Articolo 5 della Legge 20 gennaio 1994, n. 52
Articolo 4
Versione
10 febbraio 1994
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1994