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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3119/2024 pendente tra:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Guastaferro Parte_1 P.IVA_1 DA US (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cinque Controparte_1 P.IVA_2 Filomena (C.F. ); C.F._2 APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – La ha impugnato la sentenza n. 4213/2013, emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Nola in data 04.12.2023, con la quale è stata rigettata la domanda formulata nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3
1
[...] 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante ha dedotto quanto segue:
• in data 02.08.2021, alle ore 13.30 circa, in Nola, percorreva Via Parte_2
Stella, in direzione Casamarciano, a bordo dell'autovettura Audi RS3 tg. FN961JC, di proprietà della Parte_1
• il veicolo Iveco tg. GC447SR, di proprietà della immettendosi su Via Controparte_2
Stella da Via Volturno, senza rispettare il segnale di STOP, ha colpito con la parte anteriore l'automobile Audi;
• quest'ultima, a seguito dell'impatto, ha riportato danni alla parte anteriore destra;
• che assicurava per la RCA entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, Controparte_1 non ha provveduto al pagamento dell'indennizzo.
L'attrice, pertanto, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda in questione, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la decisione in parola, Parte_1 evidenziando di aver depositato il primo grado la visura PRA da cui si evince che il veicolo danneggiante è di proprietà della ha chiesto, pertanto, la riforma della Controparte_2 sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda.
1.4 – In data 06.09.2024, si è costituita in giudizio rilevando Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendone il rigetto.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo aver invitato le parti a dedurre in merito alla regolarità della notificazione dell'atto di appello nei confronti della la Controparte_2 causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 04.12.2023 e l'atto di citazione in appello veniva notificato alla compagnia assicuratrice in data 03.06.2024.
2 2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituita in giudizio in data 11.06.2024, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – La sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, poiché risulta inesistente la notificazione effettuata nei confronti della litisconsorte necessaria nel Controparte_2 presente giudizio.
3.1 – In effetti, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notificazione nei confronti di tale persona giuridica avrebbe dovuto essere eseguita presso la sua sede oppure, ai sensi degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Nel caso di specie, dal certificato del PRA in atti emerge che la ha sede in Controparte_2
Termoli, alla Via Germania, 10. Come rilevato dallo stesso appellante, invece, la notificazione dell'atto di citazione in primo grado è stata effettuata presso la con sede in San Controparte_4
US IA (NA), alla Via Martiri di Nassirya, n. 177, con consegna a , Controparte_5
3 titolare della società domiciliataria. Pertanto, la notificazione non è stata effettuata presso la sede della bensì presso un diverso indirizzo;
non è dimostrato che il soggetto Controparte_6 che ha ricevuto la notificazione, ossia , era il legale rappresentante di tale società. Controparte_5
La notificazione risulta effettuata presso la “società domiciliataria”; tuttavia, non risulta, agli atti, alcuna elezione di domicilio effettuata dall'odierna appellata, per cui non è possibile ritenere che la sia domiciliata presso la Controparte_2 Controparte_4
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, si configura un'ipotesi di inesistenza della notificazione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica.
L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cassazione civile sez. III,
08/09/2022, n. 26511; Cassazione civile sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
Nel caso di specie, non emerge alcun collegamento tra la società destinataria e il luogo in cui è stata effettuata la notificazione, atteso che la consegna è avvenuta presso la sede di una società che lo stesso difensore dell'attore ha qualificato come domiciliataria, in assenza di un'elezione di domicilio. Conseguentemente, la notificazione è inesistente.
3.3 – La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del Giudice (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2006, n. 8608; Cassazione civile sez. III, 18/09/2007, n. 19358).
Nel caso di specie, dunque, non si è instaurato alcun rapporto processuale con la Controparte_2
[...]
4 – Tale società deve essere qualificata come litisconsorte necessaria.
4.1 – Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennizzo diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. 209/2005 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In sostanza,
4 la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile;
si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto.
L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 del d.lgs. 209/2005, che può essere esperita nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. L'art. 144 comma 3 del d.lgs. 209/2005 dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo;
tale soggetto, dunque, è un litisconsorte necessario anche nel caso in cui venga esperita l'azione di cui all'art. 149 del d.lgs. 209/2005.
Tale analogia tra le due azioni, del resto, è confermata dal comma 6 dell'art. 149, il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente e conferisce all'assicuratore del responsabile la possibilità di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa;
la legge prevede, inoltre, che, quando tale intervento ha luogo, l'estromissione è consentita se l'impresa interveniente riconosce la responsabilità del proprio assistito. È evidente che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore: ciò costituisce un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario.
D'altronde, tale litisconsorzio è giustificato dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149 comma 3 d.lgs. 209/2006).
Conseguentemente, si ritiene che, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste
5 litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento, oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, della decisione, non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n. 4994; Cassazione civile sez. VI, 20/09/2017, n. 21896).
4.2 – Nel caso di specie, non si è instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della litisconsorte necessaria, alla luce dell'inesistenza della notificazione effettuata nei suoi confronti.
Il contraddittorio, pertanto, non è integro, poiché risulta pretermesso un litisconsorte necessario.
Tale circostanza è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2008, n. 25305); essa determina, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di primo grado.
5 – Con riferimento alle spese di lite, si rileva che il Giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11865).
5.1 – Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio, atteso che la mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti del litisconsorte necessario è stata cagionata dall'attrice, ma non è stata mai rilevata dalla compagnia assicuratrice, né nel corso del giudizio di primo grado, né in appello.
5.2 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono poste a carico dell'odierna appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
6 così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio;
- pone a carico dell'appellante le spese di CTU.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3119/2024 pendente tra:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Guastaferro Parte_1 P.IVA_1 DA US (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cinque Controparte_1 P.IVA_2 Filomena (C.F. ); C.F._2 APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – La ha impugnato la sentenza n. 4213/2013, emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Nola in data 04.12.2023, con la quale è stata rigettata la domanda formulata nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3
1
[...] 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante ha dedotto quanto segue:
• in data 02.08.2021, alle ore 13.30 circa, in Nola, percorreva Via Parte_2
Stella, in direzione Casamarciano, a bordo dell'autovettura Audi RS3 tg. FN961JC, di proprietà della Parte_1
• il veicolo Iveco tg. GC447SR, di proprietà della immettendosi su Via Controparte_2
Stella da Via Volturno, senza rispettare il segnale di STOP, ha colpito con la parte anteriore l'automobile Audi;
• quest'ultima, a seguito dell'impatto, ha riportato danni alla parte anteriore destra;
• che assicurava per la RCA entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, Controparte_1 non ha provveduto al pagamento dell'indennizzo.
L'attrice, pertanto, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda in questione, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la decisione in parola, Parte_1 evidenziando di aver depositato il primo grado la visura PRA da cui si evince che il veicolo danneggiante è di proprietà della ha chiesto, pertanto, la riforma della Controparte_2 sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda.
1.4 – In data 06.09.2024, si è costituita in giudizio rilevando Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendone il rigetto.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo aver invitato le parti a dedurre in merito alla regolarità della notificazione dell'atto di appello nei confronti della la Controparte_2 causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 04.12.2023 e l'atto di citazione in appello veniva notificato alla compagnia assicuratrice in data 03.06.2024.
2 2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituita in giudizio in data 11.06.2024, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – La sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, poiché risulta inesistente la notificazione effettuata nei confronti della litisconsorte necessaria nel Controparte_2 presente giudizio.
3.1 – In effetti, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notificazione nei confronti di tale persona giuridica avrebbe dovuto essere eseguita presso la sua sede oppure, ai sensi degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Nel caso di specie, dal certificato del PRA in atti emerge che la ha sede in Controparte_2
Termoli, alla Via Germania, 10. Come rilevato dallo stesso appellante, invece, la notificazione dell'atto di citazione in primo grado è stata effettuata presso la con sede in San Controparte_4
US IA (NA), alla Via Martiri di Nassirya, n. 177, con consegna a , Controparte_5
3 titolare della società domiciliataria. Pertanto, la notificazione non è stata effettuata presso la sede della bensì presso un diverso indirizzo;
non è dimostrato che il soggetto Controparte_6 che ha ricevuto la notificazione, ossia , era il legale rappresentante di tale società. Controparte_5
La notificazione risulta effettuata presso la “società domiciliataria”; tuttavia, non risulta, agli atti, alcuna elezione di domicilio effettuata dall'odierna appellata, per cui non è possibile ritenere che la sia domiciliata presso la Controparte_2 Controparte_4
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, si configura un'ipotesi di inesistenza della notificazione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica.
L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cassazione civile sez. III,
08/09/2022, n. 26511; Cassazione civile sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
Nel caso di specie, non emerge alcun collegamento tra la società destinataria e il luogo in cui è stata effettuata la notificazione, atteso che la consegna è avvenuta presso la sede di una società che lo stesso difensore dell'attore ha qualificato come domiciliataria, in assenza di un'elezione di domicilio. Conseguentemente, la notificazione è inesistente.
3.3 – La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del Giudice (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2006, n. 8608; Cassazione civile sez. III, 18/09/2007, n. 19358).
Nel caso di specie, dunque, non si è instaurato alcun rapporto processuale con la Controparte_2
[...]
4 – Tale società deve essere qualificata come litisconsorte necessaria.
4.1 – Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennizzo diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. 209/2005 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In sostanza,
4 la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile;
si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto.
L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 del d.lgs. 209/2005, che può essere esperita nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. L'art. 144 comma 3 del d.lgs. 209/2005 dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo;
tale soggetto, dunque, è un litisconsorte necessario anche nel caso in cui venga esperita l'azione di cui all'art. 149 del d.lgs. 209/2005.
Tale analogia tra le due azioni, del resto, è confermata dal comma 6 dell'art. 149, il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente e conferisce all'assicuratore del responsabile la possibilità di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa;
la legge prevede, inoltre, che, quando tale intervento ha luogo, l'estromissione è consentita se l'impresa interveniente riconosce la responsabilità del proprio assistito. È evidente che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore: ciò costituisce un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario.
D'altronde, tale litisconsorzio è giustificato dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149 comma 3 d.lgs. 209/2006).
Conseguentemente, si ritiene che, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste
5 litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento, oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, della decisione, non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n. 4994; Cassazione civile sez. VI, 20/09/2017, n. 21896).
4.2 – Nel caso di specie, non si è instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della litisconsorte necessaria, alla luce dell'inesistenza della notificazione effettuata nei suoi confronti.
Il contraddittorio, pertanto, non è integro, poiché risulta pretermesso un litisconsorte necessario.
Tale circostanza è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2008, n. 25305); essa determina, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di primo grado.
5 – Con riferimento alle spese di lite, si rileva che il Giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11865).
5.1 – Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio, atteso che la mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti del litisconsorte necessario è stata cagionata dall'attrice, ma non è stata mai rilevata dalla compagnia assicuratrice, né nel corso del giudizio di primo grado, né in appello.
5.2 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono poste a carico dell'odierna appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
6 così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio;
- pone a carico dell'appellante le spese di CTU.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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