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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/04/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1411 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Catania, C.so delle Province n. Parte_1 CodiceFiscale_1
203 presso lo studio dell'avv. Rosa Linda Arena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Modica, P.zza Paolo Controparte_1 C.F._2 CP_2
[..
presso lo studio dell'avv. Pierluca Vendramini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: occupazione sine titulo e indennità
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, per sentire Parte_1 Controparte_1
dichiarare che occupa, sine titulo, l'unità immobiliare sita in S. Pietro Clarenza, via dei Ciclamini n. 91, piano terra, identificato al N.C.E.U. al fg 5, part.lla 296, sub 2 , cat. A/3, classe 4 di sua proprietà, per sentire ordinargli l'immediato rilascio nella sua disponibilità e condannarlo al pagamento della somma di
€15.000,00 a titolo di indennità già maturata per l'occupazione sine titulo dell'immobile oltre alle ulteriori somme, per il medesimo titolo, maturande nelle more del rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno delle sue ragioni ha esposto di avere stipulato con il resistente un contratto di comodato gratuito decennale con scadenza al 31.12.2021 ed ha lamentato che a tale scadenza pattuita questi non ha inteso rilasciare l'immobile nonostante le sue formali richieste. Ha sostenuto, inoltre, di avere subito un danno patrimoniale consistente nella mancata disponibilità del bene suddetto che se fosse stato nella sua disponibilità avrebbe potuto mettere a disposizione del proprio figlio il quale, stante l'occupazione, è stato stato costretto a reperire, per le sue necessità, un appartamento in locazione.
Il resistente si è costituito in giudizio, ha contestato le domande ex adverso ritenendole infondate in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto sostenendo di detenere legittimamente l'immobile in quanto, non avendo mai ricevuto da parte del comodante la raccomandata di disdetta prevista all'art. 4 del contratto di comodato stipulato inter partes, il contrattodi comodato stipulato inter partes si sarebbe rinnovato tacitamente.
In particolare ha evidenziato che non vi è prova, in atti, che la lettera datata 16.02.2022 prodotta da controparte e contenente la disdetta gli sia stata recapitata.
Ha sostenuto, inoltre, di essere stato costretto a sostenere ingenti ed urgenti spese al fine di mettere in sicurezza l'immobile. Alla luce di ciò ha dedotto di vantare un credito nei confronti di controparte ed ha chiesto, nel caso di accoglimento delle domande del ricorrente, di operare una compensazione tra i rispettivi crediti.
Innanzitutto si rileva che la domanda è procedibile essendo stato esperito, sebbene con esito negativo, il procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall'art.5 dlgs 28/2010.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
In corso di causa, entrambe le parti hanno dato atto che, in data 03.01.2025, il resistente ha rilasciato l'immobile per cui è causa nella disponibilità del ricorrente.
Sul punto deve, quindi, essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Successivamente al rilascio dell'immobile, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna del resistente al pagamento, in suo favore, dell'indennità di occupazione sopra specificata e di refusione delle spese di lite. Parte resistente ha insistito nel rigetto delle domande ex adverso insistendo nelle proprie deduzioni e richieste.
Questo giudice onorario rileva che gli artt. 3 e 4 del contratto di comodato stipulato inter partes e versato in atti (all. n. fascicolo di parte ricorrente) recitano testualmente “la durata del presente contratto viene stabilita in anni 10 con decorrenza dal 1.01.2012 e scadenza 31.12.2021” (art. 3)“, “Il contratto sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno qualora non intervenga disdetta da inviarsi ad una delle parti con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi […]” (art. 4). E' quindi evidente, che nel caso in cui non intervenga una disdetta tre mesi prima della scadenza, il contratto di comodato deve intendersi tacitamente rinnovato. Si rileva che in atti non vi è prova che il ricorrente abbia comunicato al resistente, con lettera raccomandata recapitata almeno tre mesi della scadenza del 31.12.2021 o tre mesi prima delle scadenze successive, la propria volontà di disdetta. Conseguentemente il contratto deve intendersi che si sia tacitamente rinnovato. Quanto alla lettera di disdetta versata nel fascicolo di parte ricorrente datata
16.02.2022 si osserva che di essa non vi è prova né della spedizione né del ricevimento da parte del destinatario.
La domanda è quindi infondata e nessuna indennità di occupazione sine titulo può essere riconosciuta al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di diritto, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in merito alla domanda di rilascio dell'immobile di proprietà del ricorrente stante l'avvenuta riconsegna;
• rigetta le restanti domande di parte ricorrente;
• condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre a iva, spese generali e c.p.a
Così deciso il 26.04.2024
La Got
dott.ssa C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1411 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Catania, C.so delle Province n. Parte_1 CodiceFiscale_1
203 presso lo studio dell'avv. Rosa Linda Arena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Modica, P.zza Paolo Controparte_1 C.F._2 CP_2
[..
presso lo studio dell'avv. Pierluca Vendramini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: occupazione sine titulo e indennità
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, per sentire Parte_1 Controparte_1
dichiarare che occupa, sine titulo, l'unità immobiliare sita in S. Pietro Clarenza, via dei Ciclamini n. 91, piano terra, identificato al N.C.E.U. al fg 5, part.lla 296, sub 2 , cat. A/3, classe 4 di sua proprietà, per sentire ordinargli l'immediato rilascio nella sua disponibilità e condannarlo al pagamento della somma di
€15.000,00 a titolo di indennità già maturata per l'occupazione sine titulo dell'immobile oltre alle ulteriori somme, per il medesimo titolo, maturande nelle more del rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno delle sue ragioni ha esposto di avere stipulato con il resistente un contratto di comodato gratuito decennale con scadenza al 31.12.2021 ed ha lamentato che a tale scadenza pattuita questi non ha inteso rilasciare l'immobile nonostante le sue formali richieste. Ha sostenuto, inoltre, di avere subito un danno patrimoniale consistente nella mancata disponibilità del bene suddetto che se fosse stato nella sua disponibilità avrebbe potuto mettere a disposizione del proprio figlio il quale, stante l'occupazione, è stato stato costretto a reperire, per le sue necessità, un appartamento in locazione.
Il resistente si è costituito in giudizio, ha contestato le domande ex adverso ritenendole infondate in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto sostenendo di detenere legittimamente l'immobile in quanto, non avendo mai ricevuto da parte del comodante la raccomandata di disdetta prevista all'art. 4 del contratto di comodato stipulato inter partes, il contrattodi comodato stipulato inter partes si sarebbe rinnovato tacitamente.
In particolare ha evidenziato che non vi è prova, in atti, che la lettera datata 16.02.2022 prodotta da controparte e contenente la disdetta gli sia stata recapitata.
Ha sostenuto, inoltre, di essere stato costretto a sostenere ingenti ed urgenti spese al fine di mettere in sicurezza l'immobile. Alla luce di ciò ha dedotto di vantare un credito nei confronti di controparte ed ha chiesto, nel caso di accoglimento delle domande del ricorrente, di operare una compensazione tra i rispettivi crediti.
Innanzitutto si rileva che la domanda è procedibile essendo stato esperito, sebbene con esito negativo, il procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall'art.5 dlgs 28/2010.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
In corso di causa, entrambe le parti hanno dato atto che, in data 03.01.2025, il resistente ha rilasciato l'immobile per cui è causa nella disponibilità del ricorrente.
Sul punto deve, quindi, essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Successivamente al rilascio dell'immobile, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna del resistente al pagamento, in suo favore, dell'indennità di occupazione sopra specificata e di refusione delle spese di lite. Parte resistente ha insistito nel rigetto delle domande ex adverso insistendo nelle proprie deduzioni e richieste.
Questo giudice onorario rileva che gli artt. 3 e 4 del contratto di comodato stipulato inter partes e versato in atti (all. n. fascicolo di parte ricorrente) recitano testualmente “la durata del presente contratto viene stabilita in anni 10 con decorrenza dal 1.01.2012 e scadenza 31.12.2021” (art. 3)“, “Il contratto sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno qualora non intervenga disdetta da inviarsi ad una delle parti con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi […]” (art. 4). E' quindi evidente, che nel caso in cui non intervenga una disdetta tre mesi prima della scadenza, il contratto di comodato deve intendersi tacitamente rinnovato. Si rileva che in atti non vi è prova che il ricorrente abbia comunicato al resistente, con lettera raccomandata recapitata almeno tre mesi della scadenza del 31.12.2021 o tre mesi prima delle scadenze successive, la propria volontà di disdetta. Conseguentemente il contratto deve intendersi che si sia tacitamente rinnovato. Quanto alla lettera di disdetta versata nel fascicolo di parte ricorrente datata
16.02.2022 si osserva che di essa non vi è prova né della spedizione né del ricevimento da parte del destinatario.
La domanda è quindi infondata e nessuna indennità di occupazione sine titulo può essere riconosciuta al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di diritto, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in merito alla domanda di rilascio dell'immobile di proprietà del ricorrente stante l'avvenuta riconsegna;
• rigetta le restanti domande di parte ricorrente;
• condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre a iva, spese generali e c.p.a
Così deciso il 26.04.2024
La Got
dott.ssa C. Torrisi