TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8215/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8215/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( Parte_1 C.F._1
(Avv. Alessia Favaro)
e
( ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Valentina Calzavara) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Premesso che il Tribunale in data 07.01.2025 emetteva sentenza n. 51/2025 (RGN 8215/2024) di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 06.06.2015 - dal quale sono nati i figli (n. il 16.12.2011) e (07.07.2016) - era tra loro intervenuta Per_1 Per_2 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi Pt_1
e , uniti da matrimonio concordatario celebrato con rito cattolico i
[...] CP_1
VE, in data 06.06.2015 e trascritto presso i registri del predetto Comune al N. 9, parte II, serie A, e per l'effetto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
2. Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...] genitori, in modo da consentire Persona_4 giunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. I minori risiederanno ed abiteranno in via prevalente con la madre presso l'abitazione sita in Borbiago di Mira VE via Val di Sole n. 17/5, ove la stessa si è trasferita, come da accordi di separazione, sin dal mese di giugno 2025, così rinunciando all'assegnazione della casa familiare sita in Mira VE via Della Barena n.7, di proprietà esclusiva del signor e ove lo Pt_2 stesso, dal mese di giugno 2025, in esecuzione degli accordi di separazione, è tornato ad abitare.
3. Il padre vedrà e starà con i figli quotidianamente, dal termine dell'orario di lavoro sino alle ore 19:00, oltre che a week end alternati dal venerdì, dal termine dell'orario di lavoro, allorquando egli andrà a prenderli, fino al lunedì allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna. I figli trascorreranno ad anni alterni presso ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno la vigilia di Natale e il giorno di Natale, l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 il giorno di natale i figli lo trascorreranno con il padre. Per le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori 15 giorni anche non consecutivi, da concordare anticipatamente entro il mese di maggio.
4. Il Signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile Pt_2 di euro 500 ro 250,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat al 75%, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato alla signora , oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
5. In merito alla casa famigliare di proprietà del sig. i procuratori delle parti rilevano che la Pt_2 sig.ra nel mese di giugno 2025 ha lasciato l'abitazione ed ha reperito idonea abitazione in Pt_1
Borbi ira Via Val di Sole 17/5 ove risiede con i figli, così rinunciando all'assegnazione della casa sita in Mira VE via Della Barena n.7, di proprietà esclusiva del signor e ove lo stesso, dal Pt_2 mese di giugno 2025, in esecuzione degli accordi di separazione, è torn abitare. Si precisa altresì che il signor ha adempiuto agli accordi di separazione e ha corrisposto alla signora Pt_2 pagina 2 di 3 la somma concordata di euro 30.000,00 a titolo di contributo all'acquisto dell'immobile sito Pt_1 in Borbiago di Mira VE via Val di Sole n. 17/5, ove ella si è trasferita con i figli.
6. L'assegno unico universale e ulteriori benefici o detrazioni di legge spetteranno secondo la quota del 50% ciascuno, ad entrambe le parti.
7. Le parti prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di latro documento valido per l'espatrio per sè e per i figli.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 06.06.2015 a Mira (VE), trascritto nel registro degli at a
[...]
II, Serie A, n. 9, anno 2015 del Comune di Mira (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8215/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( Parte_1 C.F._1
(Avv. Alessia Favaro)
e
( ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Valentina Calzavara) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Premesso che il Tribunale in data 07.01.2025 emetteva sentenza n. 51/2025 (RGN 8215/2024) di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 06.06.2015 - dal quale sono nati i figli (n. il 16.12.2011) e (07.07.2016) - era tra loro intervenuta Per_1 Per_2 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi Pt_1
e , uniti da matrimonio concordatario celebrato con rito cattolico i
[...] CP_1
VE, in data 06.06.2015 e trascritto presso i registri del predetto Comune al N. 9, parte II, serie A, e per l'effetto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
2. Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...] genitori, in modo da consentire Persona_4 giunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. I minori risiederanno ed abiteranno in via prevalente con la madre presso l'abitazione sita in Borbiago di Mira VE via Val di Sole n. 17/5, ove la stessa si è trasferita, come da accordi di separazione, sin dal mese di giugno 2025, così rinunciando all'assegnazione della casa familiare sita in Mira VE via Della Barena n.7, di proprietà esclusiva del signor e ove lo Pt_2 stesso, dal mese di giugno 2025, in esecuzione degli accordi di separazione, è tornato ad abitare.
3. Il padre vedrà e starà con i figli quotidianamente, dal termine dell'orario di lavoro sino alle ore 19:00, oltre che a week end alternati dal venerdì, dal termine dell'orario di lavoro, allorquando egli andrà a prenderli, fino al lunedì allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna. I figli trascorreranno ad anni alterni presso ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno la vigilia di Natale e il giorno di Natale, l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 il giorno di natale i figli lo trascorreranno con il padre. Per le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori 15 giorni anche non consecutivi, da concordare anticipatamente entro il mese di maggio.
4. Il Signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile Pt_2 di euro 500 ro 250,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat al 75%, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato alla signora , oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
5. In merito alla casa famigliare di proprietà del sig. i procuratori delle parti rilevano che la Pt_2 sig.ra nel mese di giugno 2025 ha lasciato l'abitazione ed ha reperito idonea abitazione in Pt_1
Borbi ira Via Val di Sole 17/5 ove risiede con i figli, così rinunciando all'assegnazione della casa sita in Mira VE via Della Barena n.7, di proprietà esclusiva del signor e ove lo stesso, dal Pt_2 mese di giugno 2025, in esecuzione degli accordi di separazione, è torn abitare. Si precisa altresì che il signor ha adempiuto agli accordi di separazione e ha corrisposto alla signora Pt_2 pagina 2 di 3 la somma concordata di euro 30.000,00 a titolo di contributo all'acquisto dell'immobile sito Pt_1 in Borbiago di Mira VE via Val di Sole n. 17/5, ove ella si è trasferita con i figli.
6. L'assegno unico universale e ulteriori benefici o detrazioni di legge spetteranno secondo la quota del 50% ciascuno, ad entrambe le parti.
7. Le parti prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di latro documento valido per l'espatrio per sè e per i figli.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 06.06.2015 a Mira (VE), trascritto nel registro degli at a
[...]
II, Serie A, n. 9, anno 2015 del Comune di Mira (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3