Art. 3.
Al maggiore onere di lire 33 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1960-61 sara' provveduto mediante riduzione di lire 13.000.000 e di lire 20.000.000 dei fondi speciali inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio 1960-61, destinati a far fronte ad oneri - rispettivamente - di carattere ordinario e di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggiore onere di lire 33 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1960-61 sara' provveduto mediante riduzione di lire 13.000.000 e di lire 20.000.000 dei fondi speciali inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio 1960-61, destinati a far fronte ad oneri - rispettivamente - di carattere ordinario e di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.