Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1121
CS
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incandidabilità RC NO

    Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario prefettizio. Ha ritenuto che qualsiasi pronuncia sulla validità delle elezioni non avrebbe più avuto efficacia concreta. Ai fini della soccombenza virtuale, ha ritenuto il ricorso infondato, sostenendo che il risultato elettorale non sarebbe mutato anche in assenza della candidatura di RC NO, dato il numero di voti ottenuto al primo turno e il risultato del ballottaggio. Ha inoltre escluso il 'contagio' dell'incandidabilità alle liste.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale e spese di lite

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo errata la valutazione del TAR sulla soccombenza virtuale. Ha affermato che l'analisi del primo turno elettorale, oltre al ballottaggio, dimostra che la candidatura di RC NO ha avuto un impatto significativo sul risultato. Ha inoltre evidenziato il legame inscindibile tra la candidatura a sindaco e la presentazione delle liste. Di conseguenza, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese, dichiarandole integralmente compensate per il primo grado e per il giudizio di appello, data la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1121
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1121
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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