Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2025, proposto da
Finpuglia Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via n. Piccinni, 128;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sulla domanda di accesso alla documentazione amministrativa presentata al Comune di San Giovanni Rotondo in data 13 ottobre 2025; - del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta al Comune di San Giovanni Rotondo in data 13 ottobre 2025; nonchè per l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. OR IA;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il giorno 10.12.2025 e depositato il 22.12.2025, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 13.10.2025, e per l'effetto l'ordine di esibizione della documentazione richiesta.
Premesso che l'istanza aveva ad oggetto i titoli autorizzatori rilasciati dal Comune e le eventuali richieste di rinnovo presentate, nonché le ricevute del CUP per i relativi periodi di validità, con riferimento a cinque postazioni specificamente individuate:
1. Via Campanini, pressi Hotel Vittoria (coordinate 41.706635, 15.706121);
2. Via Foggia, ingresso (coordinate 41.697032, 15.732703);
3. Via Monsignor Novelli, direzione Via Foggia, presso circonvallazione (coordinate 41.699363, 15.712589);
4. Via Monsignor Novelli, direzione San Marco in Lamis, presso circonvallazione (coordinate 41.699363, 15.712589);
5. Via Padre Pio, pressi parcheggio (coordinate 41.708143, 15.699578).
Premesso che l'Amministrazione non ha provveduto sull'istanza nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, con conseguente perfezionamento del silenzio-rigetto alla data del 13.11.2025.
Premesso altresì che la P.A., ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Preso atto che all'udienza del 08.04.2026 la causa è passata in decisione.
Rilevato che il ricorso è fondato e va accolto.
Considerato che l'istanza di accesso è stata formulata in termini sufficientemente determinati, avendo la parte ricorrente individuato con precisione sia la tipologia dei documenti richiesti (titoli autorizzatori, richieste di rinnovo, ricevute del CUP), sia le postazioni cui la richiesta si riferisce, indicate mediante denominazione stradale e coordinate geografiche. La domanda, pertanto, non presenta i caratteri della genericità o dell'indeterminatezza che soli potrebbero giustificarne il rigetto sotto il profilo dell'oggetto.
Considerato che l'Amministrazione, non costituendosi in giudizio, non ha opposto alcuna causa di esclusione o di differimento del diritto di accesso ai sensi degli artt. 24 e 25 della Legge n. 241 del 1990, né ha dedotto ragioni ostative di altra natura.
Ritenuto che, in definitiva, il ricorso va accolto e per l'effetto va ordinato alla P.A. di consentire l'accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Le spese di lite possono compensarsi stante il tipo e contenuto degli scritti di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’ostensione dei documenti indicati in motivazione nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
OR IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IA | ZO BL |
IL SEGRETARIO