al paragrafo 4) si è proceduto al calcolo delle differenze lorde e nette, tra quanto dovuto al Prefetto e quanto effettivamente corrispostogli da parte Parte_1
dell'Amministrazione che sono state così determinate:
la differenza di compenso lordo, calcolata come differenza tra il compenso lordo dovuto al
Prefetto di € 90.054,79 e quello corrisposto da parte dell'Amministrazione di € Parte_1
71.662,05, è di € 18.392,74; sulla differenza sono stati calcolati la rivalutazione monetaria lorda nella misura di € 3.421,05 e
gli interessi legali nella misura di € 2.157,59; la differenza lorda dovuta al Prefetto a titolo di differenze sui compensi lordi Parte_1
compreso di rivalutazione monetaria ed interessi legali, è di € 23.971,38;
la differenza sul compenso al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ( e CP_5
) e fiscali, con esclusione degli oneri a carico dell'Amministrazione, è di € 9.627,69; CP_4
le somme dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali al netto delle ritenute di legge ammontano a complessivi € 2.920,13 di cui € 1.790,75 rivalutazione
monetaria ed € 1.129,38 interessi legali;
Alla luce di ciò, il ricorso va parzialmente accolto, condannando l'Assessorato convenuto al pagamento in favore del Prefetto della somma di 18.392,74, quali Parte_1
differenze di compenso lordo ancora dovute, con gli accessori, con decorrenza dalla
5 maturazione del credito al saldo effettivo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 22,
comma 36, L. 724/94, che ha sancito che l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non
sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge .
Tale disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza Corte Cost. n° 459/2000 nella parte in cui il divieto di cumulo era esteso anche ai dipendenti privati, trova tuttavia applicazione nel caso in esame.
Ed, infatti, anche se il rapporto instauratosi con la P.A. è di collaborazione continuativa e coordinata, secondo il regime privatistico, poiché, al di là della tipologia negoziale scelta,
il medesimo ha finalità correlate ad attività gestionali di un organo pubblico quale il
Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, rispetto al quale il Prefetto opera Parte_1
in una posizione di staff ed in regime di parasubordinazione, per cui sussistono, anche in relazione a tale organo le esigenze individuate dalla Corte Costituzionale, in un "contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica", nella "necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica", necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, "ratio autonoma" della norma in quella sede censurata (sentenza n. 361 del 1996 e 459/2000), deve farsi applicazione del richiamato divieto di cumulo.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( v. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 17/08/2018, n.20765 la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n.
459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti
retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare
applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua
dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le
"ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.
L'Assessorato convenuto, attesa la sua sostanziale e prevalente soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo.
6 Restano a carico del medesimo Assessorato le spese di c.t.u. già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
FA TT
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