Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1990, n. 22
Articolo 45Articolo 47
Versione
4 marzo 1990
Art. 46. Uniforme di servizio armato estiva 1. L'uniforme di servizio armato estiva (S.A.E.2) e' costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi;
d) cintura di fibra blu con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) scarpe alte nere;
g) fondina.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.
3. Puo' essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore nutturne in caso di temperatura bassa l'uso della giacca a vento estiva blu.
4. Per il servizio di guardia che prevede l'armamento di reparto viene esclusa la fondina.
Entrata in vigore il 4 marzo 1990
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