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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7645 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.22065 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
Rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Persico Parte 1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte 1
difesa dall' l'avv. Pasquale Allocca, l'avv. Roberta Troiano,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Parte 2 Parte 1 e Parte 3 e hanno agito nei Con ricorso del 16 ottobre 2024
confronti della resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme €910,00 per ciascuno dei ricorrenti, per le causali di cui al presente ricorso, nonché agli interessi dalla domanda;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari
I ricorrenti dichiaravano di essere dipendenti della resistente Rilevavano, in punto di fatto, che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie includeva il minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. indennità di mensa, Cau, e solo alcune delle indennità fisse e continuative senza l'erogazione del ticket buono pasto
In diritto richiamavano la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deducendo la violazione dell' art. 7 DIRETTIVA 88/2003 del
D.LGS 66/2003 dell'art. 36 C, dell'accordo del 25.07.2012 ed infine del CCNL applicabile ratione temporis.
Alla udienza fissata e quella successiva non comparivano i ricorrenti Pt 3 e Pt 2 per cui il giudizio nei loro confronti veniva dichiarato estinto, mentre costituiva per Pt 1 un diverso procuratore che chiedeva disporsi la rinotifica del ricorso
All'esito si costituiva la resistente che plurime argomentazioni in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda.
I ricorrenti lamentano la mancata inclusione dei ticket mensa nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie.
Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti
(tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n.
90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000).
Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base della normativa comunitaria.
In particolare la Suprema Corte,( n. 13425 /2019, n. 37589/2021)ha ritenuto con orientamento condivisibile che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003,
Direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane.
L'interprete dovrà valutare, in primo luogo, "il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 1 e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma
3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile:
"(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze Per dell'8 novembre 2012, Per 2 Per 3,C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C- e
Per
-, C-12/17, punto 25). 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018,
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
Per 6, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, CP 2 e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, IA e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia,
Persona 7 e altri (punto 50), ha avuto sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C-520/06, CP 2 e altri, punto 58 nonchè).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Persona 7 e altri, punto 58, nonchè
CP 2 e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C-155/10, IA e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
"13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per_1 e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della
Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”.
Applicando nella fattispecie in esame i principi sopra riportati, ritiene chi scrive di richiamare quanto affermato da altro Giudice di questo Tribunale (Dott. Per_8 sent. 2146/2022) secondo cui "questi, a differenza dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa (vedi accordi del
16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altroconforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n.
16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n.
15629/2021)"
Né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce stipendiale "premio di produttività" e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi secondo cui il ticket mensa avrebbe assunto natura retributiva. Ciò
esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale.
Per quanto innanzi il ricorso va rigettato Lespesedel giudizio vanno integralmente compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti.
P.Q.M.
così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese del giudizio
Napoli 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.22065 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
Rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Persico Parte 1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte 1
difesa dall' l'avv. Pasquale Allocca, l'avv. Roberta Troiano,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Parte 2 Parte 1 e Parte 3 e hanno agito nei Con ricorso del 16 ottobre 2024
confronti della resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme €910,00 per ciascuno dei ricorrenti, per le causali di cui al presente ricorso, nonché agli interessi dalla domanda;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari
I ricorrenti dichiaravano di essere dipendenti della resistente Rilevavano, in punto di fatto, che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie includeva il minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. indennità di mensa, Cau, e solo alcune delle indennità fisse e continuative senza l'erogazione del ticket buono pasto
In diritto richiamavano la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deducendo la violazione dell' art. 7 DIRETTIVA 88/2003 del
D.LGS 66/2003 dell'art. 36 C, dell'accordo del 25.07.2012 ed infine del CCNL applicabile ratione temporis.
Alla udienza fissata e quella successiva non comparivano i ricorrenti Pt 3 e Pt 2 per cui il giudizio nei loro confronti veniva dichiarato estinto, mentre costituiva per Pt 1 un diverso procuratore che chiedeva disporsi la rinotifica del ricorso
All'esito si costituiva la resistente che plurime argomentazioni in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda.
I ricorrenti lamentano la mancata inclusione dei ticket mensa nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie.
Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti
(tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n.
90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000).
Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base della normativa comunitaria.
In particolare la Suprema Corte,( n. 13425 /2019, n. 37589/2021)ha ritenuto con orientamento condivisibile che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003,
Direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane.
L'interprete dovrà valutare, in primo luogo, "il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 1 e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma
3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile:
"(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze Per dell'8 novembre 2012, Per 2 Per 3,C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C- e
Per
-, C-12/17, punto 25). 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018,
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
Per 6, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, CP 2 e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, IA e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia,
Persona 7 e altri (punto 50), ha avuto sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C-520/06, CP 2 e altri, punto 58 nonchè).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Persona 7 e altri, punto 58, nonchè
CP 2 e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C-155/10, IA e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
"13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per_1 e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della
Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”.
Applicando nella fattispecie in esame i principi sopra riportati, ritiene chi scrive di richiamare quanto affermato da altro Giudice di questo Tribunale (Dott. Per_8 sent. 2146/2022) secondo cui "questi, a differenza dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa (vedi accordi del
16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altroconforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n.
16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n.
15629/2021)"
Né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce stipendiale "premio di produttività" e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi secondo cui il ticket mensa avrebbe assunto natura retributiva. Ciò
esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale.
Per quanto innanzi il ricorso va rigettato Lespesedel giudizio vanno integralmente compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti.
P.Q.M.
così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese del giudizio
Napoli 23 ottobre 2025
IL GIUDICE