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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 633/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza pendente tra elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Rigopiano, 133 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carlo Rossi, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
OR OL;
- ricorrente -
e
Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, arch.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani, giusta procura Controparte_2 generale alle liti per notaio rep. n. 29431 del 22 luglio 2020, ed elettivamente domiciliata Per_1 pressolo studio dell'avv. Stefania Antonelli, sito in Lanciano (CH), Via Pollidori di Mastrorenzo, n.
5;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
-di aver svolto attività di ingegnere come libero professionista dal 1976 al 2019, nell'ambito del proprio studio professionale in L'Aquila (dal 2012 anche presso la propria nuova abitazione in
Mozzagrogna); -che in data 21.01.2015 inoltrava domanda di pensione di vecchiaia al proprio ente di previdenza e che benché possedesse i requisiti previsti dal regolamento di previdenza la CP_1 domanda veniva rigettata, per cui era costretto a proseguire la propria attività lavorativa fino al 2019
-benché senza alcuna concreta possibilità di guadagno, anzi generando inevitabili costi- e a rinunciare ad un progetto di vita diverso e più consono alle esigenze sopravvenute di un anziano ormai settantunenne;
-che in data 29.05.2019 domandava la cancellazione dal proprio albo professionale, chiudendo altresì la partita iva e così cessando definitivamente qualsiasi attività lavorativa;
-che in quella occasione, all'età di 75 anni, domandava nuovamente l'erogazione del trattamento pensionistico, ma che la domanda veniva nuovamente rifiutata, per cui rimaneva privo di reddito e di assistenza previdenziale;
-che in data 15.05.2020 presentava ricorso avanti il Tribunale di Lanciano (RG Lav. 299/2020) per chiedere ed ottenere il diritto all'erogazione del trattamento di previdenza cui aveva diritto e con sentenza n. 106/2022 il Tribunale di Lanciano in data 12.05.2022 riconosceva il suo diritto alla pensione dall'anno 2015, condannando all'erogazione del relativo trattamento CP_1 pensionistico, che concretamente avveniva da luglio 2022; lamentando di aver subito un danno non patrimoniale (nella fattispecie morale ed esistenziale) quale conseguenza diretta ed immediata dell'ingiusta privazione e coercizione subita, per non aver potuto esercitare una legittima scelta di vita, ovvero per aver dovuto ingiustamente accettare una grave alterazione dei propri assetti relazionali, che di fatto lo privavano di ogni occasione per l'espressione e la realizzazione della propria personalità nel mondo esterno, ha chiesto di:
“a) in via principale accertare e dichiarare il danno non patrimoniale di natura morale ed esistenziale occorso all'ing. accertare altresì che tale danno è una conseguenza di Parte_1 retta e immediata della reiterata condotta inadempiente di (già oggetto di giudicato CP_1 formale e sostanziale) e per l'effetto
b) condannare al pagamento del risarcimento del danno cagionato all'ing. CP_1 Parte_1 prudentemente quantificato in via equitat iva nella somma pari a € 40.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e sempre in via equitativa del Giudicante”.
Con memoria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla parte ricorrente, è stata fissata l'udienza per la decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza, previo deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
Motivi della decisione
Va premesso in diritto che in base alla ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qualvolta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale.
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 29832 del 19/12/2008; Cass. n. 20684 del
25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario:
-che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
-che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità;
-che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
-che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Con riferimento specifico al danno da ritardato pensionamento, che viene qui in esame, la
Cassazione ha ritenuto che esso rientri nella categoria unitaria del danno non patrimoniale potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e del benessere psico-fisico).
Dunque, qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, può in effetti configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita, ma in base ai principi richiamati, incombe sempre sul lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento abbia provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie
(cfr. Cass 3023/2010; Cass 4886/2020).
Nel caso oggetto del presente giudizio, in cui il ricorrente lamenta la violazione della libertà di autodeterminarsi rispetto alla possibilità di accedere alla pensione e di organizzare la propria vita, premessa l'astratta configurabilità di un danno non patrimoniale alla persona a causa del ritardo nella concessione della pensione, trattandosi appunto di un diritto di rilevanza costituzionale, è necessaria dunque la dimostrazione di un pregiudizio concreto, non essendo possibile il ricorso a massime di esperienza o a presunzioni semplici.
Rilevata la completa ininfluenza sotto il profilo risarcitorio di alcune circostanze evidenziate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo circa la degradazione delle pregresse condizioni di vita in epoca antecedente al 2015, deve darsi atto che non sono presenti sufficienti allegazioni ed elementi probatori idonei a comprovare quali scelte ed organizzazioni di vita del ricorrente il ritardato pensionamento abbia limitato, condizionato e danneggiato e soprattutto in che misura, dovendosi evidenziare peraltro come la liquidazione equitativa del danno possa intervenire e sopperire solo quando, accertato il danno, lo stesso non risulti di agevole quantificazione o determinazione.
Invero, da un lato, non può dirsi pacifica in giudizio la dedotta circostanza che il ricorrente abbia continuato ad esercitare la propria attività lavorativa trattandosi di circostanza contestata da
, la quale ha evidenziato come egli abbia chiuso la propria partita IVA il 03.02.2016, CP_1 come risultante da estratto di cui al doc. 2 pag. 3 allegato alla memoria. In quest'ottica, pertanto, la circostanza che il ricorrente per effetto del diniego dell'ente di previdenza alla CP_1 domanda di pensione di vecchiaia presentata in data 21.01.2015 sia stato costretto a continuare ad esercitare la propria attività lavorativa non può dirsi adeguatamente supportata dal punto di vista probatorio. Né sono stati formulati specifici capitoli di prova al riguardo.
Peraltro, in ogni caso, difettano anche specifiche allegazioni circa il peso del presunto impegno lavorativo e circa la durata di tale impegno nella più ampia porzione della giornata, elementi fondamentali per rappresentare la privazione sopportata dal danneggiato rispetto alla possibilità del compimento di attività alternative.
Né, dall'altro lato, risulta dimostrata la dedotta circostanza che la privazione del diritto all'assistenza previdenziale abbia determinato la drastica recisione di ogni tipo di relazione precedentemente acquisita, oltre che la compromissione della fiducia e dei buoni legami all'interno della sua stessa famiglia, non essendo stati formulati al riguardo specifici capitoli di prova volti a fornire supporto probatorio alla lamentata alterazione dell'assetto delle relazioni familiari‐affettive e all'esistenza del nesso di causalità con l'inadempimento.
Conclusivamente, per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato per difetto di prova.
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura e allo svolgimento del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 4.636,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 05.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza pendente tra elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Rigopiano, 133 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carlo Rossi, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
OR OL;
- ricorrente -
e
Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, arch.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani, giusta procura Controparte_2 generale alle liti per notaio rep. n. 29431 del 22 luglio 2020, ed elettivamente domiciliata Per_1 pressolo studio dell'avv. Stefania Antonelli, sito in Lanciano (CH), Via Pollidori di Mastrorenzo, n.
5;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
-di aver svolto attività di ingegnere come libero professionista dal 1976 al 2019, nell'ambito del proprio studio professionale in L'Aquila (dal 2012 anche presso la propria nuova abitazione in
Mozzagrogna); -che in data 21.01.2015 inoltrava domanda di pensione di vecchiaia al proprio ente di previdenza e che benché possedesse i requisiti previsti dal regolamento di previdenza la CP_1 domanda veniva rigettata, per cui era costretto a proseguire la propria attività lavorativa fino al 2019
-benché senza alcuna concreta possibilità di guadagno, anzi generando inevitabili costi- e a rinunciare ad un progetto di vita diverso e più consono alle esigenze sopravvenute di un anziano ormai settantunenne;
-che in data 29.05.2019 domandava la cancellazione dal proprio albo professionale, chiudendo altresì la partita iva e così cessando definitivamente qualsiasi attività lavorativa;
-che in quella occasione, all'età di 75 anni, domandava nuovamente l'erogazione del trattamento pensionistico, ma che la domanda veniva nuovamente rifiutata, per cui rimaneva privo di reddito e di assistenza previdenziale;
-che in data 15.05.2020 presentava ricorso avanti il Tribunale di Lanciano (RG Lav. 299/2020) per chiedere ed ottenere il diritto all'erogazione del trattamento di previdenza cui aveva diritto e con sentenza n. 106/2022 il Tribunale di Lanciano in data 12.05.2022 riconosceva il suo diritto alla pensione dall'anno 2015, condannando all'erogazione del relativo trattamento CP_1 pensionistico, che concretamente avveniva da luglio 2022; lamentando di aver subito un danno non patrimoniale (nella fattispecie morale ed esistenziale) quale conseguenza diretta ed immediata dell'ingiusta privazione e coercizione subita, per non aver potuto esercitare una legittima scelta di vita, ovvero per aver dovuto ingiustamente accettare una grave alterazione dei propri assetti relazionali, che di fatto lo privavano di ogni occasione per l'espressione e la realizzazione della propria personalità nel mondo esterno, ha chiesto di:
“a) in via principale accertare e dichiarare il danno non patrimoniale di natura morale ed esistenziale occorso all'ing. accertare altresì che tale danno è una conseguenza di Parte_1 retta e immediata della reiterata condotta inadempiente di (già oggetto di giudicato CP_1 formale e sostanziale) e per l'effetto
b) condannare al pagamento del risarcimento del danno cagionato all'ing. CP_1 Parte_1 prudentemente quantificato in via equitat iva nella somma pari a € 40.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e sempre in via equitativa del Giudicante”.
Con memoria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla parte ricorrente, è stata fissata l'udienza per la decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza, previo deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
Motivi della decisione
Va premesso in diritto che in base alla ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qualvolta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale.
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 29832 del 19/12/2008; Cass. n. 20684 del
25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario:
-che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
-che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità;
-che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
-che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Con riferimento specifico al danno da ritardato pensionamento, che viene qui in esame, la
Cassazione ha ritenuto che esso rientri nella categoria unitaria del danno non patrimoniale potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e del benessere psico-fisico).
Dunque, qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, può in effetti configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita, ma in base ai principi richiamati, incombe sempre sul lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento abbia provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie
(cfr. Cass 3023/2010; Cass 4886/2020).
Nel caso oggetto del presente giudizio, in cui il ricorrente lamenta la violazione della libertà di autodeterminarsi rispetto alla possibilità di accedere alla pensione e di organizzare la propria vita, premessa l'astratta configurabilità di un danno non patrimoniale alla persona a causa del ritardo nella concessione della pensione, trattandosi appunto di un diritto di rilevanza costituzionale, è necessaria dunque la dimostrazione di un pregiudizio concreto, non essendo possibile il ricorso a massime di esperienza o a presunzioni semplici.
Rilevata la completa ininfluenza sotto il profilo risarcitorio di alcune circostanze evidenziate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo circa la degradazione delle pregresse condizioni di vita in epoca antecedente al 2015, deve darsi atto che non sono presenti sufficienti allegazioni ed elementi probatori idonei a comprovare quali scelte ed organizzazioni di vita del ricorrente il ritardato pensionamento abbia limitato, condizionato e danneggiato e soprattutto in che misura, dovendosi evidenziare peraltro come la liquidazione equitativa del danno possa intervenire e sopperire solo quando, accertato il danno, lo stesso non risulti di agevole quantificazione o determinazione.
Invero, da un lato, non può dirsi pacifica in giudizio la dedotta circostanza che il ricorrente abbia continuato ad esercitare la propria attività lavorativa trattandosi di circostanza contestata da
, la quale ha evidenziato come egli abbia chiuso la propria partita IVA il 03.02.2016, CP_1 come risultante da estratto di cui al doc. 2 pag. 3 allegato alla memoria. In quest'ottica, pertanto, la circostanza che il ricorrente per effetto del diniego dell'ente di previdenza alla CP_1 domanda di pensione di vecchiaia presentata in data 21.01.2015 sia stato costretto a continuare ad esercitare la propria attività lavorativa non può dirsi adeguatamente supportata dal punto di vista probatorio. Né sono stati formulati specifici capitoli di prova al riguardo.
Peraltro, in ogni caso, difettano anche specifiche allegazioni circa il peso del presunto impegno lavorativo e circa la durata di tale impegno nella più ampia porzione della giornata, elementi fondamentali per rappresentare la privazione sopportata dal danneggiato rispetto alla possibilità del compimento di attività alternative.
Né, dall'altro lato, risulta dimostrata la dedotta circostanza che la privazione del diritto all'assistenza previdenziale abbia determinato la drastica recisione di ogni tipo di relazione precedentemente acquisita, oltre che la compromissione della fiducia e dei buoni legami all'interno della sua stessa famiglia, non essendo stati formulati al riguardo specifici capitoli di prova volti a fornire supporto probatorio alla lamentata alterazione dell'assetto delle relazioni familiari‐affettive e all'esistenza del nesso di causalità con l'inadempimento.
Conclusivamente, per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato per difetto di prova.
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura e allo svolgimento del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 4.636,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 05.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-