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Sentenza 29 marzo 2021
Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2021, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TR AE nato il [...] BA ABDALLAH nato il [...] KO DE nato il [...] avverso la sentenza del 31/01/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
DE PLANO. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11802 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 13/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia con sentenza di patteggiamento del 31 gennaio 2020 applicava a RI NA, TR AE e KI LL la pena concordata per i reati loro contestati in rubrica (varie contestazioni di detenzione e di cessione di stupefacenti). 2. I tre imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. RI NA. Violazione di legge (Art. 420 cod. proc. pen.) per la mancata presenza del P.M. alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. All'udienza del 30 gennaio 2020 si rinviava al 31 gennaio 2020 solo per la lettura del dispositivo;
il 31 gennaio 2020 il P.M. non era presente alla lettura del dispositivo e della sentenza contestuale. E' stata violata, pertanto, la norma dell'art. 420 cod. proc. pen. che prevede la partecipazione necessaria del P. M. all'udienza preliminare. 3. TR AE e KI LL. Violazione di legge (art. 444, comma 2, cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); vizio della motivazione in relazione alla corretta qualificazione dei fatti. Trìki risultava coimputato con DI AM AC per cessione di stupefacenti del ricorrente a DI;
mentre il ricorrente è stato giudicato in relazione all'art. 73 primo comma T.U. stup. il coimputato DI per art. 73, quinto comma T.U. stup. (capi 207, 211 e 215 dell'imputazione). La qualificazione giuridica appare, quindi, errata;
il giudice aveva il compito di controllare anche in sede di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Per KI LL sussistono le stesse violazioni di legge in quanto egli è stato condannato per alcuni capi di imputazione I per il quinto comma e per altri per il primo comma dell'art. 73, T.U. stup., senza un criterio logico e senza motivazione adeguata sulla corretta qualificazione giuridica dei singoli episodi. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano tutti inammissibili. I ricorsi di TR AE e KI LL risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). I ricorsi sul punto sono generici, in quanto si limitano a prospettare una errata qualificazione del fatto limitandosi a richiamare la fattispecie del quinto comma dell'art 73 del T.U. stup., senza alcuna specificazione delle condotte, della quantità della sostanza stupefacente e di tutti gli altri criteri dei fatti;
la qualificazione giuridica dei fatti di cui alle imputazioni non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto. 5. Il ricorso di RI NA risulta inammissibile poiché nello stesso ricorso in cassazione si dà atto della partecipazione del P.M. all'udienza del 30 gennaio 2020 e dell'assenza solo alla lettura del dispositivo. Infatti, non risulta necessaria una presenza costante per tutta l'udienza del P.M.: "Non è causa di nullità, ex art. 178 comma primo lett. b) cod. proc. pen., l'allontanamento momentaneo del pubblico ministero mentre è in corso la discussione del difensore nell'udienza preliminare, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento, dovendo essere valutato in ordine all'an e non al quomodo, non implica la necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l'udienza" (Sez. 1, n. 23814 del 12/05/2009 - dep. 09/06/2009, Fichera, Rv. 24464601; vedi anche Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008 - dep. 09/02/2009, Isola e altro, Rv. 24248201). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 per ciascun ricorrente e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2020
DE PLANO. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11802 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 13/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia con sentenza di patteggiamento del 31 gennaio 2020 applicava a RI NA, TR AE e KI LL la pena concordata per i reati loro contestati in rubrica (varie contestazioni di detenzione e di cessione di stupefacenti). 2. I tre imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. RI NA. Violazione di legge (Art. 420 cod. proc. pen.) per la mancata presenza del P.M. alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. All'udienza del 30 gennaio 2020 si rinviava al 31 gennaio 2020 solo per la lettura del dispositivo;
il 31 gennaio 2020 il P.M. non era presente alla lettura del dispositivo e della sentenza contestuale. E' stata violata, pertanto, la norma dell'art. 420 cod. proc. pen. che prevede la partecipazione necessaria del P. M. all'udienza preliminare. 3. TR AE e KI LL. Violazione di legge (art. 444, comma 2, cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); vizio della motivazione in relazione alla corretta qualificazione dei fatti. Trìki risultava coimputato con DI AM AC per cessione di stupefacenti del ricorrente a DI;
mentre il ricorrente è stato giudicato in relazione all'art. 73 primo comma T.U. stup. il coimputato DI per art. 73, quinto comma T.U. stup. (capi 207, 211 e 215 dell'imputazione). La qualificazione giuridica appare, quindi, errata;
il giudice aveva il compito di controllare anche in sede di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Per KI LL sussistono le stesse violazioni di legge in quanto egli è stato condannato per alcuni capi di imputazione I per il quinto comma e per altri per il primo comma dell'art. 73, T.U. stup., senza un criterio logico e senza motivazione adeguata sulla corretta qualificazione giuridica dei singoli episodi. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano tutti inammissibili. I ricorsi di TR AE e KI LL risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). I ricorsi sul punto sono generici, in quanto si limitano a prospettare una errata qualificazione del fatto limitandosi a richiamare la fattispecie del quinto comma dell'art 73 del T.U. stup., senza alcuna specificazione delle condotte, della quantità della sostanza stupefacente e di tutti gli altri criteri dei fatti;
la qualificazione giuridica dei fatti di cui alle imputazioni non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto. 5. Il ricorso di RI NA risulta inammissibile poiché nello stesso ricorso in cassazione si dà atto della partecipazione del P.M. all'udienza del 30 gennaio 2020 e dell'assenza solo alla lettura del dispositivo. Infatti, non risulta necessaria una presenza costante per tutta l'udienza del P.M.: "Non è causa di nullità, ex art. 178 comma primo lett. b) cod. proc. pen., l'allontanamento momentaneo del pubblico ministero mentre è in corso la discussione del difensore nell'udienza preliminare, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento, dovendo essere valutato in ordine all'an e non al quomodo, non implica la necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l'udienza" (Sez. 1, n. 23814 del 12/05/2009 - dep. 09/06/2009, Fichera, Rv. 24464601; vedi anche Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008 - dep. 09/02/2009, Isola e altro, Rv. 24248201). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 per ciascun ricorrente e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2020