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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 12/06/2025 al n. 1307/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA ND, elettivamente domiciliato in VIA BELLALANCIA 9
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. LA ND ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. TARCHINI CP_1 C.F._2
AR RI, elettivamente domiciliata in VIA BELLALANCIA, 9
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. TARCHINI AR RI convenuta
E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza di rimessione in decisione del 20/11/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e : “1) Affidare i figli minori Parte_1 CP_1
Per_
, e in via esclusiva alla madre con residenza Persona_1 Per_3
abituale presso di lei;
2) Disporsi l'incarico ai Servizi Sociali competenti di organizzare incontri protetti padre figli;
3) Porsi a carico del ricorrente l'importo di Euro 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento per i figli minori;
4) Riconoscere alla convenuta il 100% dell'assegno unico;
5) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo, le spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sorto inizialmente come contenzioso, le parti hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che le condizioni stabilite non appaiano in contrasto con gli interessi della prole sicché vanno omologate. pagina 2 di 3 Quanto al diritto di visita del padre i genitori hanno concordato che sia dato incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di organizzare incontri protetti avendo cura i Servizi di valutare la volontà dei figli di avere questi incontri e nel caso di rifiuto ritiene il Collegio che i Servizi debbano altresì valutare le ragioni di tale rifiuto e di valutare se vi sia un margine di riavvicinamento ed eventualmente di favorirlo, pur senza forzarlo.
Le spese del presente procedimento compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Omologa le condizioni così come rassegnate dalle parti;
2) Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio di organizzare incontri protetti padre/figli avendo cura di valutare la volontà dei figli di avere questi incontri e nel caso di rifiuto di valutare le ragioni di tale rifiuto e di valutare se vi sia un margine di riavvicinamento ed eventualmente di favorirlo, pur senza forzarlo;
3) Spese compensate;
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 21/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 12/06/2025 al n. 1307/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA ND, elettivamente domiciliato in VIA BELLALANCIA 9
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. LA ND ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. TARCHINI CP_1 C.F._2
AR RI, elettivamente domiciliata in VIA BELLALANCIA, 9
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. TARCHINI AR RI convenuta
E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza di rimessione in decisione del 20/11/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e : “1) Affidare i figli minori Parte_1 CP_1
Per_
, e in via esclusiva alla madre con residenza Persona_1 Per_3
abituale presso di lei;
2) Disporsi l'incarico ai Servizi Sociali competenti di organizzare incontri protetti padre figli;
3) Porsi a carico del ricorrente l'importo di Euro 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento per i figli minori;
4) Riconoscere alla convenuta il 100% dell'assegno unico;
5) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo, le spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sorto inizialmente come contenzioso, le parti hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che le condizioni stabilite non appaiano in contrasto con gli interessi della prole sicché vanno omologate. pagina 2 di 3 Quanto al diritto di visita del padre i genitori hanno concordato che sia dato incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di organizzare incontri protetti avendo cura i Servizi di valutare la volontà dei figli di avere questi incontri e nel caso di rifiuto ritiene il Collegio che i Servizi debbano altresì valutare le ragioni di tale rifiuto e di valutare se vi sia un margine di riavvicinamento ed eventualmente di favorirlo, pur senza forzarlo.
Le spese del presente procedimento compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Omologa le condizioni così come rassegnate dalle parti;
2) Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio di organizzare incontri protetti padre/figli avendo cura di valutare la volontà dei figli di avere questi incontri e nel caso di rifiuto di valutare le ragioni di tale rifiuto e di valutare se vi sia un margine di riavvicinamento ed eventualmente di favorirlo, pur senza forzarlo;
3) Spese compensate;
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 21/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3