Art. 4.
Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, numero 1493 , la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275 , puo' disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovra' depositare la somma che sara' determinata dalla predetta Commissione.
Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, numero 1493 , la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275 , puo' disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovra' depositare la somma che sara' determinata dalla predetta Commissione.