Sentenza 26 gennaio 2022
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 04/05/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
87/2026 87/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN RI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Aurelio LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere EL RA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi in appello iscritti ai nn. 59932 A, 59932 B e 59932 C EL registro di segreteria, promossi da:
- CI SI NO (c.f. [...]), nato a [...] il 14.07.1951 e residente in [...],
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all’atto di appello, dall’avv.
VI FO (c.f. [...]), elettivamente domiciliato presso di lui all’indirizzo pec: monteforte.vincenzo@oravta.legalmail.it -
appellante principale;
- RR Santo (c.f. [...]), nato a [...]
il 03.08.1945 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura depositata in data 23.11.2023, dall'avv. Francesco Maria De GI (c.f. [...]), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via Garibaldi, n. 3 - pec:
degiorgi.francescomaria@ordavvle.legalmail.it - appellante incidentale;
- LU UI IM (c.f. LBLLGU44E506U), nato a [...] il [...] e residente in [...] – deceduto il 29.09.2025 e prima ancora dichiarato interdetto dal Tribunale di TA con sentenza n. 529/2023 - rappresentato e difeso dall’avv. UI Cecinato, giusta separato mandato presente in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in TA, Via Plinio, n. 95, indirizzo pec:
cecinato.luigi@oravta.legalmail.it - appellante incidentale;
nei confronti di
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ELla Corte dei conti per la Regione Puglia in persona EL Procuratore regionale p.t. (pec:
puglia.procura@corteconticert.it) - appellato;
- Procura generale presso la Corte dei conti in persona EL Procuratore Generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec procuratore.generale@corteconticert.it e procura.generale.appelli@corteconticert.it) - appellato;
- AT RL, nato a [...], il [...], deceduto il 10.08.2024, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall’avv. Angela Rita Semeraro, elettivamente domiciliato in TA, alla via ELle Ceramiche, n. 23 presso il di lei studio – appellato non costituito;
- COMUNE DI TARANTO – in persona EL Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, all’indirizzo pec attigiudiziari.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it –
appellato non costituito;
RIASSUNTI dalla PROCURA GENERALE, con atto notificato, collettivamente e impersonalmente, ex art 303 c.p.c., come richiamato dall’art. 109, comma 4, c.g.c.,
agli eredi di AT RL e di LU UI IM;
per l’annullamento e/o la riforma ELla sentenza ELla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia - n. 39/2022, depositata in segreteria in data 26.01.2022, notificata il 07.02.2022;
VISTI gli atti d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza EL 6 marzo 2026, con l’assistenza EL segretario dott. Antonio EL, il consigliere relatore EL Scandurra, l’avv. Francesco Carli Ballola su ELega ELl’avv. VI FO in difesa di NO SC;
l’avv. Francesco Carli Ballola su ELega ELl’avv. Francesco Maria De GI per Santo AC; il V.P.G. Cons. Alfio Vecchio per la Procura generale. Assenti:
l’avv. UI Cecinato per UI IM LL; l’avv. Cataldo Fornaro, in rappresentanza dei chiamati all’eredità di RL LA: AN VA, GE VA, CO VA, AN VA; l’avv. Francesco AN in difesa dei chiamati all’eredità di RL LA: MA UZ, AN UZ e NI UZ. Non costituiti RL LA e il Comune di TA.
Svolgimento dei fatti I. Con atto di citazione, depositato in data 30 ottobre 2008, la Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia conveniva in giudizio RR Santo, CI SI NO, LU UI IM e AT RL, all’epoca dei fatti dirigenti e funzionari EL Comune di TA, per sentirli condannare, in via solidale, al pagamento in favore EL Comune ELla somma complessiva di € 2.086.804,76, a titolo di risarcimento dei danni subìti dal Comune di TA nella gestione EL “Parco Cimino”, affidata alla “Day Service s.r.l.” con contratto EL 06.11.2001 e successivo atto integrativo EL 10.03.2005. Ai fini ELla ripartizione interna, l’Ufficio requirente chiedeva la condanna di LL alla somma di € 766.700,00, di LA a € 738.630,00, di AC a € 393.300,00 e di SC a € 188.175,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
La Procura regionale individuava sei voci di danno relative a:
1) la mancata riscossione dei canoni mensili di gestione che la “Day Service s.r.l.” avrebbe dovuto versare al Comune di TA nel periodo ottobre 2004 – dicembre 2006, per un ammontare complessivo di € 28.065,69;
danno da addebitarsi al LL (dirigente EL settore finanziario) (prima posta di danno);
2) l’indebito pagamento da parte EL Comune di TA in favore ELla
“Day Service s.r.l.” ELle spese di vigilanza diurna e notturna EL parco che avrebbero dovuto essere sopportate dal gestore per complessivi €
715.011,89; danno da addebitarsi, in via solidale, al LL (dirigente EL settore finanziario) e al LA (capo EL servizio finanziario) per avere emesso i fogli di liquidazione, con i quali erano state ammesse a pagamento le relative fatture (seconda posta di danno);
3) l’indebito pagamento da parte EL Comune di TA, in favore ELla
“Day Service s.r.l.” di fatture per prestazioni effettuate da terzi EL tutto fittizie o non aventi alcun rapporto con l’attività di gestione EL parco, per complessivi € 622.762,47; danno, da addebitarsi, in via solidale, al LL e al LA per € 572.709,63 e, per la restante parte, al AC
(dirigente ELl’ufficio patrimonio e lavori pubblici) e al SC (addetto al servizio tecnico ELl’ufficio patrimonio e lavori pubblici nonché responsabile unico EL procedimento) di € 50.052,84 (terza posta di danno);
4) l’indebito rimborso alla “Day Service s.r.l.” di fatture e/o prestazioni rese da terzi con evidente duplicazione e, in alcuni casi, triplicazione ELla relativa spesa; danno da addebitarsi, in parte, in via solidale, al LL ed al LA per € 189.531,35, e, in parte, al AC ed al SC per €
326.275,00, per avere costoro emesso i relativi atti di liquidazione senza aver effettuato alcun tipo di riscontro in merito alla legittimità EL pagamento (quarta posta di danno);
5) l’esborso di € 111.195,82 per la liquidazione di spese relative a lavori di pulizia generale EL parco, per effetto EL contratto integrativo stipulato, in data 10.03.2005, con la “Day Service s.r.l.” da AC in difetto di preventiva autorizzazione da parte degli amministratori comunali
(quinta posta di danno);
6) l’esborso, anch’esso da addebitarsi al AC, ELl’importo di €
93.913,04, di cui alla determina di liquidazione n. 439 EL 16.09.2003, emessa a fronte ELla richiesta ELla società gestore EL parco di rifusione dei mancati incassi e EL rimborso ELle prenotazioni disdettate, conseguenti alla chiusura EL parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, nonostante non fosse stata fornita alcuna documentazione a conforto ELla richiesta stessa (sesta posta di danno).
In origine, le voci di danno erano sette. Si sono poi ridotte a sei, in quanto una originaria quinta posta di danno, addebitata ad altri due dipendenti comunali e riferita al pagamento di € 198.793,47, a titolo di spese di consumo di energia elettrica ed acqua potabile, che avrebbero dovuto restare a carico EL gestore e che, invece, erano state poste a carico EL Comune, pur certa nel suo ammontare, veniva dalla Procura ritenuta “priva EL requisito ELl'attualità … ed espunta dall'ammontare complessivo” (pag. 50 atto di citazione).
L’azione erariale traeva origine dall’informativa ricevuta nel settembre 2006 dalla Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di TA riguardo all’adozione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti EL Comune di TA con riferimento ad ipotesi ELittuose relative alla gestione EL Parco Cimino, cui seguiva nel maggio 2007 l’avvio ELle indagini ELla Procura contabile, poi esitate nella relazione ELla Guardia di Finanza EL 22 gennaio 2008.
II. La Sezione giurisdizionale per la Puglia, ritenendo sussistere un nesso di pregiudizialità necessaria col giudizio penale, disponeva con ordinanza n.
177/2009 la sospensione EL giudizio contabile in attesa ELla definizione EL processo penale, avviato con la richiesta di rinvio a giudizio EL 14.03.2009.
III. In sede penale, con sentenza n. 385/2017, il Tribunale di TA dichiarava nei confronti EL SC l’estinzione dei reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione; condannava alla pena ELla reclusione AC, LL e LA.
La Corte penale d’appello di Lecce - Sezione distaccata di TA - con sentenza n. 226/2019 confermava le statuizioni di condanna nei confronti EL LL e EL LA (salva la riduzione ELla pena per sopravvenuta prescrizione di alcune condotte) e dichiarava prescritto il reato per cui era stato condannato il
AC.
Avverso la sentenza penale di appello n. 226/2019 proponevano, tra gli altri, ricorso in Cassazione LL, AC e LA. All’esito EL giudizio, con sentenza n. 30547, depositata il 4 agosto 2021, la quinta Sezione penale ELla Corte di cassazione dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi presentati.
III. La Procura regionale provvedeva alla riassunzione EL giudizio. La Sezione giurisdizionale di primo grado con sentenza n. 579/2018, confermata in appello dalla Sezione Seconda Centrale d’Appello (con sentenza n. 472/2019), respingeva in rito l’eccezione di inammissibilità ELla domanda di riassunzione depositata dalla Procura regionale.
Quindi, con sentenza n. 39/2022 la Sezione pugliese, ritenuto che il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dal settembre 2006, ovvero da quando la Procura regionale aveva ricevuto notizia, ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte ELla Procura ELla Repubblica di TA, ELl’esecuzione di provvedimento di custodia cautelare, accoglieva parzialmente le richieste attoree e condannava, a titolo di dolo, i convenuti al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione:
- LU e AT, in via solidale, ad € 1.312.191,73, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 656.095,54 per la seconda, terza e quarta posta di danno;
- LU per l’ulteriore importo di € 105.779,64 (pari alla somma di €
65.764,08 per l’atto di liquidazione n. 353/2004 e di € 40.015,56 per l’atto di liquidazione n. 352/2004);
- RR e CI, in via solidale, ad € 373.946,15, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 186.973,07 (corrispondente alla somma di € 23.835,575 riferita alla terza posta di danno e di €
163.137,50, relativa alla quarta posta di danno);
- RR per l’ulteriore importo di € 46.956,52 (riferito alla sesta posta di danno abbattuta EL 50 per cento).
IV. Avverso la sentenza n. 39/2022 proponevano appello SC, AC e LL. La sentenza non veniva impugnata da LA.
Tutti gli appellanti – con diverse argomentazioni – sostenevano l’insussistenza dei presupposti per l’affermazione ELla responsabilità erariale, nei termini di seguito indicati.
L’appello nell’interesse di SC SC, addetto al servizio tecnico ELl'ufficio patrimonio e lavori pubblici nonché responsabile unico EL procedimento, deduceva i vizi di:
- “Ultrapetizione, violazione e falsa applicazione ELl’art. 112 cpc, violazione e falsa applicazione ELl’art 86 c.g.c., violazione e falsa applicazione EL principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, violazione e falsa applicazione art.
111 Cost., violazione e falsa applicazione ELl’art. 4 c.g.c.”, per avere il giudice di prime cure esorbitato dal perimetro decisionale che formava oggetto EL giudizio, in quanto avrebbe posto a base ELla condanna a suo carico il provvedimento n. 9154 EL 26 giugno 2004 e non la determina n. 293/2004, a firma EL dirigente RI, indicata nell’atto di citazione;
- “Error in iudicando. Motivazione insufficiente, contraddittoria incongrua.
Violazione e/o falsa applicazione art. 100 c.p.c. Sul difetto di legittimazione passiva EL convenuto”, per avere la sentenza di primo grado, implicitamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, pur in assenza di qualsivoglia partecipazione da parte ELl’appellante alla formazione ed esistenza giuridica ELla determina n. 293/2004, a firma esclusiva EL dirigente AC, che, a suo dire, costituirebbe la “… unica ed esclusiva fonte ELl’asserita responsabilità amministrativa EL Sig. SC”;
- “Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 107, artt. 184 e ss.
D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4-5-6, L. n. 241/90.
Motivazione insufficiente, contraddittoria incongrua. Sull’infondatezza ELla domanda attorea e sull’assenza di responsabilità”, per non avere l’appellante partecipato, in alcun modo, sia all’istruttoria che alla redazione ELla determina n. 293/2004, in assenza vieppiù EL nesso di causalità tra la condotta ed il danno contestato.
L’impugnazione di AC Con articolati motivi AC, dirigente ELl’ufficio patrimonio e lavori pubblici, invocava, preliminarmente, l’art. 342 c.p.c., per evidenziare, da un lato, l’errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e, dall’altro, le violazioni di legge (in cui sarebbe incorsa la decisione di prime cure) e la loro rilevanza ai fini ELla decisione. Evidenziava, altresì, di non avere mai rivestito la qualifica di dirigente e che ogni responsabilità in merito alla vicenda processuale doveva essere ascritta solo ed esclusivamente all’organo politico per mancata adozione EL PEG e mancata istituzione EL servizio contratti in violazione ELl’art. 107 TUEL. Con riferimento ai singoli atti di liquidazione osservava che le determine di liquidazione rientravano nell’esclusiva competenza EL responsabile unico EL procedimento, SC SI. Nel merito, chiedeva, in via principale, l’integrale riforma ELla sentenza di primo grado; in subordine, di accogliere l’eccezione di prescrizione ELl’azione, con riferimento agli addebiti, risalenti a settembre 2003 e a giugno 2004.
Il gravame proposto da LL LL, dirigente EL settore finanziario, deduceva i seguenti motivi di appello:
- “Violazione e falsa applicazione ELl’art. 1, comma 2, ELla L. n. 20/94”, per intervenuta prescrizione quinquennale, in quanto il dies a quo andava fatto risalire quanto meno alla data di emissione degli atti di liquidazione
(anni 2001, 2002 e 2003), mentre l’invito a dedurre gli era stato notificato in data 26.05.2008. In sintesi, l’appellante riteneva che non fosse ravvisabile alcun occultamento doloso EL danno e che ai fini ELl’individuazione EL dies a quo di decorrenza ELla prescrizione doveva essere considerata la data di sottoscrizione ELle determine di liquidazione contestate, e non la data da cui la Procura aveva ricevuto la notizia di danno da parte EL PM penale;
- “Erroneità ELla sentenza nel merito”, per avere la sentenza di primo grado addebitato a LL e a LA la somma di € 324.623,90 ciascuno per la seconda posta di danno - relativa al pagamento in favore ELla Day Service s.r.l., ELle spese di vigilanza diurna e notturna EL Parco Cimino
- senza avere tenuto conto ELla netta separazione dei ruoli tra la figura EL dirigente e quella di economo–provveditore, ricoperta dal LA. A tal fine, evidenziava come l’economo-provveditore godesse di ampia autonomia gestionale, con svolgimento di funzioni di livello dirigenziale e conseguente assunzione di responsabilità per l’attività svolta e che il dirigente EL settore economato e provveditorato non era quindi tenuto ad effettuare alcun controllo sull’attività svolta dall’economoprovveditore, dovendosi limitare a controfirmare l’atto di liquidazione, ai fini ELl’impegno ELla spesa, onde rendere effettivo il pagamento, mediante l’emissione EL relativo mandato, riservato alla competenza EL suo settore. Concludeva affermando che non competeva a lui esercitare il controllo capillare sull’attività svolta dai vari responsabili dei singoli servizi, quanto piuttosto al LA. In subordine, contestava l’erronea ripartizione EL danno con il LA.
Con riferimento alla terza posta di danno, eccepiva il vizio di ultrapetizione, non essendo consentito al giudice condannare il convenuto al risarcimento EL danno in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla parte attrice.
Alla luce di quanto esposto concludeva con la richiesta, preliminare, di dichiarazione di prescrizione quinquennale ELl’azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale e, nel merito, di assoluzione ELl’appellante da ogni addebito. In via ulteriormente gradata, chiedeva l’esercizio EL potere riduttivo.
Con ulteriori memorie, datate 04.04.2022, 10.11.2023 e 16.04.2025, LL, ripercorsi i salienti dei motivi di impugnazione, segnalava un’altra voce di danno per cui ricorrerebbe il vizio di ultrapetizione, riferito all’atto di liquidazione n.
353/2004, integralmente posto a suo carico, accertata l’occasionale partecipazione di funzionario diverso dal LA.
V. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni chiedendo, previa riunione dei giudizi e rigetto ELle eccezioni preliminari di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, che i gravami venissero respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio. In sintesi, riteneva sussistenti tutti gli elementi costituitivi ELla responsabilità indicati in primo grado con esclusione EL potere riduttivo, vertendosi in fattispecie dolosa.
La stessa Procura evidenziava possibili errori di calcolo nella quantificazione degli addebiti a carico di AC e di LL.
Con riferimento alla sesta posta di danno, di cui alla determina di liquidazione n. 439 EL 16.09.2003, emessa su richiesta ELla società gestore EL
“Parco Cimino” riguardante la rifusione dei mancati incassi e EL rimborso ELle prenotazioni disdettate, conseguenti alla chiusura EL parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, la Procura generale riteneva “in ragione ELl’indiscutibile apporto fornito alla produzione EL danno da parte dei componenti ELl’Ufficio tecnico che avrebbe espresso il parere di congruità, che vada addebitato al AC il 60% EL danno derivante da pagamento disposto dall’atto di liquidazione in questione” (pag. 50 ELla sentenza). L’Ufficio requirente sosteneva, dunque, che AC ne doveva rispondere nei limiti EL 60%, mentre la statuizione contenuta in sentenza relativa alla ripartizione interna degli addebiti, sembrava non tenere conto EL fatto che tale posta di danno (dimezzata in sentenza, in € 46.956,52, a fronte di una richiesta iniziale di € 93.913,04), era stata posta a carico esclusivo di AC.
In relazione alla posizione di LL, la Procura poneva all’attenzione di questo giudice una possibile diversa distribuzione ELle quote di responsabilità per gli atti di liquidazione n. 352 e 353 EL 28.04.2004 (pag. 50 - 51).
In termini generali, infine, non reputava fondate le doglianze volte ad invocare una diversa ripartizione ELle responsabilità dei convenuti in ordine alle voci di danno in cui concorrono le condotte, risultando l’addebito paritetico congruente con il complessivo atteggiarsi ELla vicenda dedotta in controversia.
VI. Il 23.11.2023 AC nel revocare il precedente mandato, conferiva una nuova procura ad litem all’avv. Francesco Maria De GI, che provvedeva al deposito di memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento in toto ELl’appello e quindi per la sostanziale e totale riforma ELla sentenza di primo grado; in subordine, per l’accoglimento ELla prescrizione.
VII. In data 07.12.2023 il difensore di LL UI IM depositava istanza di interruzione EL giudizio, allegando la sentenza EL Tribunale di TA n.
529/2023, pubblicata il 09.03.2023, con cui era stata disposta l’interdizione EL suo assistito e la contestuale nomina ELl’avv. Floriana Palmisano (già nominata tutore provvisorio con ordinanza EL Tribunale EL 2 marzo 2023) quale tutore legale di LL UI IM.
VIII. Alla pubblica udienza EL 15 dicembre 2023, con ordinanza a verbale veniva dichiarata, su conforme parere ELla Procura generale, nei confronti ELl'appellante incidentale LL UI l’interruzione EL giudizio, ponendo a carico ELla Procura generale l’eventuale riassunzione.
IX. Il giudizio veniva riassunto. Alla pubblica udienza EL 25 ottobre 2024, l’avv.
FO depositava il certificato di avvenuto decesso, in data 10.08.2024, di LA RL. Con ordinanza a verbale, riuniti i giudizi, ne veniva dichiarata, ai sensi ELl’art. 108, commi 1 e 6, EL codice giustizia contabile, l’interruzione, ponendo a carico ELla Procura generale l’eventuale riassunzione nei confronti degli eredi di LA.
X. La Procura generale procedeva alla riassunzione nei confronti degli eredi di LA; notificava l’atto di riassunzione a LL, SC, AC e agli eredi di LA, collettivamente e impersonalmente secondo le disposizioni ELl’art 303 c.p.c., come richiamato dall’art. 109, comma 4, c.g.c..
XI. LL IL, LA UR NU, LA VA, rispettivamente, moglie e figlie di LA RL, riferivano di avere rinunciato all'eredità EL congiunto, come da atto ricevuto dal cancelliere EL Tribunale di TA in data 14.10.2024. LA UR NU e IT AT, genitori ELle figlie minori, IT UL e IT LE, riferivano, altresì, di essere stati autorizzati dal giudice tutelare a rinunciare, in nome e per conto ELle minori, all’eredità EL defunto nonno materno LA RL. LL IL, LA UR NU, LA VA chiedevano che nei loro confronti venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese e distrazione dei compensi legali a favore EL difensore da loro nominato.
XII. In prossimità ELle udienze SC, AC e LL producevano ulteriori scritti difensivi, insistendo per le conclusioni in atti.
XIII. Alla pubblica udienza EL 9 maggio 2025, preso atto ELla richiesta avanzata dalla Procura generale di concessione di un termine per le verifiche relative all’asse ereditario di LA, su concorde parere ELle parti, veniva disposto il rinvio EL giudizio alla data EL 21 novembre 2025.
XIV. La Procura generale incaricava la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico finanziaria di TA - di verificare l’eventuale esistenza di ulteriori chiamati all’eredità di LA RL, oltre ai parenti che avevano già rinunciato all’eredità, nonché l’avvenuta nomina di un curatore ELl’eredità giacente, avvalendosi anche EL registro ELle successioni e EL registro generale dei testamenti. Riferiva, quindi, che non tutti i parenti entro il sesto grado hanno rinunciato all’eredità. Riferiva, altresì, che in ogni caso risulta incontestabilmente che, a seguito EL decesso di RL LA, si è proceduto a notificare l’atto di riassunzione a tutti i chiamati all’eredità e eredi collettivamente e impersonalmente secondo le disposizioni ELl’art. 303 c.p.c., come richiamato dall’art. 109 comma 4, c.g.c.. Concludeva, quindi, affermando che il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all’eredità di LA RL, risulta regolarmente costituito.
XV. Alla pubblica udienza EL 21 novembre 2025 veniva dichiarata l’interruzione dei giudizi a causa EL sopravvenuto decesso, in data 29.09.2025, di LL, ponendo a carico ELla Procura generale l’eventuale riassunzione dei giudizi nei confronti degli eredi di LL; contestualmente, veniva disposto il rinvio alla data odierna.
XVI. La Procura generale riassumeva il giudizio con ricorso notificato, ai sensi ELl’art. 140 c.p.c. e via pec, ai chiamati all’eredità di LL. La notifica agli eredi veniva disposta collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio EL defunto, secondo le disposizioni ELl’art 303 c.p.c..
XVII. In prossimità ELl’odierna udienza di discussione, alcuni dei chiamati all’eredità di LA (VA EL, VA GE, VA CO e VA ON, rappresentati e difesi dall'avv. Cataldo Fornari) si costituivano in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, a seguito ELl’avvenuta rinuncia all’eredità.
XVIII. Si costituiva altresì MA UZ, nipote di LA RL, riferendo di avere acquisito la qualità di chiamato all’eredità assieme ai di lei fratelli, NI UZ e AN UZ a seguito di antecedente rinuncia all’eredità di LA RL da parte dei soggetti precedentemente legittimati.
Riferiva, altresì, di avere tutti e tre i fratelli rinunciato all’eredità di LA RL, eccependo, a tutti gli effetti di legge, la loro carenza di legittimazione passiva ed assenza di interesse alle questioni di cui in giudizio.
XIX. Alla pubblica udienza EL 6 marzo 2026 l’avv. Francesco Carli Ballola ribadiva, con articolate argomentazioni, la richiesta di accoglimento degli atti di appello proposti da SC e AC, contestando le conclusioni EL giudice di prime cure. Il P.M. contabile esponeva diffusamente le conclusioni scritte, reiterando la richiesta di rigetto degli atti di appello e di conferma ELla sentenza impugnata. Risultavano assenti: l’avv. UI Cecinato per UI IM LL, l’avv. Cataldo Fornaro e l’avv. Francesco AN, in rappresentanza dei chiamati all’eredità di RL LA. Non costituiti RL LA e il Comune di
TA.
Motivi ELla decisione 1. Nel sistema di progressione logica nella decisione ELle questioni, ELineato dall’art. 276 c.p.c., e dall’analogo art. 101 EL codice di giustizia contabile (c.g.c.),
approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione ELla causa e, quindi, il merito ELla causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.
L’ordine di trattazione ELle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria ELle questioni di rito, ELle preliminari di merito e, infine, EL merito in senso stretto.
2. Preliminarmente, si dà atto che con ordinanza a verbale adottata all’udienza EL 25 ottobre 2024 i giudizi, contrassegnati con i numeri 59932 A, 59932 B e 59932 C EL registro di segreteria, sono stati riuniti, ai sensi ELl’art. 184, comma 1, c.g.c..
3. In limine litis, va preso atto che la mancata impugnazione ELla sentenza da parte di RL LA comporta, sostanzialmente, una rinuncia all'azione, con il passaggio in giudicato, nei confronti EL medesimo e dei suoi eredi, ELla pronuncia di primo grado.
4. Parimenti, si rileva che il Comune di TA non si è costituito in giudizio, dovendo, nel caso di specie, riconoscere al Comune, in quanto amministrazione danneggiata, la posizione di soggetto terzo rispetto alle parti costituite, considerato, altresì, che a differenza di quanto disposto nel processo ordinario di cognizione, nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile non è applicabile l’art. 106 c.p.c., relativo all’intervento EL terzo su istanza di parte, posto che il pubblico ministero è l’unico ed esclusivo titolare ELl’azione di responsabilità.
5. Si dà poi atto che la Procura generale ha correttamente riassunto i giudizi in esame con atto collettivamente e impersonalmente notificato nell'ultimo domicilio di LA RL e di LL UI IM, medio tempore deceduti. Nei confronti degli eredi, che hanno ricevuto la notificazione ELl’atto di riassunzione, non comparsi in udienza, si procede, ai sensi ELl’art. 303 c.p.c., in contumacia.
6. Invero, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei chiamati all’eredità che hanno formalmente rinunciato all’eredità di LA RL:
− VA EL, VA GE, VA CO, VA ON, VA Antonio (atto ricevuto dal cancelliere EL Tribunale di TA in data 28.10.2025);
− UZ MA, UZ NI e UZ AN (atto pubblico a rogito EL dott. Francesco Valente, notaio in Martina Franca, EL 17/02/2026 Repertorio n.21429 – Raccolta n. 16283, registrato a TA il 23/02/2026 al n.
2927/1T);
− LL IL (coniuge); LA UR NU (figlia); LA VA
(figlia); IT UL (figlia di LA UR NU e nipote di LA);
IT LE (figlia di LA UR NU e nipote di LA); LA TT (sorella di LA); IN Francesco (figlio di LA TT e nipote di LA); IN LV (figlia di LA TT e nipote di LA) (relazione ELla Guardia di Finanza EL 27.10.2025, su ELega ELla Procura generale presso la Corte dei conti).
7. Venendo all’esame ELle questioni preliminari di merito, AC e LL lamentano l’intervenuta prescrizione ELl’azione erariale. LL, in particolare, sostiene che il dies a quo ELla prescrizione andava individuato nel momento di liquidazione dei mandati di pagamento emessi nel corso degli anni 2001-2003, rispetto alla data di notifica ELl’invito a dedurre (26.05.2008).
Le censure sono EL tutto prive di fondamento.
I giudici di prime cure hanno ritenuto che il termine prescrizionale sia iniziato a decorrere dal mese di settembre 2006, ovvero dal momento in cui la Procura regionale ha ricevuto notizia, ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte ELla Procura ELla Repubblica di TA, ELl’esecuzione di provvedimento di custodia cautelare nei confronti degli odierni appellanti.
Il primo giudice ha, altresì, rilevato che “la falsa attestazione ELla realtà si sia concretizzata in una condotta attiva ingannatoria e fraudolenta, che contiene in sé un occultamento doloso EL danno, avendo peraltro reso necessaria una complessa attività investigativa volta alla ricostruzione di tutti i pagamenti effettuati nel periodo in favore ELla Day Service.”
Nella fattispecie in esame, le condotte contestate a titolo di responsabilità erariale si sono sostanziate nella consapevole adozione di atti di liquidazione di somme a carico ELl’amministrazione, in assenza di basilari riscontri e verifiche sulla effettiva debenza ELle stesse sulla base di presunti accertamenti che nella realtà si sono rivelati insussistenti riguardo al regolare svolgimento di prestazioni.
In presenza di un occultamento doloso EL danno, realizzato con condotte attive, formalmente regolari, consistenti nel pagamento di somme all’apparenza dovute, il termine di prescrizione ELl’azione erariale per il risarcimento EL danno non può che iniziare a decorrere, anche alla luce EL novellato art. 1, comma 2, ELla legge 14 gennaio 1994, n. 20, dalla data ELla sua scoperta ovvero dal momento in cui l’organo requirente ha avuto conoscenza effettiva ELla condotta causativa di danno.
Prima di tale momento, coperto dal segreto istruttorio tipico ELle indagini penali, non poteva essere avviata alcuna attività di indagine da parte ELla Procura contabile, in quanto il danno non risultava disvelato nel suo stesso essere ed ammontare.
8. Nel merito, la questione all’esame attiene al risarcimento EL danno subìto dal Comune di TA nella gestione EL “Parco Cimino”, affidata alla “Day Service s.r.l.” con contratto EL 06.11.2001 e successivo atto integrativo EL 10.03.2005.
Venendo alla disamina ELle singole poste di danno, si rileva quanto segue.
8.1. Riguardo alla prima posta di danno, relativa alla mancata riscossione dei canoni mensili di gestione che la “Day Service s.r.l.” avrebbe dovuto versare al Comune di TA nel periodo ottobre 2004 – dicembre 2006, per un ammontare complessivo di € 28.065,69, ascritti dall’Ufficio di Procura al solo LL, la sentenza di primo grado non ha accolto la prospettazione attorea e ne ha escluso la fondatezza “in quanto manca la prova ELl’attualità e definitività EL vulnus al patrimonio ELl’ente comunale” (pag. 19).
Su questo punto si è formato giudicato, in assenza di specifica impugnativa da parte ELla Procura.
8.2. Con riferimento alla seconda posta di danno, afferente all’indebito pagamento da parte EL Comune di TA in favore ELla “Day Service s.r.l.”
ELle spese di vigilanza diurna e notturna EL parco che avrebbero dovuto essere sopportate dal gestore, che l’atto di citazione aveva quantificato in complessivi €
715.011,89, ripartiti, in via solidale, tra LL e LA, in € 357.505,945 ciascuno, per avere costoro emesso i fogli di liquidazione, con cui erano state ammesse a pagamento le relative fatture, la sentenza di primo grado ha riconosciuto, con argomentazioni condivise da questo giudice e dalle quali non vi è motivo per discostarsi, la responsabilità di LL e LA, sia pure in misura diversa da quella prospettata dalla Procura. I giudici di prime cure hanno rideterminato l’ammontare EL danno, riducendo la richiesta iniziale ELla Procura ad €
324.623,90 ciascuno. A carico di LL la sentenza ha posto l’ulteriore somma di
€ 65.764,08.
8.3. Quanto alla terza posta di danno, riferita all’indebito pagamento da parte EL Comune di TA, in favore ELla “Day Service s.r.l.” di fatture per prestazioni effettuate da terzi EL tutto fittizie o non aventi alcun rapporto con l’attività di gestione EL parco, che l’atto di citazione aveva quantificato in complessivi € 572.709,63 a carico di LL e di LA (€ 286.354,815 ciascuno) e in complessivi € 50.052,84 a carico di SC e RI (€ 25.026,42 ciascuno), la sentenza di primo grado ha ravvisato le responsabilità di ognuno di essi, rideterminandone l’importo, ponendo a carico di:
− LL € 276.721,52 (€ 236.705,96 + € 40.015,56);
− LA € 236.705,96;
− SC € 23.835,575;
− RI € 23.835,575.
8.4. Per quanto riguarda la quarta voce di danno, concernente l’indebito rimborso alla “Day Service s.r.l.” di fatture e/o prestazioni rese da terzi con evidente duplicazione e, in alcuni casi, triplicazione ELla relativa spesa, per avere costoro emesso i relativi atti di liquidazione senza aver effettuato alcun tipo di riscontro in merito alla legittimità EL pagamento, che l’atto di citazione aveva quantificato, in parte, a carico di LL e di LA, per complessivi € 189.531,35
(€ 94.765,675 ciascuno), e, in parte, a carico di SC e di AC, per complessivi € 326.275,00 (€ 163.137,50 ciascuno), la sentenza di primo grado confermava la condanna a € 94.765,675 ciascuno a carico di LL e LA e a €
163.137,50 ciascuno a carico di SC e AC.
8.5. Riguardo alla quinta voce di danno, relativa all’esborso di € 111.195,82 per la liquidazione di spese relative a lavori di pulizia generale EL parco, per effetto EL contratto integrativo stipulato, in data 10.03.2005, con la “Day Service s.r.l.” da AC, nella qualità di dirigente ELl’ufficio patrimonio e lavori pubblici, in difetto di preventiva autorizzazione da parte degli amministratori comunali, la sentenza di primo grado ne ha espunto l’importo dalla sentenza di condanna.
Anche su questo punto si è formato giudicato, in assenza di specifica impugnativa da parte ELla Procura.
8.6. Con riferimento, infine, alla sesta posta di danno, relativa alla determina di liquidazione n. 439 EL 16.09.2003, di rifusione alla società dei mancati incassi e EL rimborso ELle prenotazioni disdettate, conseguenti alla chiusura EL parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, che l’atto di citazione aveva addebitato al AC, per un importo pari ad € 93.913,04, la sentenza, in assenza di alcuna documentazione a conforto ELla richiesta stessa, ne rideterminava, in via equitativa, sulla base ELle argomentazioni addotte dal RI, l’importo, dimezzandolo in euro € 46.956,52 (pag. 49). I giudici di prime cure davano, in particolare, atto che la determina era stata assunta su conforme parere legale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ELl’indennizzo in favore EL gestore, previo parere di congruità ELl’ufficio tecnico.
Al contempo, ai soli fini ELla ripartizione interna in vista ELl’eventuale regresso, la stessa sentenza di prime cure ha fatto presente che “vada addebitato al AC il 60% EL danno derivante da pagamento disposto dall’atto di liquidazione in questione” (pag. 50).
9. Venendo, ora, all’esame dei singoli motivi di appello e ELle posizioni di ciascun appellante, va, preliminarmente, ricordato che la sentenza di prime cure ha rideterminato, in parte e in misura ridotta, gli addebiti originariamente indicati dalla Procura.
9.1. L’appello principale nell’interesse di SC Con il primo motivo di impugnazione, SC, capo servizio tecnico ELl'ufficio gestione EL patrimonio e lavori pubblici e responsabile unico EL procedimento deduce “Error in iudicando. Ultrapetita. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 112 cpc. Violazione e falsa applicazione ELl’art 86 c.g.c..
Violazione e falsa applicazione EL principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 4 c.g.c.” per avere il giudice di prime cure esorbitato dal perimetro decisionale che formava oggetto EL giudizio, in quanto avrebbe posto a base ELla condanna a suo carico il provvedimento n. 9154 EL 26 giugno 2004 e non la determina n. 293/2004, a firma EL dirigente RI, indicata nell’atto di citazione.
Il motivo è infondato.
La sentenza conferma l’impianto accusatorio contenuto nell’atto di citazione con riferimento tanto alla ricostruzione ELla fase di liquidazione ELla spesa e i conseguenti specifici obblighi di accertamento e riscontro cui era tenuto SC, quanto nel dare conto ELle manchevolezze e ELla consapevole inosservanza da parte ELlo stesso SC dei doveri propri di verifica nella sottoscrizione ELl’atto liquidatorio, funzionali a rimarcare la sua evidente omissione di qualsivoglia attività accertativa sui titoli di pagamento.
La determina n. 293/2004 nomina SC responsabile unico EL procedimento per la liquidazione di oltre un milione di euro, corrispondente al pagamento di dodici fatture presentate dalla “Day Service s.r.l.” (fatture nn.
12/2004, 13/2004, 14/2004, 15/2004, 17/2004, 18/2004, 19/2004, 20/2004, 21/2004, 22/2004, 23/2004 e 24/2004) per prestazioni effettuate da terzi EL tutto fittizie o non aventi alcun rapporto con l’attività di gestione EL “Parco Cimino”.
In esecuzione di tale determina, SC ha adottato l’atto di liquidazione n.
9154 EL 26 giugno 2004, dando atto che la somma è stata impegnata, che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti e che è stata accertata la piena regolarità ELle fatture, la congruità dei prezzi e l’avvenuta realizzazione ELle prestazioni dei servizi in parola, in evidente contraddizione con la realtà dei fatti come accertati in sede contabile e penale.
Nei termini descritti, la sentenza di prime cure è dunque immune dai dedotti “error in iudicando”.
Con i successivi motivi di gravame, il ricorrente lamenta poi “Error in iudicando Motivazione insufficiente, contraddittoria, incongrua. Violazione e/o falsa applicazione art. 100 c.p.c.. Sul difetto di legittimazione passiva EL convenuto”
ovvero “Violazione e/o falsa applicazione art. 107 d.lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione art. 184 e ss. d.lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione artt. 4-56 l. n. 241/90. Motivazione insufficiente, contraddittoria, incongrua. sull’infondatezza ELl’atto di citazione. Sull’assenza di qualsivoglia responsabilità ELl’appellante …
Sull’errore scusabile … Sulla ripartizione di responsabilità ... Sul vincolo di solidarietà
… Sul potere riduttivo” per avere la sentenza di primo grado, implicitamente, rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, pur in assenza di qualsivoglia partecipazione da parte di SC alla formazione e all’esistenza giuridica ELla determina n. 293/2004, a firma esclusiva di AC “… unica ed esclusiva fonte ELl’asserita responsabilità amministrativa EL Sig. SC”.
In sintesi, SC insiste sull’assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico, proprio in ragione ELla già stigmatizzata inesistenza di qualsiasi sottoscrizione, da parte sua, ELla determina n. 293/2004, non avendo egli preso parte al procedimento di formazione EL provvedimento in questione, né istruito il presupposto procedimento, né essendo, tantomeno, intervenuto nella fase esecutiva EL rapporto concessorio; a suo avviso, non sarebbe inoltre ravvisabile alcun nesso di causalità tra la condotta ed il danno contestato.
Tali censure, già rigettate in primo grado e ora riproposte in appello, non tengono tuttavia conto EL ruolo effettivamente svolto da SC nella concatenazione causale che ha determinato l’evento dannoso.
Giova, a tal riguardo, evidenziare che con la determina in questione la Città di TA ha disposto il rimborso alla società di gestione EL parco ELle somme da questa “anticipate”.
La determina reca il visto di SC, in veste di capo EL servizio tecnico, e contiene - ai fini ELl’adozione dei provvedimenti di liquidazione ELle dodici fatture presentate dalla “Day Service s.r.l. - la nomina ELlo stesso SC a responsabile unico EL procedimento.
L’apposizione EL visto da parte di SC e la sua nomina a responsabile unico EL procedimento confermano l’apporto significativo che SC ha reso alla produzione EL danno per avere egli provveduto alla liquidazione ELle fatture in assenza dei dovuti riscontri e giustificativi di spesa.
Con il provvedimento n. 9154 EL 26 giugno 2004, SC ha in effetti espressamente attestato che “…i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti…” e che è stata “…accertata la piena regolarità ELle fatture, la congruità dei prezzi e l’avvenuta realizzazione ELle prestazioni di servizi in parola…”.
Sul punto, la sentenza di prime cure ha ben evidenziato, con motivazioni ampiamente condivise da questo giudice, che “il provvedimento in questione, lungi dal costituire un mero atto esecutivo, contiene una attestazione di fatti e l’accertamento ELla sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso ELle somme indicate nelle fatture ivi indicate”.
La nomina di SC a responsabile unico EL procedimento poneva a suo carico precisi obblighi e valutazioni, ai fini istruttori, sulle condizioni di ammissibilità e sui presupposti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti di liquidazione ELle somme.
Obblighi e doveri di ufficio ai quali egli è venuto meno.
In tal senso, la circostanza che il SC sia stato nominato solo per la fase
"di liquidazione" non può ritenersi una esimente, trattandosi di pagamenti effettuati per prestazioni mai effettuate od effettuate da altri, od addirittura già pagate.
Nei termini descritti, l’appello proposto da SC non merita dunque accoglimento.
9.2. L’appello incidentale nell’interesse di AC AC, dirigente ELl’ufficio patrimonio e lavori pubblici, fonda il proprio impianto defensionale sul richiamo alla temporaneità ELl’incarico dirigenziale rivestito e sul carattere non provvedimentale ELle determine di liquidazione contestate, assumendo che ogni responsabilità in merito alla vicenda processuale dovesse essere ascritta all’organo politico per mancata adozione EL PEG e omessa istituzione EL servizio contratti in violazione ELl’art.
107 TUEL, ovvero essere addebitata al responsabile unico EL procedimento.
Anche questi motivi di appello non colgono nel segno.
La circostanza, invocata dal AC, che l’incarico dirigenziale aveva carattere provvisorio non è in alcun modo rilevante, in quanto egli al momento ELla sottoscrizione ELla ELibera n. 293/2004 era nella pienezza dei suoi poteri e dunque pienamente legittimato ad impegnare all’esterno l’amministrazione comunale, ai sensi ELl’art. 107, comma 2, EL TUEL.
Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la ELibera n. 293/2004 è un atto amministrativo, completo di tutti gli elementi idonei a garantirne l’efficacia e l’esecutorietà.
Né si può ritenere che AC, sottoscrivendo l’atto, non avesse avuto la piena consapevolezza EL suo carattere vincolante per l’ente comunale.
Con riferimento alla sesta posta di danno, di cui alla determina di liquidazione n. 439 EL 16.09.2003, emessa su richiesta ELla società gestore EL
“Parco Cimino” riguardante la rifusione dei mancati incassi e EL rimborso ELle prenotazioni disdettate, conseguenti alla chiusura EL parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, la stessa sentenza n. 39/2022 ha stabilito che “in ragione ELl’indiscutibile apporto fornito alla produzione EL danno da parte dei componenti ELl’Ufficio tecnico che avrebbe espresso il parere di congruità, vada addebitato al AC il 60% EL danno derivante da pagamento disposto dall’atto di liquidazione in questione” (pag. 50).
A tale riguardo, la Procura generale ha, tuttavia, evidenziato che il giudice di primo grado sembra non avere tenuto conto di tali affermazioni in sede di quantificazione ELl’addebito, giacché non risulterebbe “computata la percentuale di imputazione di questa voce nei limiti EL 60% di tale importo” (pag. 13 ELle conclusioni).
Su conforme richiesta ELla Procura generale ritiene questo giudice che la sesta posta di danno, quantificata, in via equitativa, in sentenza in € 46.956,52, sia posta a carico di AC nei limiti EL 60% per un importo pari a € 28.173,91.
Il danno addebitato a AC va correttamente rideterminato in complessivi € 215.146,98 (€ 186.973,07 + € 28.173,91).
9.3. L’appello incidentale nell’interesse di LL.
Su un piano generale, LL lamenta la violazione e falsa applicazione ELl’art. 1, comma 1-quater, ELla legge n. 20/1994, che richiama la ripartizione degli addebiti secondo l’apporto causale individuale, laddove nel caso in esame non sarebbe stata considerata la prevalente competenza e responsabilità EL LA, in qualità di economo-provveditore.
Nello specifico, LL lamenta “Erroneità ELla sentenza nel merito”, per avere la sentenza di primo grado addebitato a LL e a LA la somma di €
324.623,90 ciascuno per la seconda posta di danno - relativa al pagamento in favore ELla Day Service s.r.l., ELle spese di vigilanza diurna e notturna EL Parco Cimino - senza avere tenuto conto ELla netta separazione dei ruoli tra la figura EL dirigente e quella di economo–provveditore, ricoperta dal LA.
In questi termini, l’appellante evidenzia come l’economo-provveditore godeva di ampia autonomia gestionale, con svolgimento di funzioni di livello dirigenziale e conseguente assunzione di responsabilità per l’attività svolta e che il dirigente EL settore economato e provveditorato non era quindi tenuto ad effettuare alcun controllo sull’attività svolta dall’economo-provveditore, dovendosi limitare a controfirmare l’atto di liquidazione, ai fini ELl’impegno ELla spesa, onde rendere effettivo il pagamento, mediante l’emissione EL relativo mandato, riservato alla competenza EL suo settore.
Anche questo motivo di doglianza risulta EL tutto infondato.
Correttamente, la sentenza di primo grado ha ben messo in evidenza con motivazioni, qui ampiamente condivise, come siano state violate le norme EL TUEL che disciplinano le procedure di spesa e che identificano chiare responsabilità di LL e LA.
Costoro, infatti, nelle rispettive qualità, avrebbero dovuto farsi carico di esaminare con la massima attenzione la documentazione di spesa, onde accertare che essa fosse liquidabile e che i lavori fossero stati effettivamente realizzati.
Invece, come emerso nell’ambito EL giudizio penale ed accertato in sede penale con la sentenza EL Tribunale di TA n. 385/2017, confermata dalla Corte penale d’Appello di Lecce - Sezione distaccata di TA - con sentenza n.
226/2019, il LA ed il LL hanno attestato, negli atti di liquidazione in questione, che “la fornitura è conforme per quantità e qualità”, così consentendo l’indebito pagamento ELle fatture.
Entrambi hanno dunque violato i propri doveri di servizio, omettendo ogni doveroso controllo sulla documentazione di spesa, consentendo, con un innegabile nesso di causalità, che il Comune erogasse ingenti somme non dovute in favore ELla società Day Service.
In subordine, LL contesta la ripartizione EL danno operata in sentenza, per due diversi profili.
Un primo profilo si riferisce agli atti di liquidazione nn. 352 e 353 EL 28.04.2004, in quanto i giudici di primo grado, pur avendo accertato che gli stessi erano stati predisposti e sottoscritti da un altro funzionario e non dal LA, hanno addebitato integralmente a LL gli esborsi relativi a tali atti di liquidazione per un importo pari, rispettivamente, a € 40.015,56 e a € 65.764,08, in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura regionale con l’atto di citazione (€ 20.007,78 per l’atto di liquidazione n. 352 e € 36.535,60 per l’atto n.
353), con conseguente vizio di ultrapetizione, non essendo consentito al giudice condannare il convenuto al risarcimento EL danno in misura maggiore rispetto a quanto richiesto da parte attrice.
La stessa Procura generale ha posto all’attenzione di questo giudice tale possibile diversa distribuzione ELle quote di responsabilità riferite alla singola voce di danno.
Nei termini descritti, ritiene il Collegio che ai fini ELla corretta quantificazione EL danno si debba tenere conto ELla misura richiesta dalla Procura.
Il danno addebitato a LL va correttamente rideterminato in complessivi
€ 712.638,92 (€ 656.095,54 + € 56.543,38).
Con il secondo profilo, LL invoca una diversa ripartizione ELle responsabilità.
Tale richiesta non può, viceversa, trovare accoglimento, risultando l’addebito paritetico congruente con il complessivo atteggiarsi ELla vicenda dedotta in controversia.
Giova, al riguardo, evidenziare che, ai sensi ELl’art. 1, comma 1, ELla legge n.20/1994 e s.m.i., secondo cui “Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento EL dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”, l'obbligazione risarcitoria sorta in capo al de cuius viene posta a carico degli eredi in forza di un meccanismo successorio, con l'ulteriore condizione che il fatto illecito abbia procurato al dante causa, autore ELlo stesso, un illecito arricchimento e da quest'ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi.
Il riferimento alla qualità di erede e l'impiego ELl'espressione "si trasmette"
(che ha sostituito le parole "si estende" contenute nell'originario testo ELl’art. 1 ELla legge 14 gennaio 1994, n. 20) fanno ritenere che non si tratti di un nuovo debito risarcitorio, bensì ELlo stesso debito EL de cuius, pur essendo tale successione condizionata dall'ulteriore presupposto EL duplice arricchimento nei sensi suindicati.
La trasmissione EL debito agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che il de cuius si sia indebitamente arricchito e che anche gli eredi se ne siano giovati.
Al ricorrere di tali condizioni ed entro tali limiti, costituiti dall’indebito arricchimento degli eredi, EL relativo debito devono risponderne gli eredi.
10. Sussistono, in definitiva, tutti gli elementi costitutivi per l’affermazione ELla responsabilità erariale nei confronti degli odierni appellanti.
La sentenza di prime cure ha condotto un’analisi puntuale ed accurata ELle voci di danno contestate ed ha posto in rilievo, partitamente, i gravi vizi che hanno contrassegnato l’operato di ciascun compartecipe, essendo stata acclarata la sistematica violazione ELle regole che presiedono alle procedure di spesa declinate nel TUEL.
Le ingenti somme, illecitamente liquidate alla società Day Service nell’ambito EL contratto di gestione EL “Parco Cimino”, si riferiscono a: spese per attività di custodia e vigilanza EL Parco non dovute, trattandosi di prestazioni a carico ELla società gerente, secondo l’art. 6 EL disciplinare tecnico
(seconda posta di danno); pagamenti effettuati per lavori non eseguiti, per servizi a carico EL gestore, ovvero ancora relativi a fatture già pagate (terza posta di danno); ulteriori consistenti pagamenti di fatture già pagate (quarta posta di danno); liquidazione alla società di un cospicuo indennizzo per la chiusura EL parco, disposta dall’ottobre 2002 al gennaio 2003 (sesta posta di danno).
La sentenza qui impugnata si presenta dunque immune da vizi, avendo compiutamente riscontrato che gli appellanti hanno reiteratamente, negli anni, provveduto a liquidare importi assolutamente rilevanti in favore ELla Day Service, omettendo completamente qualsivoglia attività di verifica ELla rispondenza dei documenti contabili a prestazioni effettivamente rese e/o consistenti in quanto documentato.
Le indagini svolte sia in sede penale che contabile su ELega ELla Procura erariale hanno accertato la duplicazione, se non la triplicazione e, a volte, la quadruplicazione degli stessi pagamenti, oltre che la corresponsione di somme per centinaia di migliaia di euro afferenti a prestazioni, i cui oneri dovevano restare a carico ELla società, ovvero ancora la liquidazione di somme senza l’espletamento di alcuna idonea verifica istruttoria.
Il tutto nel contesto di un vero e proprio sistema di amministrazione e gestione ELle risorse finanziarie comunali “deviato” e segnato, variamente, da interessi personali e collusioni con il titolare di fatto di tale azienda.
Lo svolgimento dei fatti di causa comprova il carattere consapevole ELle condotte e quindi l’imputazione ELl’elemento psicologico EL dolo, pienamente congruente – altresì – con i reati contestati in sede penale.
Il carattere doloso ELle condotte imputate agli odierni appellanti esclude l’esercizio EL potere riduttivo.
11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che la pronuncia impugnata sia esente dai vizi dedotti dagli appellanti, salvi gli evidenziati errori di calcolo afferenti alle suindicate poste di danno addebitate a LL ed a AC.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando, nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 59932 A, 59932 B e 59932 C, riassunti dalla Procura generale nei confronti degli eredi di LA RL e di LL UI IM, medio tempore deceduti:
− dichiara contumaci gli eredi di LA RL e di LL UI IM che hanno ricevuto la notificazione ELl’atto di riassunzione, non comparsi in udienza;
− dichiara il difetto di legittimazione passiva dei seguenti chiamati all’eredità che hanno formalmente rinunciato all’eredità di LA RL: VA EL, VA GE, VA CO, VA ON, VA Antonio;
UZ MA, UZ NI, UZ AN, LL IL, LA UR NU, LA VA, IT UL, IT LE, LA TT, IN Francesco, IN LV;
− rigetta l’appello proposto in via principale da SC SI NO;
− rigetta gli atti di appello incidentale promossi da AC Santo e da LL UI IM:
− condanna al pagamento in favore EL Comune di TA, dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione:
• gli eredi di LL e LA, in via solidale, € 1.312.191,73, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 656.095,54, nei limiti ELl’indebito arricchimento;
• gli eredi di LL, l’ulteriore importo di € 56.543,38 nei limiti ELl’indebito arricchimento;
• AC e SC in via solidale € 373.946,15, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 186.973,07;
• AC, l’ulteriore importo di € 28.173,91.
Condanna altresì SC, AC, gli eredi di LL e di LA al pagamento in solido ELle spese di giudizio, quantificate in euro 455,98
(quattrocentocinquantacinque/98).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio EL giorno 6 marzo 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EL RA EN RI
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata il 04/05/2026 IL DIRIGENTE
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F.to digitalmente