Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1913
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che il credito tributario principale non fosse prescritto, avendo l'Agente della Riscossione prodotto documentazione attestante la notifica di atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione normativa definizione agevolata

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato accolto solo parzialmente.

  • Accolto
    Interessi di mora

    Il giudice ha accolto la richiesta di eliminazione degli interessi di mora, in applicazione dell'art. 1, comma 227, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, poiché l'importo residuo del singolo carico alla data del 1° gennaio 2023 era pari o inferiore a 1.000 euro e riguardava debiti affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1913
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1913
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo