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Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07505/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02199 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07505/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7505 del 2024, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
TA CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Onofrio Annunziata e
VI MO, che si dichiarano antistatarii, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 3919 del 2024. N. 07505/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA NO;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026, l'avvocato Giacomo Pizza su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Andreottola e l'avvocato VI MO;
FATTO e DIRITTO
1. Il comune di Napoli ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sezione quarta, n. 3919 del 24 giugno 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto da CO TA ed è stata annullata la nota prot. n. 286535/2022 del 12 aprile
2022 (riguardante la pratica di condono n. 8234/2005 per un immobile sito in via
Argine n. 919) con cui il Servizio antiabusivismo e condono edilizio del comune di
Napoli comunicava il mancato accoglimento della richiesta di riesame di tale istanza di condono confermando la precedente nota n. 253906/2022 del 31 marzo 2022, recante l'annullamento in autotutela del condono concesso.
L'appellata si è costituita depositando memoria con la quale ha diffusamente contestato l'appello ribadendo le argomentazioni difensive svolte in primo grado.
Il comune appellante ha replicato con memoria depositata in data 26 gennaio 2026.
All'udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La signora CO TA, proprietaria di un immobile sito nel comune di
Napoli, alla via Argine 919, p. 1, int. 1, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 9, part. 861 sub 102, ha presentato domanda di condono ex l. n. 326 del 2003 (prot. n. 135840 del 14 dicembre 2004) relativamente ad un “piccolo ampliamento dell'appartamento di circa 2,0 mq di superficie utile netta” e ad un “un terrazzo a livello di superficie totale di 35 mq”. N. 07505/2024 REG.RIC.
Il comune di Napoli ha inizialmente accolto la domanda, con disposizione dirigenziale n. 26027 del 29 ottobre 2010 “relativamente ai 35 mq di terrazzo” ma, con successivo provvedimento (disposizione dirigenziale n. 363/C del 23 dicembre 2014) ha agito in autotutela, annullando il titolo in sanatoria e contestualmente ordinando la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi: ciò stante la sussistenza di un vincolo di interesse paesaggistico ex art. 142, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 42/2004, relativo a «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna».
Il ricorso proposto dinanzi al Tar per l'annullamento di tale ultimo provvedimento è stato dichiarato perento con decreto n. 2365, in data 17 maggio 2017.
La signora CO ha quindi inoltrato al comune, il 9 novembre 2021, istanza di riesame sostenendo, anche sulla scorta di una perizia tecnica ivi allegata, l'erroneità del presupposto alla base dell'autotutela: ha evidenziato che “di fatto” non vi sarebbero vincoli ex art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e che l'area rientrerebbe nella nozione di “centro abitato”, per ciò sottratta all'applicazione del vincolo, per effetto della deroga di cui al comma 2 del medesimo art. 142.
Il comune ha riscontrato negativamente l'istanza, confermando la disposizione dirigenziale n. 363/C del 23 dicembre 2014 con nota prot. PG/2022/0286535 del 12 aprile 2022 dal seguente tenore: «Facendo seguito alla […] nota riportata in oggetto, riferita alla richiesta di riesame della domanda di condono n. 8234/2005 presentata dalla sig.ra CO AN: - vista la Disposizione Dirigenziale ad essa riferita, n.
363/C del 23/12/2014 di “Annullamento provvedimento di condono e susseguente diniego della sanatoria” motivazioni poste a base della stessa; - ritenuto pertanto opportuno verificare l'effettiva incidenza del vincolo di natura paesaggistica ex art.
142 D. Lgs. vo n. 42/2004 sulle opere abusive interessate dalla predetta istanza di N. 07505/2024 REG.RIC.
condono, mediante specifica richiesta inoltrata all'ufficio competente con prot. n.
230486 del 23/03/2022; - vista la nota trasmessa in riscontro dall'Area Urbanistica
– Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni con prot. n. 253906 del 31/03/2022, che si allega, e verificato dalla stessa che, contrariamente a quanto asserito nella perizia di parte da Voi trasmessa con la richiesta in oggetto, sussiste sull'area interessata dalle opere abusive chieste a condono il vincolo di natura paesaggistica; si comunica alla SV che la richiesta di riesame dell'istanza di condono
n. 8235/2005 non può essere accolta, in quanto risultano confermate e valide le motivazioni alla base del Provvedimento finale già adottato».
3. Detta nota è stata impugnata dinanzi al Tar Campania il quale, con la sentenza impugnata, dopo aver qualificato l'atto come conferma in senso proprio ed aver respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal comune, ha accolto il ricorso in sintesi facendo proprie le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso, a tenore delle quali – pacifico il dato formale dell'iscrizione del canale sottostante via Argine nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775 del 1933 – non sussisterebbe il vincolo paesaggistico, in ragione: a) delle concrete caratteristiche della zona e b) dell'effetto non costitutivo dell'iscrizione nel registro delle acque pubbliche di cui al combinato disposto degli artt. 142, comma 1, lett. c) e 1 R.D. n. 1775 del 1933, dovendo quest'ultimo concorrere con il «requisito sostanziale di avere [il corso d'acqua] attitudine ad uso di pubblico interesse generale».
Il Tar, rifacendosi alla relazione tecnica allegata all'istanza di riesame, completa di documentazione fotografica e allegata al ricorso, ha osservato che, in effetti, il canale sottostante via Argine, all'origine del vincolo opposto dal comune quale motivo di diniego di condono, per quanto iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D.
n. 1775 del 1933, ha da tempo perso le sue originarie caratteristiche. Costruito nella seconda metà del XIX secolo per fini di bonifica (convogliare le acque piovane raccolte sul monte Somma verso il mare), nel tempo modificato, abbandonato e N. 07505/2024 REG.RIC.
lasciato in stato di degrado nella metà del secolo scorso, ad oggi consiste in un tracciato da decenni completamente tombato al di sotto di via Argine, strada asfaltata a doppia carreggiata munita di illuminazione e sulla quale insistono numerosi edifici, esercizi commerciali e servizi (es. pensiline per le fermate di autobus). Dell'originario tracciato del canale, delle sue sponde, della vegetazione e del paesaggio circostante, al netto della sede stradale, non esistono più elementi identificativi. In siffatto contesto, non contestato dal comune (che ribadiva il dato formale dell'iscrizione del canale nel Registro ex R.D. n. 1775 del 1933), il Tar ha ritenuto che il vincolo di tutela paesaggistica, assunto a fondamento del provvedimento impugnato, non possa ritenersi di fatto sussistente nella zona interessata dall'intervento da condonare, difettando quei caratteri essenziali che possano giustificare concrete esigenze di tutela paesaggistica recate dall'art.142 d.lgs. 42/2004.
Né, secondo il primo giudice, può pervenirsi a diversa conclusione solo perché il canale di cui è causa è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche. A tale requisito non può attribuirsi esclusiva rilevanza, in ipotesi, come quella di specie, ove difettano, ad imis, i presupposti alla base tutela, ossia la presenza di un corso d'acqua naturalisticamente percepibile come tale (con le sue caratteristiche morfologiche e funzionali) e, per l'effetto, da salvaguardare.
4. Il comune di Napoli, nell'impugnare la sentenza, ha innanzitutto riproposto le eccezioni preliminari respinte dal Tar.
In sintesi sostiene che il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile avendo l'atto impugnato natura meramente confermativa.
Inoltre sostiene che lo stesso ricorso introduttivo sarebbe inammissibile per omessa notifica anche alla regione Campania e/o alla competente soprintendenza.
Ciò in quanto, con la relazione n. 499803 del 29 giugno 2022, l'Area urbanistica del comune precisava che il servizio di pianificazione urbanistica certifica i vincoli in base ai file certificati in sede di contraddittorio con la competente soprintendenza, N. 07505/2024 REG.RIC.
aggiungendo che l'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004, nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, prevede per le aree tutelate per legge una eccezione al disposto interesse paesaggistico: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4».
Ivi si afferma ancora che l'inapplicabilità del vincolo non può discendere da valutazioni del servizio procedente, ma deve promanare da una apposita procedura, definita con decreto n. 261 del 2 luglio 2008 del dirigente del settore politica del territorio della giunta regionale della Campania, finalizzata a sancire la irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, insieme ai criteri oggettivi per la loro individuazione. In ogni caso, resta ferma la facoltà del Ministero di eventuale reintegrazione del vincolo originale del tratto di corso d'acqua in oggetto, ritenuto irrilevante paesaggisticamente dalla relativa deliberazione regionale, confermandone, se del caso, la motivata tutela ope legis ex art. 142 comma 1 lettera c) del d.lgs.
42/2004.
Osserva la parte appellante che non vi sarebbe alcun obbligo in capo ai comuni di attivarsi per ottenere il declassamento del vincolo, la cui competenza è esclusivamente dapprima in capo alla regione e, eventualmente, in seconda battuta, in capo alla soprintendenza.
Tale essendo il contesto, qualora si sostenga che l'istanza di riesame presentata dall'odierna appellata avrebbe obbligato il comune ad avviare l'iter procedimentale, investendo della questione la regione Campania, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbe stato necessario notificare il ricorso anche alla regione Campania
(oltre che alla competente soprintendenza), a pena di inammissibilità. N. 07505/2024 REG.RIC.
Nel merito la parte appellante contesta l'intero impianto motivazionale della sentenza
(nonché l'isolata sentenza del Tar Campania, sede di Salerno, su cui la sentenza impugnata si fonda), affermando la natura costitutiva dell'iscrizione del corso d'acqua in esame e richiamando la giurisprudenza secondo cui la valutazione riguardante la presenza di un corpo idrico superficiale passa necessariamente per la revisione e modifica dei provvedimenti costitutivi del vincolo sul territorio che, laddove si tratti di corsi d'acqua minori, vanno identificati con l'elenco dei corsi d'acqua pubblici.
Tale valutazione non potrebbe essere sostituita da un apprezzamento diretto effettuato in sede giurisdizionale; in altri termini la parte può coltivare l'iniziativa volta alla
"derubricazione", ma non può ottenere che a ciò provveda direttamente il giudice della legittimità dell'azione amministrativa.
Alla stregua della sentenza appellata invece sarebbe del tutto depotenziata la funzione del procedimento di competenza della regione finalizzato alla dichiarazione di irrilevanza, ai fini paesaggistici, del “corso d'acqua” se, in luogo della regione, potesse pronunciarsi direttamente il giudice.
Secondo il comune l'appellata avrebbe dovuto assumere l'iniziativa volta alla
"derubricazione" del corso d'acqua in esame e, in caso di esito favorevole, avrebbe avuto titolo per far valere l'intervenuta deroga (ex art. 142, comma 3, del d.lgs. 42 del
2004) al vincolo paesaggistico.
Insiste, infatti, sul valore costitutivo dell'iscrizione per i "corsi d'acqua" di dimensioni minori con conseguente operatività del vincolo ex art. 142, comma 1, lett. C, del d.lgs.
42 del 2004.
In subordine il comune, per la ipotesi in cui si ritenga che tale obbligo di “iniziativa” del comune, nella specie, sussista, chiede il rigetto del ricorso, in quanto (in base al principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato) la relativa eccezione (rectius
“domanda”) non è stata mossa in primo grado dall'appellata. N. 07505/2024 REG.RIC.
In ulteriore subordine chiede che di riformare la sentenza impugnata facendo salvo il potere del comune di avviare tale iter procedimentale affinché la Regione (e la
Soprintendenza), quali autorità che ne hanno l'esclusiva potestà, si pronuncino sulla
“richiesta di irrilevanza ai fini paesaggistici” del corso d'acqua in esame; quanto è un presupposto imprescindibile per poter ritenere operante la deroga (ex art. 142, comma
3, del d.lgs. 42/2004) al vincolo paesaggistico e, di conseguenza, per poter
(ri)esaminare nel merito la richiesta di riesame.
5. L'appellata, oltre a contestare l'appello, ha riproposto i due motivi non esaminati dal Tar, invertendone l'ordine.
Innanzitutto ha lamentato la disparità di trattamento con altri abusi vicini al proprio immobile per i quali il comune avrebbe rilasciato plurimi titoli abilitativi che analiticamente ha indicato ed allegato (terzo motivo del ricorso introduttivo.
A seguire ha sostenuto l'inapplicabilità del vincolo alla luce del disposto derogatorio di cui all'art. 142, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004, relativo alle «aree che alla data del 6 settembre 1985: […] c) nei comuni sprovvisti di [strumenti urbanistici], ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865», posto che pur non rientrando l'area oggetto dell'intervento edilizio nelle zone A e B del P.R.G. vigente dal 1972, giusto D.M. 1829 del 31 marzo
1972, la stessa area risultava, tuttavia, interna al perimetro del centro edificato individuato con delibera di consiglio comunale del 4 luglio 1972 ai sensi dell'art. 18 della legge 865/71 (secondo motivo del ricorso introduttivo).
6. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, riproposte dal comune appellante.
In primo luogo risulta che, nel caso di specie, il comune, ricevuta l'istanza di riesame, ha disposto una nuova istruttoria, avendo «ritenuto pertanto opportuno verificare
l'effettiva incidenza del vincolo di natura paesaggistica ex art. 142 D.Lgs.vo n.
42/2004 sulle opere abusive interessate dalla predetta istanza di condono, mediante N. 07505/2024 REG.RIC.
specifica richiesta inoltrata all'ufficio competente con prot. n. 230486 del
23/03/2022» e, sulla base della nota di riscontro di tale ufficio (Area urbanistica – servizio pianificazione urbanistica generale e beni comuni), di cui alla nota prot. n.
253906 del 31 marzo 2022, dalla quale «contrariamente a quanto asserito nella perizia di parte» «sussiste sull'area interessata dalle opere abusive chieste a condono il vincolo di natura paesaggistica», ha adottato un atto di conferma dell'atto di ritiro in autotutela.
Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla regione o alla soprintendenza, va osservato che, nel caso di specie, non sono impugnati atti, anche endoprocedimentali, adottati dalle suddette amministrazioni, di talché, ove evocate in giudizio, le stesse sarebbero risultate prive di legittimazione passiva.
7. Nel merito si osserva quanto segue.
7.1. Ai sensi dell'articolo 142, rubricato “Aree tutelate per legge”, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio), «1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: … c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna».
Si tratta di tutela paesaggistica ope legis di corsi d'acqua minori.
Nel caso di specie non è contestato che il canale sottostante via Argine sia iscritto in tali elenchi.
In secondo luogo va osservato che, come correttamente deduce l'appellante, la formulazione della norma di cui all'art. 142 cit. va intesa nel senso che l'iscrizione in detti elenchi ha valore costitutivo di pubblicità per i “corsi d'acqua” di dimensioni minori (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2023, n. 7379), quale è quello per cui è causa. N. 07505/2024 REG.RIC.
7.2. Ciò posto la norma in questione prevede, ai due commi successivi, due diverse ipotesi di deroga al vincolo ope legis.
Il secondo comma dispone: «2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c),
d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».
Il comma 3 prevede una ulteriore possibilità di derogare al vincolo stabilendo che «3.
La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' articolo 140, comma 4».
In entrambi i casi l'applicazione della deroga passa per valutazioni rimesse a diverse amministrazioni.
7.2.1. Principiando da quest'ultima previsione il Collegio osserva che, condividendo la giurisprudenza che l'appellante richiama per contestare le statuizioni del Tar, il fatto che il vincolo non sia più attuale perché vi sarebbe assenza di circolazione idrica superficiale tanto da essere il canale del tutto interrato sotto la via Argine, è una valutazione che «passa necessariamente per la revisione e modifica dei provvedimenti costitutivi del vincolo sul territorio, nel caso in esame (trattandosi sì di tutela N. 07505/2024 REG.RIC.
paesaggistica ope legis, ma relativamente a corsi d'acqua minori) dell'elenco dei corsi d'acqua pubblici, e non può certo essere sostituita da un apprezzamento diretto effettuato in questa sede; in altri termini, l'appellante può coltivare l'iniziativa volta alla “derubricazione”, ma non può ottenere che a ciò provveda direttamente il giudice della legittimità dell'azione amministrativa» (Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015,
n. 5700).
Di conseguenza non può essere condivisa la sentenza del Tar laddove ha operato, in via giudiziale, la derubricazione del corso d'acqua in questione, potendo tale effetto conseguire soltanto alla procedura di cui al riportato comma 3 dell'art. 142 citato, di competenza della regione e sempreché la decisione della regione sia condivisa dal
Ministero.
Quindi, per avvalersi della deroga di cui al comma 3, la parte privata deve necessariamente attivare tale procedura, non potendosene esigere l'attivazione ex officio dal comune, spettando invece a quest'ultimo le verifiche di cui al comma 2.
7.2.2. In proposito, passando quindi all'esame della deroga di cui al comma 2, va rilevato che la parte innanzitutto ha autonomamente escluso che l'edificio di via
Argine 919 sia collocato in un'area che alla data del 6 settembre 1985 era delimitata negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zona territoriale omogenea A e B (ciò emerge dalla relazione del tecnico di parte depositata in primo grado, in cui si riferisce che il piano regolatore generale è stato approvato dal 1972 giusto D.M. 1829 del 31 marzo 1972).
D'altra parte e per ragioni analoghe l'appellata non ha neanche provato che quell'area era delimitata negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, come zona territoriale omogenea diversa dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate. N. 07505/2024 REG.RIC.
La relazione tecnica di parte si sofferma invece sulla nozione di centro abitato, tentando di equipararlo alla zona B di piano, ossia di centro edificato perimetrato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, invocando quindi la deroga di cui alla lettera c) valevole per i comuni sprovvisti di tali strumenti.
Tuttavia non sono stati allegati elementi tali da consentire di affermare con certezza che l'area su cui insiste l'immobile di proprietà dell'appellata, alla data del 6 settembre
1985 ricadesse nel centro edificato: ne discende che una simile verifica non può che essere rimessa allo stesso comune di Napoli, il quale potrà effettuarla confrontando gli strumenti urbanistici vigenti a tale data o, se mancanti, utilizzando la cartografia recante la perimetrazione del centro edificato dell'epoca.
7.3. Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto ma la sentenza di primo grado deve essere confermata con diversa motivazione e come accoglimento ai fini del riesame:
- escludendosi che il canale sottostante via Argine, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, sia per ciò solo privo dei requisiti per poterlo qualificare come corso d'acqua, agli effetti della disciplina di tutela paesaggistica, dovendo tale valutazione essere svolta dalla regione Campania e condivisa dal Ministero;
- demandando al comune di Napoli di verificare, ai fini del riesame del provvedimento impugnato e alla stregua della documentazione in suo possesso o altrimenti reperibile, se l'immobile per cui è causa, alla data del 6 settembre 1985, ricadesse nel centro edificato perimetrato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e se, in caso di verifica positiva, allo stesso sia applicabile la deroga di cui all'art. 142, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 142 del 2004.
8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M. N. 07505/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione e diverso dispositivo.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AR Morgantini, Consigliere
RA NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA NO AR IP N. 07505/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02199 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07505/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7505 del 2024, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
TA CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Onofrio Annunziata e
VI MO, che si dichiarano antistatarii, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 3919 del 2024. N. 07505/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA NO;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026, l'avvocato Giacomo Pizza su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Andreottola e l'avvocato VI MO;
FATTO e DIRITTO
1. Il comune di Napoli ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sezione quarta, n. 3919 del 24 giugno 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto da CO TA ed è stata annullata la nota prot. n. 286535/2022 del 12 aprile
2022 (riguardante la pratica di condono n. 8234/2005 per un immobile sito in via
Argine n. 919) con cui il Servizio antiabusivismo e condono edilizio del comune di
Napoli comunicava il mancato accoglimento della richiesta di riesame di tale istanza di condono confermando la precedente nota n. 253906/2022 del 31 marzo 2022, recante l'annullamento in autotutela del condono concesso.
L'appellata si è costituita depositando memoria con la quale ha diffusamente contestato l'appello ribadendo le argomentazioni difensive svolte in primo grado.
Il comune appellante ha replicato con memoria depositata in data 26 gennaio 2026.
All'udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La signora CO TA, proprietaria di un immobile sito nel comune di
Napoli, alla via Argine 919, p. 1, int. 1, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 9, part. 861 sub 102, ha presentato domanda di condono ex l. n. 326 del 2003 (prot. n. 135840 del 14 dicembre 2004) relativamente ad un “piccolo ampliamento dell'appartamento di circa 2,0 mq di superficie utile netta” e ad un “un terrazzo a livello di superficie totale di 35 mq”. N. 07505/2024 REG.RIC.
Il comune di Napoli ha inizialmente accolto la domanda, con disposizione dirigenziale n. 26027 del 29 ottobre 2010 “relativamente ai 35 mq di terrazzo” ma, con successivo provvedimento (disposizione dirigenziale n. 363/C del 23 dicembre 2014) ha agito in autotutela, annullando il titolo in sanatoria e contestualmente ordinando la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi: ciò stante la sussistenza di un vincolo di interesse paesaggistico ex art. 142, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 42/2004, relativo a «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna».
Il ricorso proposto dinanzi al Tar per l'annullamento di tale ultimo provvedimento è stato dichiarato perento con decreto n. 2365, in data 17 maggio 2017.
La signora CO ha quindi inoltrato al comune, il 9 novembre 2021, istanza di riesame sostenendo, anche sulla scorta di una perizia tecnica ivi allegata, l'erroneità del presupposto alla base dell'autotutela: ha evidenziato che “di fatto” non vi sarebbero vincoli ex art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e che l'area rientrerebbe nella nozione di “centro abitato”, per ciò sottratta all'applicazione del vincolo, per effetto della deroga di cui al comma 2 del medesimo art. 142.
Il comune ha riscontrato negativamente l'istanza, confermando la disposizione dirigenziale n. 363/C del 23 dicembre 2014 con nota prot. PG/2022/0286535 del 12 aprile 2022 dal seguente tenore: «Facendo seguito alla […] nota riportata in oggetto, riferita alla richiesta di riesame della domanda di condono n. 8234/2005 presentata dalla sig.ra CO AN: - vista la Disposizione Dirigenziale ad essa riferita, n.
363/C del 23/12/2014 di “Annullamento provvedimento di condono e susseguente diniego della sanatoria” motivazioni poste a base della stessa; - ritenuto pertanto opportuno verificare l'effettiva incidenza del vincolo di natura paesaggistica ex art.
142 D. Lgs. vo n. 42/2004 sulle opere abusive interessate dalla predetta istanza di N. 07505/2024 REG.RIC.
condono, mediante specifica richiesta inoltrata all'ufficio competente con prot. n.
230486 del 23/03/2022; - vista la nota trasmessa in riscontro dall'Area Urbanistica
– Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni con prot. n. 253906 del 31/03/2022, che si allega, e verificato dalla stessa che, contrariamente a quanto asserito nella perizia di parte da Voi trasmessa con la richiesta in oggetto, sussiste sull'area interessata dalle opere abusive chieste a condono il vincolo di natura paesaggistica; si comunica alla SV che la richiesta di riesame dell'istanza di condono
n. 8235/2005 non può essere accolta, in quanto risultano confermate e valide le motivazioni alla base del Provvedimento finale già adottato».
3. Detta nota è stata impugnata dinanzi al Tar Campania il quale, con la sentenza impugnata, dopo aver qualificato l'atto come conferma in senso proprio ed aver respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal comune, ha accolto il ricorso in sintesi facendo proprie le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso, a tenore delle quali – pacifico il dato formale dell'iscrizione del canale sottostante via Argine nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775 del 1933 – non sussisterebbe il vincolo paesaggistico, in ragione: a) delle concrete caratteristiche della zona e b) dell'effetto non costitutivo dell'iscrizione nel registro delle acque pubbliche di cui al combinato disposto degli artt. 142, comma 1, lett. c) e 1 R.D. n. 1775 del 1933, dovendo quest'ultimo concorrere con il «requisito sostanziale di avere [il corso d'acqua] attitudine ad uso di pubblico interesse generale».
Il Tar, rifacendosi alla relazione tecnica allegata all'istanza di riesame, completa di documentazione fotografica e allegata al ricorso, ha osservato che, in effetti, il canale sottostante via Argine, all'origine del vincolo opposto dal comune quale motivo di diniego di condono, per quanto iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D.
n. 1775 del 1933, ha da tempo perso le sue originarie caratteristiche. Costruito nella seconda metà del XIX secolo per fini di bonifica (convogliare le acque piovane raccolte sul monte Somma verso il mare), nel tempo modificato, abbandonato e N. 07505/2024 REG.RIC.
lasciato in stato di degrado nella metà del secolo scorso, ad oggi consiste in un tracciato da decenni completamente tombato al di sotto di via Argine, strada asfaltata a doppia carreggiata munita di illuminazione e sulla quale insistono numerosi edifici, esercizi commerciali e servizi (es. pensiline per le fermate di autobus). Dell'originario tracciato del canale, delle sue sponde, della vegetazione e del paesaggio circostante, al netto della sede stradale, non esistono più elementi identificativi. In siffatto contesto, non contestato dal comune (che ribadiva il dato formale dell'iscrizione del canale nel Registro ex R.D. n. 1775 del 1933), il Tar ha ritenuto che il vincolo di tutela paesaggistica, assunto a fondamento del provvedimento impugnato, non possa ritenersi di fatto sussistente nella zona interessata dall'intervento da condonare, difettando quei caratteri essenziali che possano giustificare concrete esigenze di tutela paesaggistica recate dall'art.142 d.lgs. 42/2004.
Né, secondo il primo giudice, può pervenirsi a diversa conclusione solo perché il canale di cui è causa è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche. A tale requisito non può attribuirsi esclusiva rilevanza, in ipotesi, come quella di specie, ove difettano, ad imis, i presupposti alla base tutela, ossia la presenza di un corso d'acqua naturalisticamente percepibile come tale (con le sue caratteristiche morfologiche e funzionali) e, per l'effetto, da salvaguardare.
4. Il comune di Napoli, nell'impugnare la sentenza, ha innanzitutto riproposto le eccezioni preliminari respinte dal Tar.
In sintesi sostiene che il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile avendo l'atto impugnato natura meramente confermativa.
Inoltre sostiene che lo stesso ricorso introduttivo sarebbe inammissibile per omessa notifica anche alla regione Campania e/o alla competente soprintendenza.
Ciò in quanto, con la relazione n. 499803 del 29 giugno 2022, l'Area urbanistica del comune precisava che il servizio di pianificazione urbanistica certifica i vincoli in base ai file certificati in sede di contraddittorio con la competente soprintendenza, N. 07505/2024 REG.RIC.
aggiungendo che l'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004, nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, prevede per le aree tutelate per legge una eccezione al disposto interesse paesaggistico: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4».
Ivi si afferma ancora che l'inapplicabilità del vincolo non può discendere da valutazioni del servizio procedente, ma deve promanare da una apposita procedura, definita con decreto n. 261 del 2 luglio 2008 del dirigente del settore politica del territorio della giunta regionale della Campania, finalizzata a sancire la irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, insieme ai criteri oggettivi per la loro individuazione. In ogni caso, resta ferma la facoltà del Ministero di eventuale reintegrazione del vincolo originale del tratto di corso d'acqua in oggetto, ritenuto irrilevante paesaggisticamente dalla relativa deliberazione regionale, confermandone, se del caso, la motivata tutela ope legis ex art. 142 comma 1 lettera c) del d.lgs.
42/2004.
Osserva la parte appellante che non vi sarebbe alcun obbligo in capo ai comuni di attivarsi per ottenere il declassamento del vincolo, la cui competenza è esclusivamente dapprima in capo alla regione e, eventualmente, in seconda battuta, in capo alla soprintendenza.
Tale essendo il contesto, qualora si sostenga che l'istanza di riesame presentata dall'odierna appellata avrebbe obbligato il comune ad avviare l'iter procedimentale, investendo della questione la regione Campania, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbe stato necessario notificare il ricorso anche alla regione Campania
(oltre che alla competente soprintendenza), a pena di inammissibilità. N. 07505/2024 REG.RIC.
Nel merito la parte appellante contesta l'intero impianto motivazionale della sentenza
(nonché l'isolata sentenza del Tar Campania, sede di Salerno, su cui la sentenza impugnata si fonda), affermando la natura costitutiva dell'iscrizione del corso d'acqua in esame e richiamando la giurisprudenza secondo cui la valutazione riguardante la presenza di un corpo idrico superficiale passa necessariamente per la revisione e modifica dei provvedimenti costitutivi del vincolo sul territorio che, laddove si tratti di corsi d'acqua minori, vanno identificati con l'elenco dei corsi d'acqua pubblici.
Tale valutazione non potrebbe essere sostituita da un apprezzamento diretto effettuato in sede giurisdizionale; in altri termini la parte può coltivare l'iniziativa volta alla
"derubricazione", ma non può ottenere che a ciò provveda direttamente il giudice della legittimità dell'azione amministrativa.
Alla stregua della sentenza appellata invece sarebbe del tutto depotenziata la funzione del procedimento di competenza della regione finalizzato alla dichiarazione di irrilevanza, ai fini paesaggistici, del “corso d'acqua” se, in luogo della regione, potesse pronunciarsi direttamente il giudice.
Secondo il comune l'appellata avrebbe dovuto assumere l'iniziativa volta alla
"derubricazione" del corso d'acqua in esame e, in caso di esito favorevole, avrebbe avuto titolo per far valere l'intervenuta deroga (ex art. 142, comma 3, del d.lgs. 42 del
2004) al vincolo paesaggistico.
Insiste, infatti, sul valore costitutivo dell'iscrizione per i "corsi d'acqua" di dimensioni minori con conseguente operatività del vincolo ex art. 142, comma 1, lett. C, del d.lgs.
42 del 2004.
In subordine il comune, per la ipotesi in cui si ritenga che tale obbligo di “iniziativa” del comune, nella specie, sussista, chiede il rigetto del ricorso, in quanto (in base al principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato) la relativa eccezione (rectius
“domanda”) non è stata mossa in primo grado dall'appellata. N. 07505/2024 REG.RIC.
In ulteriore subordine chiede che di riformare la sentenza impugnata facendo salvo il potere del comune di avviare tale iter procedimentale affinché la Regione (e la
Soprintendenza), quali autorità che ne hanno l'esclusiva potestà, si pronuncino sulla
“richiesta di irrilevanza ai fini paesaggistici” del corso d'acqua in esame; quanto è un presupposto imprescindibile per poter ritenere operante la deroga (ex art. 142, comma
3, del d.lgs. 42/2004) al vincolo paesaggistico e, di conseguenza, per poter
(ri)esaminare nel merito la richiesta di riesame.
5. L'appellata, oltre a contestare l'appello, ha riproposto i due motivi non esaminati dal Tar, invertendone l'ordine.
Innanzitutto ha lamentato la disparità di trattamento con altri abusi vicini al proprio immobile per i quali il comune avrebbe rilasciato plurimi titoli abilitativi che analiticamente ha indicato ed allegato (terzo motivo del ricorso introduttivo.
A seguire ha sostenuto l'inapplicabilità del vincolo alla luce del disposto derogatorio di cui all'art. 142, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004, relativo alle «aree che alla data del 6 settembre 1985: […] c) nei comuni sprovvisti di [strumenti urbanistici], ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865», posto che pur non rientrando l'area oggetto dell'intervento edilizio nelle zone A e B del P.R.G. vigente dal 1972, giusto D.M. 1829 del 31 marzo
1972, la stessa area risultava, tuttavia, interna al perimetro del centro edificato individuato con delibera di consiglio comunale del 4 luglio 1972 ai sensi dell'art. 18 della legge 865/71 (secondo motivo del ricorso introduttivo).
6. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, riproposte dal comune appellante.
In primo luogo risulta che, nel caso di specie, il comune, ricevuta l'istanza di riesame, ha disposto una nuova istruttoria, avendo «ritenuto pertanto opportuno verificare
l'effettiva incidenza del vincolo di natura paesaggistica ex art. 142 D.Lgs.vo n.
42/2004 sulle opere abusive interessate dalla predetta istanza di condono, mediante N. 07505/2024 REG.RIC.
specifica richiesta inoltrata all'ufficio competente con prot. n. 230486 del
23/03/2022» e, sulla base della nota di riscontro di tale ufficio (Area urbanistica – servizio pianificazione urbanistica generale e beni comuni), di cui alla nota prot. n.
253906 del 31 marzo 2022, dalla quale «contrariamente a quanto asserito nella perizia di parte» «sussiste sull'area interessata dalle opere abusive chieste a condono il vincolo di natura paesaggistica», ha adottato un atto di conferma dell'atto di ritiro in autotutela.
Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla regione o alla soprintendenza, va osservato che, nel caso di specie, non sono impugnati atti, anche endoprocedimentali, adottati dalle suddette amministrazioni, di talché, ove evocate in giudizio, le stesse sarebbero risultate prive di legittimazione passiva.
7. Nel merito si osserva quanto segue.
7.1. Ai sensi dell'articolo 142, rubricato “Aree tutelate per legge”, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio), «1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: … c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna».
Si tratta di tutela paesaggistica ope legis di corsi d'acqua minori.
Nel caso di specie non è contestato che il canale sottostante via Argine sia iscritto in tali elenchi.
In secondo luogo va osservato che, come correttamente deduce l'appellante, la formulazione della norma di cui all'art. 142 cit. va intesa nel senso che l'iscrizione in detti elenchi ha valore costitutivo di pubblicità per i “corsi d'acqua” di dimensioni minori (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2023, n. 7379), quale è quello per cui è causa. N. 07505/2024 REG.RIC.
7.2. Ciò posto la norma in questione prevede, ai due commi successivi, due diverse ipotesi di deroga al vincolo ope legis.
Il secondo comma dispone: «2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c),
d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».
Il comma 3 prevede una ulteriore possibilità di derogare al vincolo stabilendo che «3.
La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' articolo 140, comma 4».
In entrambi i casi l'applicazione della deroga passa per valutazioni rimesse a diverse amministrazioni.
7.2.1. Principiando da quest'ultima previsione il Collegio osserva che, condividendo la giurisprudenza che l'appellante richiama per contestare le statuizioni del Tar, il fatto che il vincolo non sia più attuale perché vi sarebbe assenza di circolazione idrica superficiale tanto da essere il canale del tutto interrato sotto la via Argine, è una valutazione che «passa necessariamente per la revisione e modifica dei provvedimenti costitutivi del vincolo sul territorio, nel caso in esame (trattandosi sì di tutela N. 07505/2024 REG.RIC.
paesaggistica ope legis, ma relativamente a corsi d'acqua minori) dell'elenco dei corsi d'acqua pubblici, e non può certo essere sostituita da un apprezzamento diretto effettuato in questa sede; in altri termini, l'appellante può coltivare l'iniziativa volta alla “derubricazione”, ma non può ottenere che a ciò provveda direttamente il giudice della legittimità dell'azione amministrativa» (Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015,
n. 5700).
Di conseguenza non può essere condivisa la sentenza del Tar laddove ha operato, in via giudiziale, la derubricazione del corso d'acqua in questione, potendo tale effetto conseguire soltanto alla procedura di cui al riportato comma 3 dell'art. 142 citato, di competenza della regione e sempreché la decisione della regione sia condivisa dal
Ministero.
Quindi, per avvalersi della deroga di cui al comma 3, la parte privata deve necessariamente attivare tale procedura, non potendosene esigere l'attivazione ex officio dal comune, spettando invece a quest'ultimo le verifiche di cui al comma 2.
7.2.2. In proposito, passando quindi all'esame della deroga di cui al comma 2, va rilevato che la parte innanzitutto ha autonomamente escluso che l'edificio di via
Argine 919 sia collocato in un'area che alla data del 6 settembre 1985 era delimitata negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zona territoriale omogenea A e B (ciò emerge dalla relazione del tecnico di parte depositata in primo grado, in cui si riferisce che il piano regolatore generale è stato approvato dal 1972 giusto D.M. 1829 del 31 marzo 1972).
D'altra parte e per ragioni analoghe l'appellata non ha neanche provato che quell'area era delimitata negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, come zona territoriale omogenea diversa dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate. N. 07505/2024 REG.RIC.
La relazione tecnica di parte si sofferma invece sulla nozione di centro abitato, tentando di equipararlo alla zona B di piano, ossia di centro edificato perimetrato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, invocando quindi la deroga di cui alla lettera c) valevole per i comuni sprovvisti di tali strumenti.
Tuttavia non sono stati allegati elementi tali da consentire di affermare con certezza che l'area su cui insiste l'immobile di proprietà dell'appellata, alla data del 6 settembre
1985 ricadesse nel centro edificato: ne discende che una simile verifica non può che essere rimessa allo stesso comune di Napoli, il quale potrà effettuarla confrontando gli strumenti urbanistici vigenti a tale data o, se mancanti, utilizzando la cartografia recante la perimetrazione del centro edificato dell'epoca.
7.3. Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto ma la sentenza di primo grado deve essere confermata con diversa motivazione e come accoglimento ai fini del riesame:
- escludendosi che il canale sottostante via Argine, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, sia per ciò solo privo dei requisiti per poterlo qualificare come corso d'acqua, agli effetti della disciplina di tutela paesaggistica, dovendo tale valutazione essere svolta dalla regione Campania e condivisa dal Ministero;
- demandando al comune di Napoli di verificare, ai fini del riesame del provvedimento impugnato e alla stregua della documentazione in suo possesso o altrimenti reperibile, se l'immobile per cui è causa, alla data del 6 settembre 1985, ricadesse nel centro edificato perimetrato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e se, in caso di verifica positiva, allo stesso sia applicabile la deroga di cui all'art. 142, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 142 del 2004.
8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M. N. 07505/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione e diverso dispositivo.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AR Morgantini, Consigliere
RA NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA NO AR IP N. 07505/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO