Articolo 9 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
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3 agosto 2003
Art. 9. Delega al Governo in materia di finanziamento
delle societa' di progetto 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche ((ovvero di altri soggetti finanziatori)) , attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della societa' stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicita', attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacita' di rimborso del finanziamento. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 1 agosto 2003, n. 200 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di dodici mesi, di cui al presente articolo 9, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi".
Entrata in vigore il 3 agosto 2003
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