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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136/2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR n. C.F._1
38, PACHINO, presso lo studio dell'avv. ANTONINO CAMPISI (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente-opponente
contro Controparte_1
, c.f.
[...]
, con sede in Roma al Viale del Caravaggio n. 78, in persona P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA GEN. ARIMONDI n. 2/Q, PALERMO, presso lo studio dell'avv. DANILA MARIA CUMBO (c.f. ), che lo C.F._3 rappr. e dif. per procura in atti
resistente-opposto __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 398/2022 del 23/08/2022, emesso da questo Tribunale nel proc. R.G. 1747/2022, con il quale si è intimato il pagamento in favore di
[...] della somma di € Controparte_1
13.810,76 a titolo di contributi previdenziali omessi e relative sanzione per le annualità 2010-2015, oltre accessori e spese. L'opposizione è stata basata sui seguenti motivi: 1. prescrizione del diritto di richiedere il pagamento dei contributi e di applicazione delle sanzioni amministrative in oggetto << in quanto il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. (ammesso e non concesso che i contributi siano dovuti), è decorso abbondantemente, dalla data di scadenza dell'ultimo pagamento richiesto (2015) alla data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in oggetto (23.08.2022), non essendovi alcun atto interruttivo della prescrizione conosciuto dall'opponente ne prodotto dall'Ente, di cui l in ogni caso, dovrebbe dare prova >>; CP_1
2. inesistenza delle condizioni previste dall'art. 633 e 635 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
3. infondatezza della pretesa contributiva e delle relative sanzioni << atteso che l'opponente non ha mai esercitato l'attività di consulente, né l'Ente ha fornito la prova o a chiesto di fornirla ex art. 2697 c.c. >>.
ha pertanto chiesto revocare ed annullare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 398/2022, nonché rigettare in ogni caso la domanda contributiva Si è costituito in giudizio l' , contestando l'opposizione, CP_1 della quale ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito che << il signor contrariamente a quanto affermato, ha contezza piena del credito Pt_1
2 vantato dall'Ente di previdenza oggi opposto avendo sempre ricevuto tutte le diffide e le richieste di regolarizzazione inviatale dall'Ente nel corso degli anni, per le quali ha addirittura, presentato domanda di rateazione >>. Deve, ora, rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ex multis Cass. 27.06.2000 n. 8718): in questo giudizio il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (ex multis Cass. 17.02.2004 n. 2997); in sostanza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. 17.02.1998 n. 1656; il giudice dell'opposizione a d. i. può revocare il provvedimento monitorio ed emettere una sentenza di condanna dell'ingiunto per una somma minore di quella prevista nel decreto, perché, mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiunta, il creditore esercita invece un'azione di condanna). Tali considerazioni già di per sé superano le eccezioni sollevate da parte opponente relative alla legittimità della emanazione dell'ingiunzione (motivo sopra indicato al n. 2), rendendo rilevanti ai fini del decidere esclusivamente i rimanenti motivi 1 e 3. La questione di prescrizione (che in materia contributiva è quinquennale) si presenta palesemente infondata, atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 30/08/2022 a mani proprie (si veda copia notificata allegata al ricorso in opposizione), ed è stato preceduto dalla diffida ad adempiere ricevuta il 21/09/2017 (all. 7 alla memoria responsiva), a sua volta preceduta da ulteriori note/diffide regolarmente ricevute da parte ricorrente/opponente: ricevute il 15/04/2016 (all. 6 alla memoria responsiva), il 13/10/2015 (all. 5 alla memoria responsiva), il 27/11/2014 all. 4 alla memoria responsiva), il 13/08/2014 (all. 3 alla memoria responsiva), il 14/02/2012 (all. 1 alla memoria responsiva).
3 Peraltro, dopo aver ricevuto la nota del 14/02/2012
[...]
, nella stessa data 14/02/2012, alle ore 13:20, ha presentato Parte_1 domanda on line di rateazione di tutti i debiti contributivi e/o sanzioni, come da nota prot. n 6067 del 15/02/2012 (all. 2 alla memoria CP_1 responsiva). La presentazione dell'istanza di rateazione implica riconoscimento del debito e costituisce atto interruttivo della prescrizione (Corte appello Torino, sez. lav., 30/06/2021, n. 396, in Redazione Giuffrè 2021), e vale a superare l'eccezione riportata nel motivo supra sub 3; neanche nel merito, pertanto, si può dubitare sull'esistenza dei crediti ingiunti. L'opposizione pertanto deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2136/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al rimborso in favore Parte_1 dell opposto delle spese di lite, che liquida nella somma di € CP_1
4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, Siracusa, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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