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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5213/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione Associazione_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1167/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M500607 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza favorevole all'associazione emessa a seguito di ricorso proposto dalla Associazione_1 avverso un avviso di accertamento per l'anno 2016, che aveva affermato la natura commerciale dell'attività dell'associazione. Con atto di appello notificato il 1° dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1167/13/23, con cui la Corte di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento n. TYX04M500607/2020 relativo all'anno d'imposta 2016, ritenendo infondate le contestazioni mosse all'Associazione_1. La Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall'Agenzia (es. affitto dei campi da gioco e mancato versamento delle quote associative) per dimostrare un'attività commerciale. È stato riconosciuto che l'associazione ha rispettato gli obblighi formali (libro soci, verbali, rendiconti, statuto, ecc.). La mancata presentazione del Modello Unico ENC non è stata ritenuta sufficiente per negare le agevolazioni fiscali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese (€2.500).
Nell'atto di appello, l'Agenzia sostiene che, in caso di omessa dichiarazione, è legittimo l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici. Pertanto ha ricalcolato il reddito dell'associazione per il 2016
(€47.165) basandosi sui dati del rendiconto economico. Chiede la riforma della sentenza e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Resisteva in giudizio l'Associazione_1 che ribadiva la nullità dell'avviso di accertamento annullato dai primo giudizi per:
- Mancata notifica del PVC.
- Assenza di delega valida alla persona che ha ricevuto il PVC.
- Carenza di motivazione dell'atto.
- Inapplicabilità della ricostruzione induttiva.
Sottolinea che l'attività è istituzionale e non commerciale, con accesso ai campi riservato ai soci.
Evidenzia che i costi sostenuti (es. affitto annuo di €48.000) superano i ricavi accertati.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato l'insussistenza di elementi concreti e probatori idonei a qualificare l'attività dell'associazione come commerciale. Le presunzioni addotte dall'Ufficio, basate su generiche affermazioni circa l'affitto dei campi da gioco e l'assenza di quote associative, non sono supportate da riscontri oggettivi né da una istruttoria adeguata.
Inoltre, l'associazione ha fornito ampia documentazione attestante la regolarità formale e sostanziale della propria attività, tra cui: libro soci, verbali, rendiconti, statuto, contratto di locazione, estratti conto bancari e fatture.
L'appello si limita a riproporre le argomentazioni già disattese in primo grado, senza formulare critiche puntuali alla motivazione della sentenza impugnata,
Il Collegio osserva che, per ricondurre alla commercialità l'ente non è sufficiente quanto sostenuto dall'Ufficio. Come noto, il regime fiscale naturale delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. Tuttavia, il legislatore tributario ha previsto la possibilità di optare per un regime agevolato, disciplinato dalla legge 398/1991 {"Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche").
Inizialmente previsto per le sole associazioni sportive dilettantistiche, il regime è stato poi esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.
Orbene la decadenza dalle agevolazioni - secondo la Suprema Corte -opera soltanto in presenza di determinati presupposti:
1. violazione del principio di democraticità : Le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano a condizione che, nello svolgimento della vita associativa, l'ente rispetti i principi di democraticità e svolga attività senza fine di lucro;
occorre dimostrare, tra l'altro, che la gestione dell'ente dia effettivamente voce ai soci.
2. mancata tracciabilità dei flussi. Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024, ha sottolineato che le Associazione_2 (Associazione_3) devono dimostrare di possedere i requisiti sostanziali tramite documentazione contabile, in particolare la tracciabilità dei pagamenti. In mancanza di tali prove, decadono dai benefici fiscali previsti dalla l. n. 398/1991.
3. Circa l'omessa presentazione del Modello Unico ENC per l'anno d'imposta 2016, tale condotta non costituisce condizione legittimante l'accertamento induttivo in quanto non si rincenvono violazoni gravi in ordine alla tenuta della contabilità. Pur tenendo una contabilità semplificata, l'associazione ha prodotto la seguente documentazione: libro soci, registro verbali consiglio direttivo, registro verbali assemblea, rendiconti economici e finanziari anni 2015, 2016 e 2017, Statuto e atto costitutivo, Mod. EAS, Contratto di locazione estratti conti bancari anni 2015, 2016 e 2017 e fatture di acquisto per gli stessi predetti anni.
4. Infondato è quanto sostenuto nelle controdeduzioni in ordine al vizio di delega.Nel caso in oggetto l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla dr. Nominativo_1, funzionario di III area . L'atto è stato firmato dal predetto funzionario giusta delega di firma n. 34 del 21.05.2021 conferita dal Direttore Provinciale pro tempore dr. Nominativo_2 (documentazione prodotta in primo grado).
Cobforme sentenza 617/23 anno d'imposta 2015 Corte di Giustizia di 1° grado di Messina Associazione_1/ Agenzia delel Entrate di Messina.
Per effetto della esistenza di orientamenti giurisprudenziali diversi, si compensano le spese fra le parti le spese di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Messina;
Conferma integralmente la sentenza n. 1167/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina;
Compensa le spese del secondo grado di giudizio
Palermo,14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5213/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione Associazione_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1167/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M500607 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza favorevole all'associazione emessa a seguito di ricorso proposto dalla Associazione_1 avverso un avviso di accertamento per l'anno 2016, che aveva affermato la natura commerciale dell'attività dell'associazione. Con atto di appello notificato il 1° dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1167/13/23, con cui la Corte di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento n. TYX04M500607/2020 relativo all'anno d'imposta 2016, ritenendo infondate le contestazioni mosse all'Associazione_1. La Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall'Agenzia (es. affitto dei campi da gioco e mancato versamento delle quote associative) per dimostrare un'attività commerciale. È stato riconosciuto che l'associazione ha rispettato gli obblighi formali (libro soci, verbali, rendiconti, statuto, ecc.). La mancata presentazione del Modello Unico ENC non è stata ritenuta sufficiente per negare le agevolazioni fiscali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese (€2.500).
Nell'atto di appello, l'Agenzia sostiene che, in caso di omessa dichiarazione, è legittimo l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici. Pertanto ha ricalcolato il reddito dell'associazione per il 2016
(€47.165) basandosi sui dati del rendiconto economico. Chiede la riforma della sentenza e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Resisteva in giudizio l'Associazione_1 che ribadiva la nullità dell'avviso di accertamento annullato dai primo giudizi per:
- Mancata notifica del PVC.
- Assenza di delega valida alla persona che ha ricevuto il PVC.
- Carenza di motivazione dell'atto.
- Inapplicabilità della ricostruzione induttiva.
Sottolinea che l'attività è istituzionale e non commerciale, con accesso ai campi riservato ai soci.
Evidenzia che i costi sostenuti (es. affitto annuo di €48.000) superano i ricavi accertati.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato l'insussistenza di elementi concreti e probatori idonei a qualificare l'attività dell'associazione come commerciale. Le presunzioni addotte dall'Ufficio, basate su generiche affermazioni circa l'affitto dei campi da gioco e l'assenza di quote associative, non sono supportate da riscontri oggettivi né da una istruttoria adeguata.
Inoltre, l'associazione ha fornito ampia documentazione attestante la regolarità formale e sostanziale della propria attività, tra cui: libro soci, verbali, rendiconti, statuto, contratto di locazione, estratti conto bancari e fatture.
L'appello si limita a riproporre le argomentazioni già disattese in primo grado, senza formulare critiche puntuali alla motivazione della sentenza impugnata,
Il Collegio osserva che, per ricondurre alla commercialità l'ente non è sufficiente quanto sostenuto dall'Ufficio. Come noto, il regime fiscale naturale delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. Tuttavia, il legislatore tributario ha previsto la possibilità di optare per un regime agevolato, disciplinato dalla legge 398/1991 {"Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche").
Inizialmente previsto per le sole associazioni sportive dilettantistiche, il regime è stato poi esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.
Orbene la decadenza dalle agevolazioni - secondo la Suprema Corte -opera soltanto in presenza di determinati presupposti:
1. violazione del principio di democraticità : Le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano a condizione che, nello svolgimento della vita associativa, l'ente rispetti i principi di democraticità e svolga attività senza fine di lucro;
occorre dimostrare, tra l'altro, che la gestione dell'ente dia effettivamente voce ai soci.
2. mancata tracciabilità dei flussi. Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024, ha sottolineato che le Associazione_2 (Associazione_3) devono dimostrare di possedere i requisiti sostanziali tramite documentazione contabile, in particolare la tracciabilità dei pagamenti. In mancanza di tali prove, decadono dai benefici fiscali previsti dalla l. n. 398/1991.
3. Circa l'omessa presentazione del Modello Unico ENC per l'anno d'imposta 2016, tale condotta non costituisce condizione legittimante l'accertamento induttivo in quanto non si rincenvono violazoni gravi in ordine alla tenuta della contabilità. Pur tenendo una contabilità semplificata, l'associazione ha prodotto la seguente documentazione: libro soci, registro verbali consiglio direttivo, registro verbali assemblea, rendiconti economici e finanziari anni 2015, 2016 e 2017, Statuto e atto costitutivo, Mod. EAS, Contratto di locazione estratti conti bancari anni 2015, 2016 e 2017 e fatture di acquisto per gli stessi predetti anni.
4. Infondato è quanto sostenuto nelle controdeduzioni in ordine al vizio di delega.Nel caso in oggetto l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla dr. Nominativo_1, funzionario di III area . L'atto è stato firmato dal predetto funzionario giusta delega di firma n. 34 del 21.05.2021 conferita dal Direttore Provinciale pro tempore dr. Nominativo_2 (documentazione prodotta in primo grado).
Cobforme sentenza 617/23 anno d'imposta 2015 Corte di Giustizia di 1° grado di Messina Associazione_1/ Agenzia delel Entrate di Messina.
Per effetto della esistenza di orientamenti giurisprudenziali diversi, si compensano le spese fra le parti le spese di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Messina;
Conferma integralmente la sentenza n. 1167/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina;
Compensa le spese del secondo grado di giudizio
Palermo,14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE