Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2199
CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso introduttivo per atto meramente confermativo

    Il Comune, ricevuta l'istanza di riesame, ha disposto una nuova istruttoria verificando l'incidenza del vincolo paesaggistico e, sulla base di ciò, ha adottato un atto di conferma del ritiro in autotutela.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica alla Regione Campania e/o Soprintendenza

    Non sono impugnati atti adottati dalle suddette amministrazioni, le quali sarebbero quindi prive di legittimazione passiva se evocate in giudizio.

  • Accolto
    Contestazione nel merito dell'annullamento del diniego di condono

    La valutazione sulla non attualità del vincolo paesaggistico, dovuta all'interramento del corso d'acqua, richiede una revisione dei provvedimenti costitutivi del vincolo, procedura di competenza della Regione e del Ministero, non potendo essere sostituita da un apprezzamento diretto del giudice. La derubricazione del corso d'acqua può avvenire solo tramite la procedura di cui all'art. 142, comma 3, del d.lgs. 42/2004. La parte privata deve attivare tale procedura, non potendosene esigere l'attivazione ex officio dal Comune.

  • Accolto
    Verifica della sussistenza del vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. c) del d.lgs. 42/2004

    La relazione tecnica di parte si sofferma sulla nozione di centro abitato, ma non sono allegati elementi che consentano di affermare con certezza che l'area ricadesse nel centro edificato alla data del 6 settembre 1985. Tale verifica deve essere rimessa al Comune.

  • Accolto
    Erroneità del presupposto del vincolo paesaggistico

    Il TAR ha ritenuto che, nonostante l'iscrizione formale del canale negli elenchi delle acque pubbliche, esso abbia perso le sue caratteristiche originarie, consistendo in un tracciato tombato e degradato, privo di elementi identificativi del paesaggio circostante. Di conseguenza, il vincolo di tutela paesaggistica non può ritenersi di fatto sussistente nella zona interessata, mancando i caratteri essenziali per la tutela.

  • Altro
    Disparità di trattamento

    Il TAR non ha esaminato questo motivo di ricorso.

  • Altro
    Inapplicabilità del vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

    Il TAR non ha esaminato questo motivo di ricorso. Il Consiglio di Stato demanda al Comune la verifica di tale circostanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2199
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2199
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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