Art. 18. (Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi)
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente gia' corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente gia' corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".