Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01121/2026REG.PROV.COLL.
N. 08841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8841 del 2025, proposto da IE OR, IN OR, DO CA, LF ZO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Umberto OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VA GI, SS CO, SE Di LE, non costituiti in giudizio;
RD NO, ET UR, rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 07068/2025,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RD NO e di ET UR e di Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. RA RD e uditi per le parti l’Avvocato Abbamonte;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Avvocato OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.IE OR, IN OR, DO CA, LF ZO hanno impugnato il provvedimento della Commissione elettorale circondariale di ammissione della candidatura di RC NO (incandidabile ai sensi dell’art. 10 lett. d del d.lgs. n. 235 del 2012) alla carica di sindaco del Comune di Sorrento, in relazione alle elezioni indette per il 20 ed il 21 settembre 2020, in collegamento con le liste di candidati consiglieri comunali recanti i contrassegni “Sorrento tua” e “Energie per Sorrento”, nonché dell’ammissione delle liste di candidati consiglieri comunali recanti tali contrassegni ed indicanti come candidato alla carica di sindaco RC NO, oltre a tutti i provvedimenti conseguenti (sino alla proclamazione degli eletti). Ad avviso dei ricorrenti, dalla incandidabilità di RC NO deriva il disconoscimento alla relativa lista dei seggi consiliari assegnati alla stessa, non potendo la nullità della candidatura a sindaco restare circoscritta alla medesima, ed, in modo ancora più radicale, la tardiva dichiarazione della incandidabilità di RC NO comporta la nullità delle intere elezioni, perché la tempestiva ricusazione di tale candidato e della lista collegata avrebbe potuto incidere sui risultati elettorali (non solo sulla distribuzione dei seggi delle minoranze, ma anche sull’individuazione del candidato sindaco).
Il giudizio è stato sospeso, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio civile avente ad oggetto l’incandidabilità di RC NO, instaurato con l’impugnazione del relativo provvedimento dell’Ufficio centrale elettorale – impugnazione respinta dal giudice di primo grado, con ordinanza divenuta definitiva all’esito del rigetto dell’appello e del successivo ricorso per cassazione (sentenza della Corte di cassazione n. 18586 del 2025).
Riassunto il giudizio, con sentenza del 30 ottobre 2025, n. 7068, il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato sciolto il Consiglio comunale con d.P.R. 12 giugno 2025, depositato in giudizio da uno dei controinteressati, ed essendo stato nominato un Commissario prefettizio (“lo scioglimento del consiglio comunale con atto presidenziale determina la cessazione automatica del mandato di tutti i consiglieri comunali in carica rendendo priva di utilità pratica qualsiasi pronuncia giurisdizionale relativa alla validità della loro proclamazione, poiché gli effetti di una eventuale pronuncia non potrebbero più spiegare alcuna efficacia concreta nella sfera giuridica dei ricorrenti”: ciò in particolar modo nella fattispecie in esame “in cui lo scioglimento del consiglio è avvenuto in limine della scadenza naturale del mandato”). Nella sentenza si è precisato che la differenza ontologica dedotta dal ricorrente tra annullamento delle elezioni e commissariamento dell’ente è rilevante solo laddove i due eventi siano ipotesi alternative, non ancora verificatesi, e non nella ipotesi in cui già si è proceduto a scioglimento e commissariamento dell’ente ed in cui, pertanto, “l’eventuale annullamento delle elezioni non avrebbe alcuna ricaduta concreta ed utile, sia in ragione della persistenza del commissariamento, sia in ragione del notevole lasso di tempo decorso tra l’impugnativa e la presente decisione, determinato dallo svolgimento del giudizio civile sulla incandidabilità”.
Ai fini della determinazione della soccombenza virtuale per il regolamento delle spese, il T.a.r. ha, comunque, valutato il ricorso infondato, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione comunale e dei controinteressati e compensando le spese nei confronti dei ricorrenti incidentali. Ad avviso del giudice di primo grado, essendo avvenuta l’elezione al turno di ballottaggio, in cui si sono presentate le medesime coalizioni del primo turno, senza alcun apparentamento con le liste escluse, che avevano appunto appoggiato RC NO, ed ottenuto al primo turno 1.865 voti validi, ed avendo il candidato eletto sindaco riportato 1.903 voti in più di quello non eletto (e, cioè, un numero di voti superiore a 1.865), il risultato non sarebbe mutato anche laddove non fosse stata ammessa la candidatura di RC NO (“ciò consente di ricostruire in maniera logicamente prossima alla certezza quale sarebbe stata la volontà dell’elettorato qualora non si fosse ammesso il candidato sindaco di cui si contesta l’ammissione”). Inoltre, nella sentenza si è esclusa la possibilità di un contagio dell’incandidabilità di RC NO alle liste che lo hanno sostenuto, non solo in considerazione della possibilità del voto disgiunto, ma soprattutto alla luce del tenore letterale dell’art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2010, che limita la nullità all’elezione del soggetto incandidabile, della tassatività e tipicità delle cause di scioglimento dei consigli comunali, e del principio di conservazione, nella massima misura, degli effetti degli atti compiuti.
2. Avverso il solo capo della sentenza relativo alla soccombenza virtuale hanno proposto appello gli originari ricorrenti al fine di ottenere la vittoria di spese o, quantomeno, la loro compensazione, deducendo la violazione degli artt. 26 e 64 c.p.a., d.lgs. n. 235 del 2012, 10 e 72 T.U.E.L., d.P.R. n. 570 del 1996, 28, 32, 33 e 34 del d.P.R. n. 570 del 1996, 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, posto che le conclusioni raggiunte prescindono dalla ricostruzione di quale sarebbe stata la volontà elettorale al primo turno, laddove non fosse stato ammesso il candidato RC NO - primo turno in cui i 4 candidati alla carica di sindaco, sostenuti dalle rispettive liste, hanno riportato 4.272 voti, pari al 40,76% (SS CO), 3.896 voti, pari al 37,81% (Mario GI), 1.865, pari al 17,8% (RC NO) e 447 voti, pari al 4,27% (ES GI), per cui la partecipazione alla competizione elettorale del candidato sindaco RC NO e delle liste collegate ha influito sul risultato elettorale, avendo impedito ad uno dei due candidati ammessi al ballottaggio di raggiungere la maggioranza assoluta già al primo turno, oltre che avendo influito sulla ripartizione dei seggi in consiglio comunale. Inoltre, secondo gli appellanti, la causa di incandidabilità anteriore alla competizione elettorale incide sulla validità delle stesse operazioni elettorali, in quanto la sua omessa rilevazione da parte della Commissione elettorale determina una illegittimità, che si ripercuote su tutte le fasi successive del procedimento, oltre al contagio alla lista, stante l’inestricabile collegamento tra liste di candidati al consiglio comunale e candidato alla carica di sindaco, nonostante la possibilità del voto disgiunto nei Comuni con oltre 15.0000 abitanti.
Il Comune costituitosi ha concluso per la inammissibilità ed infondatezza dell’appello, evidenziando che solo successivamente alle elezioni la condanna definitiva di RC NO è stata inserita nel casellario giudiziale e che, quindi, prima dello svolgimento delle elezioni la sua incandidabilità non era accertabile, anche in considerazione della sua dichiarazione contraria allegata alla candidatura.
RD NO e UR ET costituitisi hanno riproposto le eccezioni formulate in primo grado ed assorbite (e, cioè, quella di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; quella di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardività) e, comunque, concluso per l’infondatezza dell’appello.
All’udienza del 29 gennaio 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. In via preliminare deve rilevarsi che le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso, formulate in primo grado e riproposte in appello da RD NO e UR ET, sono state implicitamente rigettate, atteso che la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e che tale pronuncia presuppone la riconducibilità della domanda proposta nella giurisdizione del giudice amministrativo e la sua ammissibilità. Difatti, il giudice, munito di giurisdizione, può dichiarare improcedibile solo un ricorso ammissibile. Da tale premessa consegue l’insufficienza della mera riproposizione delle eccezioni implicitamente rigettate, in quanto sarebbe stata necessaria l’impugnazione incidentale della sentenza in esame (tra le altre si rinvia a Cass., Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.).
4. L’appello è fondato.
4.1.La dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4737).
Da tale premessa deriva che la pronuncia del giudice di primo grado, come quella invocata in questa sede, è funzionale esclusivamente alla liquidazione delle spese e richiede una delibazione sommaria di merito.
4.2.La conclusione della sentenza di primo grado, secondo cui “qualora non si fosse ammesso il candidato sindaco di cui si contesta l’ammissione”, “il risultato avrebbe portato comunque all’elezione del sindaco risultato vincente”, risulta erronea, in quanto si fonda solo ed esclusivamente sui dati del ballottaggio (da cui è rimasto escluso RC NO ed in cui non vi è stato alcun apparentamento tra le liste ammesse e quelle che hanno sostenuto al primo turno RC NO) e sulla circostanza che il candidato eletto sindaco ha riportato 1.903 voti in più del rivale, mentre quelli riportati da RC NO al primo turno ammontano ad un numero inferiore e, cioè, a 1.865 voti. Contrariamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la ricostruzione ipotetica del risultato elettorale deve essere effettuata analizzando anche i risultati del primo turno elettorale, per cui, nel caso in esame, non può prescindersi dalla circostanza che RC NO ha riportato, al primo turno, un significativo numero di voti, superiore allo scarto dei voti registrato tra i due candidati più votati ed idoneo, se traslato su uno di tali concorrenti, ad evitare il ballottaggio e potenzialmente anche a rovesciare il risultato elettorale. Al contrario, non può procedersi all’esame in modo atomistico dell’esito del ballottaggio, come ha fatto il giudice di primo grado.
Del resto, l’esclusione dalla competizione elettorale del candidato RC NO avrebbe avuto ripercussioni anche sulla formazione delle liste, visto il legame inscindibile che, ai sensi degli artt. 71, comma 2, 72, comma 2, e 73, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, esiste tra la candidatura alla carica di sindaco e la presentazione di una lista (sia nella elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti sia in quella nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).
Tali considerazioni sono sufficienti ai fini dell’accoglimento dell’appello che, come evidenziato, è limitato all’accertamento della soccombenza virtuale, da effettuare in base ad una delibazione sommaria del merito.
5. In conclusione, l’appello è fondato e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente al capo delle spese, che devono essere integralmente compensate.
Difatti, sebbene non sia stato né allegato né provato che l’Ufficio elettorale fosse a conoscenza in base alla dichiarazione del candidato o ai documenti in suo possesso, della causa di incandidabilità e che, quindi, fosse in grado di accertarla ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, la effettiva sussistenza della causa di incandidabilità, l’incertezza del risultato elettorale in caso di tempestiva esclusione di RC NO, il lasso temporale intercorso, in conseguenza della durata del giudizio dinanzi al giudice ordinario, tra lo svolgimento delle elezioni e la definizione del presente giudizio, impongono la integrale compensazione delle spese di lite.
Devono essere compensate anche le spese del giudizio di appello, stante la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS IO, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
RA RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RD | SS IO |
IL SEGRETARIO