Art. 259.
(Trattamento delle merci non confiscabili).
Se l'aeromobile e' catturato a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'articolo 250.
(Trattamento delle merci non confiscabili).
Se l'aeromobile e' catturato a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'articolo 250.