Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 13/04/2026, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nell’interesse dei figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Castelluccio e Michela Antolino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, madre del controinteressato U.R.10, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
- degli elenchi degli ammessi ed esclusi al beneficio economico degli assegni di cura FNA 2023, pubblicati sul sito internet del Comune di Ercolano in data 7.04.2024, dai quali risulta che il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, identificato con il codice “E.M. 14”, e il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, identificato con il codice “E.F.14”, sono stati rispettivamente collocati al 59° e 60° posto, con conseguente esclusione dal beneficio per insufficienza di risorse finanziarie disponibili;
- della Determinazione RGC n. -OMISSIS- - Det Set -OMISSIS-, con relativi allegati, avente ad oggetto: “Programma Assegni di cura e Voucher FNA 2023 -approvazione elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari -liquidazione I bimestre 2025 a valere su FNA 2023 e residui”, dalla quale risulta la collocazione dei suddetti minori tra i non beneficiari, rispettivamente al 59° e 60° posto;
- per quanto occorra, dell’elenco pubblicato il 13.03.2025, allegato alla Determinazione RGC n. -OMISSIS-, dal quale si evince la collocazione di -OMISSIS- -OMISSIS- (E.M. 14) al 57° e di -OMISSIS- -OMISSIS- (E.F.14), al 58°posto, tra i non beneficiari per insufficienza di risorse;
- per quanto occorra della Determinazione RGC n. -OMISSIS- Det Set -OMISSIS- (all1) avente ad oggetto: “ FNA 2023 Programma Regionale di assegni di Cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, con relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché di estremi non conosciuti, ivi inclusi quelli di natura regolamentare e programmatoria comunque lesivi dei diritti e interessi dei minori ricorrenti, compresi quelli afferenti all’intera istruttoria procedimentale; nonché ancora, per quanto di ragione, dell’Avviso Pubblico dell’Ambito Territoriale 29 avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura e Vaucher per disabili gravissimi e gravi a valere su FNA 2023”;
- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi, con il quale, a decorrere da febbraio 2025, è stata interrotta l’erogazione dell’assegno di cura in favore dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto considerati “eleggibili” ma non finanziabili, come risultante dalla graduatoria FNA 2023, per carenza di risorse;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei minori, ivi incluse per quanto di ragione: la nota prot. Prt.G. -OMISSIS- trasmessa a mezzo PEC al difensore dei ricorrenti in pari data, unitamente a tutti gli allegati, sempre nella parte in cui recano pregiudizio ai diritti e agli interessi dei minori;
- la DI C, Prt.G.-OMISSIS- relativa a -OMISSIS- -OMISSIS-, la DI C, Prt.G.-OMISSIS- relativa a -OMISSIS- -OMISSIS-, entrambe trasmesse a mezzo PEC dal Comune di Ercolano in data 15.04.2025;
nonché di ogni eventuale ulteriore atto di valutazione delle condizioni dei minori, mai comunicato e/o notificato.
E per l’accertamento
del diritto di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ad essere reinseriti - anche in via cautelare- nell’elenco dei beneficiari effettivi dell’assegno di cura FNA 2023, in quanto soggetti in condizioni di disabilità gravissima, affetti da autismo di livello 3 ai sensi del DSM 5, non autosufficienti, conviventi, ammessi alle cure domiciliari e assistiti da un unico caregiver (la madre), con una condizione socio-assistenziale di estrema complessità e già percettori dell’assegno di cura dal 2022;
e per la condanna -anche in via cautelare- delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a reinserire i minori nell’elenco dei beneficiari effettivi dell’assegno di cura FNA 2023 e a corrispondere loro il relativo contributo economico, in quanto soggetti con disabilità gravissima,
non autosufficienti, conviventi e assistiti dal medesimo caregiver; nonché in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per equivalente, da determinarsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR AL nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione i ricorrenti in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento degli elenchi degli ammessi ed esclusi al beneficio economico degli assegni di cura FNA 2023, pubblicati sul sito internet del Comune di Ercolano, meglio indicati in epigrafe, dai quali risulta che il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, (identificato con il codice “E.M. 14”), e il minore -OMISSIS- -OMISSIS- (identificato con il codice “E.F.14”), sono stati collocati in posizione non utile al conseguimento dell’assegno di cura per insufficienza di risorse finanziarie disponibili.
2. Parte ricorrente, che ha espressamente impugnato anche il presupposto avviso pubblico della procedura all’esame, nonché le schede DI C relative ai minori (entrambe trasmesse a mezzo p.e.c. dal Comune di Ercolano in data 15 aprile 2025) ha formulato, ancorché, in via subordinata, domanda di risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per equivalente, da determinarsi in via equitativa.
3. Premesso in fatto che i minori sono affetti da disabilità gravissima (autismo di livello 3 secondo il DSM5) con gravi compromissioni nella sfera cognitiva, comunicativa, relazionale e comportamentale, la parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
I.VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione del Piano Nazionale per la Non autosufficienza triennio 2022-2024; Violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022_2024). ECCESSO DI POTERE. Difetto di istruttoria e motivazione. Ingiustizia manifesta.
II. Violazione e falsa applicazione della L. 104/92.
III. Difetto di istruttoria.
IV. domanda di risarcimento del danno subito.
4. In sintesi, dopo un iniziale excursus sulla disciplina nazionale e regionale di riferimento, gli odierni istanti lamentano che in sede di redazione della graduatoria dei soggetti ammessi e ritenuti finanziabili a mezzo dell’assegno di cura, sarebbe stata omessa, in violazione della delibera di G.R.C. n. 70/2024 (recante approvazione del “Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024 e parte integrante del V Piano Sociale Regionale 2022-2024), l’applicazione del criterio di preferenza integrato ISEE-condizione sociale e assistenziale del richiedente di cui alla scheda DI C. Ciò avrebbe comportato un’ingiusta penalizzazione dei minori, i quali, pur versando in condizioni di disabilità gravissima e non autosufficienza sarebbero stati esclusi dal beneficio in forza di un mero automatismo legato all’indicatore economico, che invece avrebbe dovuto essere bilanciato attraverso una valutazione complessiva del bisogno assistenziale. Tanto più che il valore ISEE risulta fuorviante e non rappresentativo del reale bisogno assistenziale dei minori in quanto il reddito è già gravato da un mutuo ipotecario e deve coprire le necessità primarie di cinque persone.
5. Si contesta, poi, anche la formulazione della scheda DI C, e, comunque, che il punteggio sociale (Psoc), necessario per la quantificazione del “disagio sociale” (quale criterio concorrente l’indicatore economico) non sarebbe stato considerato in sede di attribuzione dei benefici oggetto di causa.
6. I minori, inoltre, rientrerebbero indiscutibilmente nella categoria dei soggetti destinatari di sostegno intensivo (come dimostrato dalla certificazione della disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/1992 e dalla diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di livello 3 ex DSM 5) che implica un bisogno molto elevato di supporto, sicché è del tutto irragionevole la scelta dell’Amministrazione di privare entrambi dell’assegno di cura.
7. L’amministrazione, in conclusione, si sarebbe limitata ad applicare, in maniera esclusiva ed automatica, il parametro reddituale rappresentato dall’indicatore ISEE, omettendo qualsivoglia valutazione integrata della documentazione sanitaria e delle DI C che, sebbene incomplete e viziate, attestano comunque l’elevato carico assistenziale e la necessità di un supporto continuativo, nonché la presenza nello stesso nucleo familiare di due soggetti disabili gravissimi.
8. Si è costituito in resistenza il Comune di Ercolano.
9. Con ordinanza n.-OMISSIS- la Sezione ha disposto incombenti istruttori onde verificare l’effettiva notifica al controinteressato in ossequio all’art. 41 comma 2 c.p.a.
10. In esecuzione dell’ordinanza collegiale anzidetta la parte ricorrente ha depositato il duplicato dell’avviso di ricevimento comprovante la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, sicché con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a per la sollecita trattazione del merito, l’udienza pubblica e contestualmente è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
11. La parte ricorrente ha depositato memorie ex art.73 c.p.a.
12. Constatata l’avvenuta integrazione del contraddittorio (cfr. deposito di parte ricorrente del 22 luglio 2025), all’udienza del 13 gennaio 2026, sentiti i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è fondato nei limitati sensi che seguono.
14. I ricorrenti agiscono nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- (gemelli) affetti da disabilità gravissima (autismo di livello 3, massima gravità secondo il DSM 5) i quali risultano ammessi, ma esclusi in quanto non finanziabili, negli elenchi relativi all’assegno di cura FNA 2023 redatta dal Comune di Ercolano, oggetto dell’attuale impugnativa.
15. In via preliminare, occorre evidenziare che il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
16. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: " L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ".
17. L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili o, specificamente, con disturbi dello spettro autistico.
18. Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
19. La delibera di GRC n. 70/2024, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente proprio i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
20. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
21. Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
22. Sono pertanto infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula l’obbligo a carico del Comune di inserimento automatico dei minori tra i beneficiari in quanto affetti da autismo di livello 3 e quindi disabili gravissimi e già beneficiari dell’assegno di cura per tre annualità a valere sul FNA 2020, 2021, 2022.
23. Di converso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le singole graduatorie (predisposte in relazione alle annualità di fruizione) sono autonome; se a ciò si aggiungono le risorse limitate da distribuire, può escludersi in radice che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica, come invece, sostanzialmente dedotto dagli odierni ricorrenti.
24. Peraltro, come già delibato dalla Sezione in altre analoghe fattispecie, la disposizione contenuta nell’allegato B della d.G.R.C n. 70/2024 secondo cui “ Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario ” si riferisce esclusivamente agli obblighi posti a carico dei Comuni e dei Consorzi per accedere e quantificare annualmente le risorse necessarie, e, quindi, essendo finalizzata partitamente alla predisposizione annuale dei progetti d’Ambito, verosimilmente -e del tutto ragionevolmente - devono fare riferimento alla spesa storica con finalità di programmazione generale.
25. Il che, pertanto, non esclude la valutazione annuale delle domande dei singoli ancorché già beneficiari per le annualità precedenti e delle nuove istanze sulla base delle risorse effettivamente assegnate dalla Regione.
26. Ciò premesso, sono fondate le censure con le quali la parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni della delibera di GRC n. 70/2024 laddove, nell’indicare i criteri di priorità di ammissione al programma, stabilisce espressamente che “ è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso) (art. 6, allegato B della delibera di GRC n. 70/2024).
27. Nel definire i criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse la Regione ha, dunque, in sede di assegnazione delle agevolazioni oggetto di causa, dato innanzi tutto la priorità, rispetto alla condizione di disabilità grave, alla condizione di disabilità gravissima, da individuarsi attraverso la valutazione sociosanitaria operata dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).
28. Nell’ambito, poi, dei soggetti affetti da disabilità gravissima l’atto giuntale prevede che al fine di graduare le richieste, debbano essere considerate “le condizioni sociali ed economiche svantaggiate” della persona interessata da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso.
29. Ora, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre in sede di assegnazione la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali svantaggiate che delle condizioni economiche svantaggiate in conformità alla ratio dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.
30. Analogamente l’Avviso pubblico prevede comunque che “ è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche”.
31. Viceversa, come contestato da parte ricorrente, il Comune ha ammesso alla graduatoria i disabili gravissimi e selezionato i beneficiari dell’assegno di cura esclusivamente sulla base dell’ISEE, ancorché anche l’Avviso predisposto dall’Amministrazione prevedesse comunque la valutazione preliminare dello stato di bisogno sociale.
32. Invero, l’Amministrazione civica ha ammesso in giudizio l’omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate (cfr. la relazione versata in atti dal Comune intimato); la stessa relazione delle assistenti sociali precisa l’impossibilità di utilizzare il parametro PSOC (cd punteggio sociale) incluso nella scheda SVAMDi C, sull’assunto (non contemplato nella delibera di GRC 70/2024) secondo cui non tutti i richiedenti l’assegno di cura risultano titolari di una valutazione sociale.
33. Dunque, la palese violazione dei criteri di selezione degli ammessi al contributo come prescritti nella d.G.R.C. 74/2024 conferma i deficit istruttori degli atti gravati contestati nel ricorso introduttivo.
34. La graduatoria impugnata, invero, fondandosi esclusivamente su di un parametro economico, è stata formulata senza tenere conto della situazione concreta del richiedente e del nucleo familiare, del carico assistenziale e dell’impegno del caregiver familiare, e, quindi, dell’effettiva necessità di supporto continuativo di norma garantito anche attraverso l’assegno di cura.
35. Quanto, poi, alla contestazione della scheda DI C, si osserva, in linea generale, che la relativa valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacata solo nel caso di errori di fatto e/o nei limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà.
36. Ora, il punteggio sociale- PSOC (pari ad 1) attribuito ad entrambi i minori ritenuti “ben assistiti”, nel fotografare la situazione di effettiva assistenza nell’ambito familiare, costituisce una categoria autonoma rispetto alla misurazione del livello di stress del caregiver.
37. Nondimeno, effettivamente nella scheda DI C di entrambi i minori non risulta attribuito alcun punteggio nella Sezione n. 4.5 che misura il cd. livello di stress del caregiver, sicché sul punto la scheda risulta irragionevolmente deficitaria con effetti anche sulla valutazione finale rassegnata da ritenersi quanto meno incompleta.
38. Viceversa, non sembra affetta dai denunziati errori di valutazione la sezione 7, relativa al “Livello di bisogno assistenziale sociale”, dal momento che l’assistente sociale ha ritenuto che la persona riceve aiuto dai parenti in ragione di quanto dichiarato dagli istanti nella sezione 2 (condizioni economiche) ove si è ammesso di ricevere aiuto dai parenti non solo per le spese della vita quotidiana, ma anche per aiuto assistenziale.
39. Nei limiti complessivamente sopra individuati, pertanto, deve essere annullata la gravata graduatoria in uno agli atti connessi e consequenziali come in epigrafe indicati e la scheda DI C, fatti salvi, in sede di riedizione del potere, i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
40. E’ quindi inammissibile, all’attualità, e in ragione dei riscontrati vizi degli atti gravati, la domanda risarcitoria formulata, peraltro, solo in via subordinata.
41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di Ercolano a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AR Di AP, Presidente
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL | GL AR Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.