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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1913/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9800/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002780889000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1138/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259002780889000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 11 marzo 2025, con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 12.144,23, riferita a più carichi iscritti a ruolo.
Il ricorso è tuttavia limitato alla sola parte dell'intimazione relativa alla cartella di pagamento n.
09720150060880613000, avente quale ente impositore la Regione Lazio, concernente tassa automobilistica ex art. 17 L. n. 449/1997 per l'annualità 2012, per un importo complessivo di euro 347,07, di cui euro 14,88
a titolo di interessi di mora ed euro 25,27 per oneri di riscossione.
La suddetta cartella risulta notificata in data 16 novembre 2015.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione e della cartella presupposta, eccependo, tra l'altro,
l'intervenuta prescrizione del credito e l'erronea applicazione della normativa in materia di definizione agevolata, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha contestato le avverse deduzioni, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti della riscossione, nonché la correttezza dell'operato dell'Agente.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del
D. Lgs. 220/2023.
Il Giudice osserva che il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 09720150060880613000 è stata regolarmente notificata e che il credito tributario principale non risulta prescritto, risultando altresì legittimamente azionato mediante l'intimazione di pagamento impugnata.
Peraltro, l'ADER ha anche dimostrato la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: Preavviso di fermo n. 09780201500141776000, notificato in data 28/01/2016 con consegna a soggetti autorizzati;
Avviso di intimazione (AVI), n. 09720189065342023000, notificato in data 22/10/2018 con consegna a soggetti autorizzati;
Avviso di intimazione (AVI), n. 09720199057035987000, notificato in data 19/11/2019 con consegna a soggetti autorizzati;
Avviso di intimazione (AVI), n. 09780201900013411000, notificato in data
01/04/2020 (ex art.140 cpc); Avviso di intimazione (AVI), n. 09720239087160740000, notificato in data
20/10/2023 (consegna a mani proprie).
Non sono pertanto fondate le censure del ricorrente nella parte in cui contesta la debenza del tributo principale e degli oneri di riscossione.
Diversamente, con riferimento agli interessi di mora per euro 14,88, deve farsi riferimento all'art. 1, comma 227, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché alla Delibera della Giunta Regionale Lazio n. 44 del 31 gennaio 2023.
La disposizione invocata dispone che, limitatamente ai debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali, l'annullamento automatico opera esclusivamente in relazione alle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, e ciò solo se l'importo residuo del singolo carico, alla data del 1° gennaio 2023, sia pari o inferiore a 1.000 euro, comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi.
Di conseguenza, dalla cartella impugnata devono essere eliminati gli interessi di mora calcolati, come detto, in euro 14,88.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE TE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9800/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002780889000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1138/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259002780889000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 11 marzo 2025, con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 12.144,23, riferita a più carichi iscritti a ruolo.
Il ricorso è tuttavia limitato alla sola parte dell'intimazione relativa alla cartella di pagamento n.
09720150060880613000, avente quale ente impositore la Regione Lazio, concernente tassa automobilistica ex art. 17 L. n. 449/1997 per l'annualità 2012, per un importo complessivo di euro 347,07, di cui euro 14,88
a titolo di interessi di mora ed euro 25,27 per oneri di riscossione.
La suddetta cartella risulta notificata in data 16 novembre 2015.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione e della cartella presupposta, eccependo, tra l'altro,
l'intervenuta prescrizione del credito e l'erronea applicazione della normativa in materia di definizione agevolata, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha contestato le avverse deduzioni, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti della riscossione, nonché la correttezza dell'operato dell'Agente.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del
D. Lgs. 220/2023.
Il Giudice osserva che il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 09720150060880613000 è stata regolarmente notificata e che il credito tributario principale non risulta prescritto, risultando altresì legittimamente azionato mediante l'intimazione di pagamento impugnata.
Peraltro, l'ADER ha anche dimostrato la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: Preavviso di fermo n. 09780201500141776000, notificato in data 28/01/2016 con consegna a soggetti autorizzati;
Avviso di intimazione (AVI), n. 09720189065342023000, notificato in data 22/10/2018 con consegna a soggetti autorizzati;
Avviso di intimazione (AVI), n. 09720199057035987000, notificato in data 19/11/2019 con consegna a soggetti autorizzati;
Avviso di intimazione (AVI), n. 09780201900013411000, notificato in data
01/04/2020 (ex art.140 cpc); Avviso di intimazione (AVI), n. 09720239087160740000, notificato in data
20/10/2023 (consegna a mani proprie).
Non sono pertanto fondate le censure del ricorrente nella parte in cui contesta la debenza del tributo principale e degli oneri di riscossione.
Diversamente, con riferimento agli interessi di mora per euro 14,88, deve farsi riferimento all'art. 1, comma 227, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché alla Delibera della Giunta Regionale Lazio n. 44 del 31 gennaio 2023.
La disposizione invocata dispone che, limitatamente ai debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali, l'annullamento automatico opera esclusivamente in relazione alle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, e ciò solo se l'importo residuo del singolo carico, alla data del 1° gennaio 2023, sia pari o inferiore a 1.000 euro, comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi.
Di conseguenza, dalla cartella impugnata devono essere eliminati gli interessi di mora calcolati, come detto, in euro 14,88.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE TE