CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8762/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030945736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17500/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n. 071.2025.0030945736000 avente ad oggetto tasse automobilistiche 2019, notificata il 12.3.2025; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa nonché la avvenuta alienazione dei veicoli.
Si costituiva la Regione Campania che contestava il ricorso e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Tutti gli atti di accertamento presupposti risultano ritualmente notificati.
Acc. n. 96432…27724 in data 22.7.2022;
acc. n. 96432….5283 in data 22.7.2022;
acc. n. 96432…..24834 in data 5.7.2022;
acc. n. 96430….11243 in data 27.6.2022;
acc. n. 96414……6412 in data 22.7.2022;
acc. 96431……8281 in data 27.6.2022;
acc. n. 96432…..2166 in data 22.7.2022.
Né risulta compiuto il triennio successivo alla notifica utile a prescrivere la pretesa tributaria.
Peraltro gli accertamenti risultano notificati tutti successivamente alla alienazione di alcuni dei veicoli pertanto la relativa eccezione andava sollevata attraverso la impugnazione del relativo atto di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 400,00 per compensi, oltre accessori se dovuti, a favore della Regione Campania
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8762/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030945736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17500/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n. 071.2025.0030945736000 avente ad oggetto tasse automobilistiche 2019, notificata il 12.3.2025; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa nonché la avvenuta alienazione dei veicoli.
Si costituiva la Regione Campania che contestava il ricorso e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Tutti gli atti di accertamento presupposti risultano ritualmente notificati.
Acc. n. 96432…27724 in data 22.7.2022;
acc. n. 96432….5283 in data 22.7.2022;
acc. n. 96432…..24834 in data 5.7.2022;
acc. n. 96430….11243 in data 27.6.2022;
acc. n. 96414……6412 in data 22.7.2022;
acc. 96431……8281 in data 27.6.2022;
acc. n. 96432…..2166 in data 22.7.2022.
Né risulta compiuto il triennio successivo alla notifica utile a prescrivere la pretesa tributaria.
Peraltro gli accertamenti risultano notificati tutti successivamente alla alienazione di alcuni dei veicoli pertanto la relativa eccezione andava sollevata attraverso la impugnazione del relativo atto di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 400,00 per compensi, oltre accessori se dovuti, a favore della Regione Campania