Art. 3.
L'ultimo comma dell' articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1 gennaio 1971".
L'ultimo comma dell' articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1 gennaio 1971".