Articolo 4 della Legge 2 aprile 1968, n. 472
Articolo 3
Versione
11 maggio 1968
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Entrata in vigore il 11 maggio 1968