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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3506/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7
e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 0058616805 000 TASSA AUTO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2162/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto portante la tassa auto per l'anno 2015, notificata il 16.11.2022.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In limine il Collegio in forza del principio della c.d. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr. tra le altre Cass. civ., 4 gennaio 2021 n. 11, ord. secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.) ritiene di prendere in esame poiché fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha lamentato la prescrizione del tributo e la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
E invero, in tema di tassa auto deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
A fronte pertanto di un tributo relativo all'anno 2015, nel caso che ci occupa, la cartella di pagamento è stata notificata dopo lo spirare del predetto termine (scaduto il 31.12.2018) e l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, non ha comprovato la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Alla luce dell'accoglimento delle suindicate doglianze, il ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Le ragioni sottese all'accoglimento del ricorso legittimano la compensazione delle spese di lite, fatta salva la refusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 10 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Sulla eccepita omessa notifica dell'avviso di accertamento. Sulla eccepita maturata prescrizione. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del D.L. 953 del 1982 in materia di Tassa auto. L'avviso di accertamento della TASSA AUTO – anno di imposta 2015 – è stato validamente, e tempestivamente, notificato in data 05.06.2018. Si fa presente che in materia di Tassa auto, in mancanza di una specifica previsione normativa sul termine di notifica della cartella di pagamento, il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
n. 953 del 1982, come sostituito dall'art. 3, del D.L. n. 597/1985 e dal D.L. n. 2/1986, convertito in Legge n.
60/1986, è da intendersi riferito non soltanto all'attività di controllo e liquidazione della Tassa, mediante notifica dell'avviso di accertamento (c.d. processo verbale), bensì anche all'attività di riscossione avviata dall'Agente della riscossione con la notifica della cartella di pagamento. Pertanto, nel caso che ci occupa la notifica dell'avviso di accertamento, intervenuta in data 05.06.2018, è da ritenersi tempestiva;
altresì tempestivamente è intervenuta la notifica della cartella di pagamento del 16.11.2022. tal proposito, si consideri, infatti, la sospensione e la proroga dei termini di pagamento e recupero disposta con il D.L. 18 del 2020 (disciplina normativa “emergenziale” intervenuta in tempo di pandemia da diffusione del virus Sars
Cov 19).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 11
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito al proposto appello, poiché le censure alla sentenza non riguardano capi della pronuncia collegati all'operato della concludente, l'odierna concludente in questa sede ritiene opportuno la costituzione semplicemente per ribadire la legittimità del suo operato. Nell'eventualità in cui controparte, costituendosi, dovesse riproporre i motivi rimasti assorbiti e/o rigettati, la concludente richiama integralmente le difese svolte nel giudizio di primo grado, alle quali fa rinvio. In particolare si ribadisce che l'odierna appellata, dopo aver ricevuto il ruolo da parte dell'ente impositore in data 21.1.2021, come si evince dalla copia della cartella che si produce, ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento impugnata in data 16.11.2022.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
La società Resistente_1 S.p.A., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla rilevanza della documentazione prodotta in appello, si evidenzia che la documentazione supplementare prodotta dall'Agenzia delle Entrate - direzione Provinciale di Catanaia e dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione in grado di appello ha assunto valore centrale. Secondo la disciplina applicabile ratione temporis
(vecchio rito), infatti, l'art.58, comma 1, D. Lgs.546/1992 — applicabile al caso di specie in quanto il ricorso introduttivo risulta notificato in data anteriore al 4 Gennaio 2024 — consente, nel giudizio di secondo grado, la produzione di nuovi documenti ove indispensabili ai fini della decisione e laddove si dimostri l'impossibilità di produzione in primo grado per cause non imputabili alla parte. Nel dettaglio: sono stati depositati dettagli circa l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per la tassa auto 2015, è stata altresì prodotta la relata di notifica della cartella di pagamento, i dati del ruolo confermano la sequenza procedimentale corretta. La produzione documentale, ammessa secondo il disposto previgente, appare essenziale per accertare la legittimità dell'operato degli enti impositivi.
Sulla sussistenza e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, si rileva che la documentazione dimostra l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in data 05.06.2018, nel rispetto del termine triennale previsto per la tassa automobilistica dall'art.5, comma 51 del D. L. n.953/1982.
Sulla tempestività della cartella di pagamento, si rileva che la cartella è stata notificata il 16.11.2022, ovvero entro il termine ordinatorio che tiene conto anche della sospensione dei termini conseguente alla normativa emergenziale Covid-19 (art.68 D. L. n.18/2020). Risulta documentalmente comprovato che: il ruolo è stato affidato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania all'Agenzia delle Entrate - Riscossione durante il periodo di sospensione emergenziale;
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha effettuato regolare notifica della cartella nel rispetto della normativa di rito.
Sull'Infondatezza della prescrizione, si rileva che la successione degli atti, come certificato dalla documentazione prodotta in appello, esclude il decorso del termine prescrizionale. Le sospensioni ex lege degli anni 2020-2021 incidono ulteriormente sulla mancata maturazione della prescrizione.
Parte appellante ha agito nel pieno rispetto dei presupposti normativi, anche in ossequio ai principi di corretta notificazione, sequenza e gestione delle fasi procedurali (v. art.83, co.2, D. Lgs.546/1992).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della non costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Spese irripetibili. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
SA Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3506/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7
e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 0058616805 000 TASSA AUTO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2162/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto portante la tassa auto per l'anno 2015, notificata il 16.11.2022.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In limine il Collegio in forza del principio della c.d. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr. tra le altre Cass. civ., 4 gennaio 2021 n. 11, ord. secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.) ritiene di prendere in esame poiché fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha lamentato la prescrizione del tributo e la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
E invero, in tema di tassa auto deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
A fronte pertanto di un tributo relativo all'anno 2015, nel caso che ci occupa, la cartella di pagamento è stata notificata dopo lo spirare del predetto termine (scaduto il 31.12.2018) e l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, non ha comprovato la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Alla luce dell'accoglimento delle suindicate doglianze, il ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Le ragioni sottese all'accoglimento del ricorso legittimano la compensazione delle spese di lite, fatta salva la refusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 10 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Sulla eccepita omessa notifica dell'avviso di accertamento. Sulla eccepita maturata prescrizione. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del D.L. 953 del 1982 in materia di Tassa auto. L'avviso di accertamento della TASSA AUTO – anno di imposta 2015 – è stato validamente, e tempestivamente, notificato in data 05.06.2018. Si fa presente che in materia di Tassa auto, in mancanza di una specifica previsione normativa sul termine di notifica della cartella di pagamento, il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
n. 953 del 1982, come sostituito dall'art. 3, del D.L. n. 597/1985 e dal D.L. n. 2/1986, convertito in Legge n.
60/1986, è da intendersi riferito non soltanto all'attività di controllo e liquidazione della Tassa, mediante notifica dell'avviso di accertamento (c.d. processo verbale), bensì anche all'attività di riscossione avviata dall'Agente della riscossione con la notifica della cartella di pagamento. Pertanto, nel caso che ci occupa la notifica dell'avviso di accertamento, intervenuta in data 05.06.2018, è da ritenersi tempestiva;
altresì tempestivamente è intervenuta la notifica della cartella di pagamento del 16.11.2022. tal proposito, si consideri, infatti, la sospensione e la proroga dei termini di pagamento e recupero disposta con il D.L. 18 del 2020 (disciplina normativa “emergenziale” intervenuta in tempo di pandemia da diffusione del virus Sars
Cov 19).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 11
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito al proposto appello, poiché le censure alla sentenza non riguardano capi della pronuncia collegati all'operato della concludente, l'odierna concludente in questa sede ritiene opportuno la costituzione semplicemente per ribadire la legittimità del suo operato. Nell'eventualità in cui controparte, costituendosi, dovesse riproporre i motivi rimasti assorbiti e/o rigettati, la concludente richiama integralmente le difese svolte nel giudizio di primo grado, alle quali fa rinvio. In particolare si ribadisce che l'odierna appellata, dopo aver ricevuto il ruolo da parte dell'ente impositore in data 21.1.2021, come si evince dalla copia della cartella che si produce, ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento impugnata in data 16.11.2022.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
La società Resistente_1 S.p.A., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla rilevanza della documentazione prodotta in appello, si evidenzia che la documentazione supplementare prodotta dall'Agenzia delle Entrate - direzione Provinciale di Catanaia e dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione in grado di appello ha assunto valore centrale. Secondo la disciplina applicabile ratione temporis
(vecchio rito), infatti, l'art.58, comma 1, D. Lgs.546/1992 — applicabile al caso di specie in quanto il ricorso introduttivo risulta notificato in data anteriore al 4 Gennaio 2024 — consente, nel giudizio di secondo grado, la produzione di nuovi documenti ove indispensabili ai fini della decisione e laddove si dimostri l'impossibilità di produzione in primo grado per cause non imputabili alla parte. Nel dettaglio: sono stati depositati dettagli circa l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per la tassa auto 2015, è stata altresì prodotta la relata di notifica della cartella di pagamento, i dati del ruolo confermano la sequenza procedimentale corretta. La produzione documentale, ammessa secondo il disposto previgente, appare essenziale per accertare la legittimità dell'operato degli enti impositivi.
Sulla sussistenza e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, si rileva che la documentazione dimostra l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in data 05.06.2018, nel rispetto del termine triennale previsto per la tassa automobilistica dall'art.5, comma 51 del D. L. n.953/1982.
Sulla tempestività della cartella di pagamento, si rileva che la cartella è stata notificata il 16.11.2022, ovvero entro il termine ordinatorio che tiene conto anche della sospensione dei termini conseguente alla normativa emergenziale Covid-19 (art.68 D. L. n.18/2020). Risulta documentalmente comprovato che: il ruolo è stato affidato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania all'Agenzia delle Entrate - Riscossione durante il periodo di sospensione emergenziale;
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha effettuato regolare notifica della cartella nel rispetto della normativa di rito.
Sull'Infondatezza della prescrizione, si rileva che la successione degli atti, come certificato dalla documentazione prodotta in appello, esclude il decorso del termine prescrizionale. Le sospensioni ex lege degli anni 2020-2021 incidono ulteriormente sulla mancata maturazione della prescrizione.
Parte appellante ha agito nel pieno rispetto dei presupposti normativi, anche in ossequio ai principi di corretta notificazione, sequenza e gestione delle fasi procedurali (v. art.83, co.2, D. Lgs.546/1992).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della non costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Spese irripetibili. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
SA Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)