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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 1349/2024 promossa da:
C.F. con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
PP GR n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per esso, il Dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimetti del Foro di Verona, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio Delfino IL RR & HE in Roma, Via di Ripetta
n. 142; parte appellante contro
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi residente Controparte_1 C.F._1 in Via San Giovanni Bosco n. 78, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Pellegrino, Valeria
MB e SA TT, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Cuneo, via
Battisti n.1; parte appellata
e nei confronti di
C.F. nato il [...] a [...], con CP_2 C.F._2 ultima residenza nota in Canale (CN), Via Sindaco Gravier n. 23; parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
«In accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e, quindi, in riforma della sentenza
n. 5572/24 del Tribunale di Torino pubblicata in data 5 novembre 2024 e notificata in data 8 novembre 2024
In via principale: accertarsi e dichiararsi la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento
n. 03720189001886647000 ai sensi dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 602/73 e, per
l'effetto, che nessuna prescrizione dei crediti, portati nelle prodromiche cartelle di pagamento sottese all'ipoteca, è maturata e, per l'ulteriore effetto, la validità dell'ipoteca ex art. 77 del
D.P.R. n. 602/73 Reg. Gen. n. 7279 Reg. Part. n. 1458 del 26 luglio 2007 iscritta dall'Agente della Riscossione;
In subordine: accertarsi e dichiararsi la regolare dell'intimazione di pagamento n.
03720189001886647000 ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 602/73 e, per
l'effetto, che nessuna prescrizione dei crediti, portati nelle prodromiche cartelle di pagamento sottese all'ipoteca, è maturata e, per l'ulteriore effetto, la validità dell'ipoteca ex art. 77 del
D.P.R. n. 602/73 Reg. Gen. n. 7279 Reg. Part. n. 1458 del 26 luglio 2007 iscritta dall'Agente della Riscossione;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Parte_1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e prestazioni professionali forensi di entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata
«Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis
In via Preliminare
Respingere l'avversario appello per manifesta infondatezza ex art. 348/bis c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello confermando la Sentenza del Tribunale di Torino n. 5572 pubblicata il 5 novembre 2024.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione a favore dei legali.»
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con rogito del 27 luglio 2007 la Sig.ra acquistava dal Sig. , Controparte_1 CP_2 all'epoca residente nel Comune di Canale, un appartamento con autorimessa di pertinenza ubicato nel medesimo Comune in via Sindaco Gravier, n. 23. Tuttavia, il giorno precedente il rogito, e cioè in data 26 luglio 2007, la società di riscossione
“UI Cuneo s.p.a.” aveva iscritto ipoteca legale sulle due unità immobiliari oggetto di compravendita per l'importo di euro 225.260,84 pari al doppio del debito in allora esistente in capo al venditore nei confronti dell'Erario per imposte e contributi non pagati (IRPEF, IVA, IRAP, contributi I.V.S., ecc.); di ciò la Sig.ra era rimasta del tutto all'oscuro. CP_1
2. L'UI (a cui è subentrata ), dopo aver iscritto ipoteca, Parte_1 non ha compiuto nessun atto espropriativo sugli immobili de quibus, limitandosi solamente a notificare al Sig. – con le modalità di cui all'art. 60, c.1, lett. e) D.P.R. 600/1973, richiamato CP_2 dall'art. 26, c.4, D.P.R. 602/1973 – una prima intimazione di pagamento in data 9 febbraio 2009, rimasta affissa all'Albo pretorio per otto giorni, e una seconda in data 30 ottobre 2018, rimasta affissa per un sol giorno.
3. Nel gennaio 2021, volendo a sua volta cedere l'appartamento, la Sig.ra scopriva che CP_1 gli immobili di sua proprietà erano gravati da ipoteca per l'importo anzidetto.
4. Dopo aver tentato più volte – di fatto, senza ricevere risposta – di rivolgersi all
[...]
, onde ottenere informazioni circa il debito per il quale l'ipoteca era stata Controparte_3 iscritta, la Sig.ra con atto di citazione notificato il 4 novembre 2022 evocava in giudizio CP_1
l'Agenzia avanti al Tribunale di Torino, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a conoscere la natura, l'origine e la consistenza dei crediti in forza del quale l'UI Cuneo s.p.a. in data 26 luglio 2007 aveva iscritto ipoteca legale sui predetti immobili, ora di sua proprietà, e, conseguentemente: - dichiarare illegittimo il rifiuto dell di Controparte_3 fornire i suddetti dati, e, per l'effetto, condannarla a comunicarle tali informazioni;
- accertare la natura, l'origine e la consistenza dei crediti in forza dei quali l'UI Cuneo s.p.a. in data 26 luglio 2007 aveva iscritto ipoteca;
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti così come sopra accertati e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della summenzionata ipoteca.
5. Si costituiva l con comparsa di risposta dell'8 febbraio 2023, Controparte_3 eccependo: a) che l'agente della riscossione aveva puntualmente risposto alla Sig.ra CP_1 rispettando la normativa sulla privacy e b) che le doglianze relative all'asserita prescrizione erano destituite di qualsivoglia fondamento, atteso che l'agente della riscossione, dopo aver notificato le cartelle di pagamento al Sig. tra il 2000 e il 2007, aveva notificato a quest'ultimo in CP_2 data 9 febbraio 2009 e in data 30 ottobre 2018 due intimazioni di pagamento, come tali idonee a interrompere il decorso della prescrizione.
6. Con sentenza n. 5572 del 5 novembre 2024 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda attorea, dando atto che, se, da un lato, l aveva prodotto in giudizio i documenti richiesti CP_3 da parte attrice, dall'altro, però, l'obbligazione tributaria doveva ritenersi prescritta, stante il mancato perfezionamento della notificazione della seconda intimazione di pagamento (quale atto interruttivo della prescrizione), poiché non era stato rispettato il disposto dell'art. 60, lett. e),
D.P.R. 600/1973, essendo stato affisso l'avviso di deposito nell'albo pretorio esclusivamente dal
30/10/2018 al 31/10/2018, e non anche per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma (8 giorni). 7. Avverso tale sentenza propone appello l , a mezzo di due Controparte_3 motivi.
7.1 Con il primo motivo, l si duole dell'errata applicazione da parte del primo giudice CP_3 dell'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 600/1973 alla notifica della seconda intimazione di pagamento, la quale, invece, ricadrebbe nell'ambito applicativo dell'art. 26, quarto comma,
D.P.R. 602/1973, atteso che la prima norma disciplina la notificazione degli atti di accertamento
(e non di riscossione), mentre la seconda concerne, appunto, la notifica della cartella di pagamento e, più in generale, di tutti gli atti di riscossione. Inoltre, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 602/1973, avvenuta in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012, la notificazione degli atti di riscossione nei casi di irreperibilità assoluta, come avvenuto nella fattispecie in esame, è da intendersi eseguita il giorno successivo a quello di affissione dell'avviso all'albo comunale, e non alla scadenza dell'ottavo giorno. Tale pronuncia, infatti, ha investito solo la prima parte della norma in esame, relativa alle situazioni di irreperibilità in cui possono trovare applicazione le modalità sancite dall'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 600/1973, ma non anche la seconda parte della stessa, relativa al periodo temporale in cui l'atto deve rimanere affisso all'albo pretorio (un giorno).
Conseguentemente, a detta dell'appellante, il giudice di prime cure, nel valutare la validità della notificazione dell'intimazione di pagamento, avrebbe dovuto applicare il quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, anziché l'art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600/73, e ritenerla quindi valida, in quanto perfezionatasi già il giorno successivo all'affissione all'albo, e cioè il 31 ottobre 2018; per l'effetto, non avrebbe dovuto dichiarare maturata la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle sottese all'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione.
7.2 Con il secondo motivo, proposto in via subordinata per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile in via diretta alla fattispecie in esame l'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 600/1973,
l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado, secondo cui la notificazione della seconda intimazione di pagamento non sarebbe valida, in quanto l'atto è rimasto affisso nell'albo del comune per un solo giorno, ovvero dal 30 ottobre 2018 al 31 ottobre
2018, anziché per un periodo di 8 giorni come verrebbe richiesto dall'art. 60, primo comma, lett.
e) del D.P.R. n. 600/73. Invero, dalla lettura di tale disposizione non si evincerebbe in alcun modo che l'affissione debba avere un periodo di durata di otto giorni: semplicemente essa si limiterebbe a prevedere che la notificazione si perfeziona (peraltro soltanto “ai fini della decorrenza del termine per ricorrere”) decorsi otto giorni dall'affissione nell'albo del CP_4
Non vi è, quindi, come erroneamente indicato nella pronuncia gravata, alcun periodo temporale per cui l'avviso debba essere affisso all'albo pretorio del In ragione di ciò, stante l'errata CP_4 interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R.
n. 600/73, la notificazione della seconda intimazione di pagamento sarebbe valida e, pertanto, nessuna prescrizione dei crediti, portati nelle prodromiche cartelle di pagamento sottese all'ipoteca, sarebbe maturata. 8. A fronte dell'appello proposto, si è costituita la Sig.ra con comparsa di costituzione e CP_1 risposta del 5 marzo 2025, mentre il Sig. è rimasto contumace. CP_2
8.1 Replica l'appellata alle deduzioni dell che: a) come evincibile dalla lettura per esteso CP_3 della pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012 ai c.d. irreperibili assoluti (cioè alle persone oggettivamente e permanentemente irreperibili), quali il Sig. non si applica CP_2 il quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, bensì il comma sesto della medesima disposizione, che richiama in toto l'art. 60 del DPR 600/73 e, pertanto, anche la lett. e) della stessa norma, che prevede l'affissione all'albo del Comune per 8 giorni e non per un sol giorno: nel caso concreto, poiché l'intimazione era stata affissa solo per un giorno, allora deve ritenersi che la sua notifica sia irrimediabilmente viziata;
b) a ben vedere, anche la notificazione della prima intimazione sarebbe invalida, atteso che il 9 febbraio 2009 il Sig. non era ancora CP_2 stato dichiarato irreperibile e, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere fatta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., trattandosi di irreperibilità relativa: tuttavia, nel caso di specie il notificatore non avrebbe affisso l'avviso di avvenuto deposito presso la porta dell'abitazione del destinatario, né gliene avrebbe dato successiva notizia con raccomandata con avviso di ricevimento;
c) conseguentemente, essendo invalide le notifiche di entrambe le intimazioni di pagamento, i crediti da esse portati (e fondanti l'iscrizione di ipoteca) sarebbero ormai estinti per prescrizione, non avendo l'Agenzia compiuto alcun atto idoneo ad interromperla.
9. All'esito dell'udienza di comparizione, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
9.1 Nelle comparse conclusionali le parti hanno ribadito le difese già effettuate negli atti introduttivi;
peraltro, con particolare riferimento all'asserita irreperibilità relativa del Sig. CP_2 al momento della notifica della prima intimazione di pagamento, l'appellante ha replicato che tale prospettazione non può essere accolta, atteso che in quel giorno il Sig. era irreperibile CP_2 in via assoluta, come si evincerebbe dalla relata di notifica prodotta, dalla quale emergerebbe che il notificatore, dopo le opportune ricerche, si era recato presso l'indirizzo di residenza del
Sig. constatandone, però, l'irreperibilità assoluta. Inoltre, posto che le attestazioni CP_2 apposte dal notificatore fanno fede fino a querela di falso, parte appellata, al fine di contestare la veridicità di tali affermazioni, avrebbe dovuto impugnare la relata di notifica a mezzo di querela di falso, cosa che, però, non è avvenuta.
10. In via pregiudiziale, deve dichiararsi la contumacia del Sig. il quale, pur essendo stato CP_2 regolarmente citato, non si è mai costituito.
11. Nel merito, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur sulla scorta di una differente motivazione.
Sul punto, si precisa che si procederà congiuntamente all'esame dei motivi di appello e alle eccezioni proposte da parte appellata, stante la loro stretta connessione logica.
12. All'uopo occorre premettere che la norma di legge applicabile al caso concreto è l'art. 26 del
D.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, e non, in via diretta, l'art. 60, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ciò in quanto l'art. 50, comma 2 del D.P.R. 602/1973 chiaramente dispone che
«Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.»
12.1 Tuttavia, tale ultima norma (e cioè l'art. 26 del D.P.R. 602/1973) è stata oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, avvenuta con la sentenza n. 258 del 22.11.2012 della
Corte Costituzionale, della quale pare opportuno riportare i passaggi salienti.
In tale pronuncia la Corte ha premesso che «[…] nell'ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (cioè «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», come recita il denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), la cartella di pagamento va notificata applicando non l'art. 140 cod. proc. civ., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sono necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, in forza dell'ultimo comma (quinto comma, trasfuso nel più ampio attuale sesto comma) dell'art.
26 del d.P.R. n. 602 del 1973 – secondo cui «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 –, le sopra ricordate modalità di notificazione previste dalla menzionata lettera e) del primo comma dell'art. 60 del
d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili non solo, come visto, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento sia solo “relativamente” irreperibile («nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.»), ma anche in quella in cui detto destinatario sia “assolutamente” (cioè oggettivamente e permanentemente) irreperibile. Da quanto precede risulta, dunque, che […] nella medesima ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario (cioè nei casi previsti dall'art.
140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento, l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, ma – essendo prevista solo l'affissione nell'albo del – secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della CP_4 cartella. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né
l'«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria;
finalità queste fissate dal comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione
(notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa” del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo [oggi quarto, ndr] comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera
e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).»
Alla luce di tali osservazioni, la Corte conclude che «[…] in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'impugnato terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del
1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art.
140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973.»
12.2 In altri termini, i giudici della Consulta hanno osservato che nell'originario regime normativo, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recitava il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4), la cartella di pagamento andava notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, nonostante che il domicilio fiscale fosse noto ed effettivo, non erano necessarie né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, essendo prevista solo l'affissione nell'albo del secondo CP_4 modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.): ciò che, come evidente, avrebbe causato una disparità di trattamento di situazioni omologhe e, quindi, una violazione dell'art. 3 Cost.
Di conseguenza, «la Consulta ha […] ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c."» (Cass., 4 aprile 2025, n.
8910, cit.), cosicché, ora, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140
c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ultimo comma, in forza del quale "per quanto non
è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1. E, infatti, le disposizioni sopra richiamate, a differenza dell'art. 26, c.4., D.P.R. n. 602 del 1973, richiedono, per la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata nei casi di irreperibilità
c.d. relativa del destinatario, il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e l'inoltro a quest'ultimo della raccomandata informativa (C.A.D.) dell'avvenuto deposito, nonché la sua effettiva ricezione.
12.3 In estrema sintesi, può dirsi che la Corte Costituzionale abbia equiparato, con riferimento alle modalità attuative, le notifiche degli atti di accertamento e degli atti di riscossione.
Con riferimento ai primi, le modalità di notifica ai c.d. irreperibili assoluti sono quelle di cui all'art. 60, c.1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre per gli irreperibili c.d. relativi, occorre fare riferimento all'incipit del comma primo del medesimo articolo, il quale, nel rinviare alle norme del codice di rito (artt. 137 ss. c.p.c.), per quanto non espressamente derogato, richiama implicitamente l'art. 140 c.p.c.
Con riferimento agli atti della riscossione, invece, il sistema normativo a seguito di Corte Cost.
258/2012 può essere così ricostruito: a) agli irreperibili relativi si applica l'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, il quale, per quanto non espressamente regolato dal medesimo art. 26, sancisce l'applicabilità dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi compreso il primo comma, che, come visto, richiama gli artt. 137 e ss. c.p.c. e così anche l'art. 140 c.p.c.; b) agli irreperibili assoluti, invece, si applica l'art. 26, c.4 D.P.R. 29 luglio 1973, n.
602, come modificato dalla Corte, e, pertanto, troveranno applicazione le modalità di notifica sancite dall'art. 60, c.1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Dunque, nonostante l'aggrovigliato contesto normativo, a seguito della suddetta pronuncia della
Corte si è avuta un'equiparazione tra regime notificatorio degli atti di accertamento e di riscossione in caso di soggetti irreperibili, dovendosi, in sostanza, far riferimento all'art. 140
c.p.c. per i soggetti solo relativamente irreperibili e, invece, alle modalità di cui all'art. 60, c.1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i soggetti assolutamente irreperibili.
12.4 Sul punto, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2025, n. 8910; conf. Cass., sez. lav., 19 novembre 2021, n. 35692) ha altresì avuto modo di precisare che «[…] con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973, deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 258/2012 e la notifica effettuata in epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notifica effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormente all'intervento della Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa» (Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2025, n. 8910, cit.).
«Le sentenze costituzionali di accoglimento, come noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. n.
87 del 1953, art. 30, producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e tale effetto si produce ex tunc, non potendo la norma incisa trovare più alcuna applicazione, con il limite tuttavia dei rapporti esauriti, intendendosi per tali non solo quelli coperti dal giudicato ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza. Così, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non operano in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di legge. (così Cass., sez. lav., 19 novembre 2021, n. 35692).
«Va quindi affermato che, in tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4) del D.P.R. n. 602 del 1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione, però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa.» (Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2025, n. 8910, cit.). 13. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche occorre dunque esaminare la validità delle notifiche delle due intimazioni di pagamento.
14. Iniziando dalla prima – in quanto prioritaria a livello logico, atteso che, se fosse invalida, dovrebbe ritenersi prescritta l'obbligazione tributaria, a prescindere dalla validità della seconda
– può dirsi innanzitutto che la questione circa la sua invalidità sia stata correttamente devoluta a questa Corte e su di essa le parti abbiano potuto esercitare il loro diritto al contraddittorio.
Invero, l'argomentazione concernente l'invalidità della prima notifica, su cui il primo giudice non si era pronunciato, è stata correttamente riproposta in appello da parte appellata con la comparsa di risposta, nella quale è stato sostenuto che la notifica dovrebbe ritenersi nulla, atteso che il 9 febbraio 2009 il non era ancora stato dichiarato assolutamente irreperibile, e, CP_2 pertanto, essa avrebbe dovuto essere fatta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., trattandosi di mera irreperibilità relativa;
tuttavia, nel caso di specie, poiché il notificatore non aveva affisso l'avviso di avvenuto deposito presso la porta dell'abitazione del destinatario, né gliene aveva dato successiva notizia con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo i dettami dell'art. 140
c.p.c., il procedimento notificatorio dovrebbe ritenersi necessariamente invalido.
Sul punto, ha replicato parte appellante in comparsa conclusionale che tale notifica non è avvenuta in una situazione di irreperibilità relativa, ma in una situazione di irreperibilità assoluta,
a mezzo del solo e corretto deposito dell'atto presso la casa comunale: infatti, come evincibile dai documenti prodotti, l'ufficiale della riscossione, dopo le opportune ricerche e dopo aver ottenuto il certificato di residenza del Sig. si era recato presso la sua abitazione, CP_2 constatandone però l'irreperibilità assoluta. Inoltre, posto che le attestazioni apposte dal notificatore fanno fede fino a querela di falso, parte appellata, al fine di contestare la veridicità di tali affermazioni, avrebbe dovuto impugnare la relata di notifica a mezzo di querela di falso, cosa che, però, non è avvenuta.
15. L'eccezione di invalidità della prima notifica è fondata, seppur sulla scorta di un percorso argomentativo differente da quello prospettato da parte appellata, ben potendo il giudice di appello (cfr. Cass., 17/01/2019, n.1244; conf. Cass., 9/11/2022, n. 33057), «[…] dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto». (Cass., 17/01/2019,
n.1244).
15.1 Ciò premesso, le affermazioni di parte appellante volte a dimostrare l'effettiva validità della prima notifica debbono ritenersi destituite di fondamento alla luce delle concrete risultanze documentali.
15.1.1 Innanzitutto, le ricerche che – secondo la difesa dell – il soggetto notificatore CP_3 avrebbe effettuato al fine di verificare irreperibilità assoluta del pur a fronte delle diverse CP_2 risultanze del certificato di residenza, non sono affatto documentate nella relata di notifica, nella quale l'ufficiale della riscossione si è limitato a riportare la data del 9 febbraio 2009 e a crociare la casella dell'avvenuto deposito dell'intimazione di pagamento presso la casa comunale e della contestuale affissione dell'avviso nell'albo pretorio in presenza di una situazione di
«irreperibilità», senza in alcun modo dar atto dell'effettuazione di qualsivoglia ricerca. Pertanto, in assenza dell'annotazione di siffatte indagini, non può ritenersi valida la notifica effettuata con le modalità previste per gli irreperibili assoluti.
Parimenti, l'argomentazione di parte appellante, secondo cui il contribuente, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni del soggetto notificatore, avrebbe dovuto impugnare la relata di notifica a mezzo di querela di falso, è fallace. Come detto, nessuna attestazione dell'ufficiale della riscossione circa le ricerche effettuate è rinvenibile nella relata di notifica, cosicché non vi
è alcuna attestazione munita di pubblica fede suscettibile di essere contestata mediante querela di falso.
Tali principi – pur se con riferimento alla notifica degli atti impositivi, ma con statuizioni che ben possono estendersi anche agli atti della riscossione – sono stati ribaditi di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. trib., 15/07/2025, n. 19520; conf. Cass. Civ., sez. trib., 24/05/2024, n.14658; Cass. ord., 5 dicembre 2023, n. 34038; Cass. Civ., sez. trib.,
05/03/2024, n. 5818; Cass. Civ., 07/02/2018, n. 2877), la quale ha avuto modo di precisare che «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Cass. Sez.
6 - 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis).» Pertanto, "Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto." (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24107 del
28/11/2016).» (Cass. civ., sez. trib., 15/07/2025, n. 19520, cit.).
«"In sostanza" - come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. - "il messo
o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o
l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune già sede del proprio domicilio fiscale".» (Cass. ord., 5 dicembre 2023, n. 34038).
Inoltre, Cass. civ., sez. trib., 15/07/2025, n. 19520 ha anche rimarcato «[…] che il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, debba indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. (Cass. n. 781 del 12/01/2025; Cass. n.
14658 del 24/05/2024).»
Ebbene, l'applicazione di tali principi alle risultanze fattuali precedentemente illustrate, rende evidente che, già sotto tali profili, la notifica della prima intimazione debba ritenersi invalida.
15.1.2 Sotto altro versante, la dichiarazione di irreperibilità assoluta effettuata dall'ufficiale della riscossione, con la contestuale “spunta” della relativa casella nella relata di notifica, nonché
l'assenza di qualsivoglia attestazione circa l'effettuazione di eventuali indagini in loco, onde accertare la temporanea assenza del dalla propria abitazione, impediscono altresì di CP_2 ravvisare una situazione di irreperibilità relativa, che, in virtù della giurisprudenza summenzionata (cfr. Cass., 4 aprile 2025, n. 8910; conf. Cass., sez. lav., 19 novembre 2021,
n. 35692), avrebbe consentito di “salvare” la notifica effettuata con le modalità di cui dall'art. 26, c.4 D.P.R. 29 luglio 1973, n. 602 anche in tali casi, in quanto antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012.
Invero, dalla relata di notifica prodotta e sottoscritta dall'ufficiale della riscossione, non emerge affatto che il medesimo si sia recato presso l'abitazione del e ivi ne abbia constatato la CP_2 temporanea assenza, cioè l'irreperibilità relativa. Infatti, nella relata di notifica è barrata unicamente la casella dell'avvenuto deposito dell'intimazione di pagamento presso la casa comunale e della contestuale affissione dell'avviso nell'albo pretorio in presenza di una situazione di «irreperibilità»; al contrario, non è crociata la casella dell'avvenuto deposito e affissione all'albo effettuata dal notificatore «dopo aver constatato la temporanea assenza del contribuente».
15.2 Per le ragioni precedentemente illustrate la notifica della prima intimazione di pagamento, avvenuta in data 2 febbraio 2009, deve dunque ritenersi invalida e, come tale, inidonea a produrre qualsivoglia effetto interruttivo del termine prescrizionale. Pertanto, il credito tributario deve ritenersi estinto per prescrizione e, per l'effetto, in ragione del c.d. principio di accessorietà
(art. 2878, n.3, c.c.), anche l'ipoteca, con conseguente necessità di cancellazione della medesima ai sensi dell'art. 2884 c.c.
16. Alla luce delle predette considerazioni, le censure relative alla validità e all'efficacia della notifica della seconda intimazione di pagamento restano assorbite. 17. L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, seppur sulla scorta di una differente motivazione.
18. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione da euro 52.001 a euro
260.000, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, con ulteriore aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, in ragione della redazione degli atti di parte appellata effettuata con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e con distrazione delle spese a favore degli Avv.ti Aldo Pellegrino, Valeria MB e
SA TT.
19. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , avverso la sentenza n. 5572/2024 del Tribunale
[...] Controparte_1 di Torino, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la decisione di primo grado;
b) Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 5.496,70 di cui euro 1.489,00 per fase di studio, euro
956,00 per fase introduttiva ed euro 2.552,00 per fase decisionale, con aumento del
10%, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
15% e con distrazione a favore degli Avv.ti Aldo Pellegrino, Valeria MB e SA
TT;
c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 28/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio