Articolo 6 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 agosto 1990
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Versione
25 febbraio 1996
Art. 6. Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:
a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
b) determina le modalita' di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;
c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonche' il disciplinare dei marchi.
2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.
(( 3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996