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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa IA NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5632/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesione personale e vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Rinaldi.
-ATTORE- contro
(C.F.: e P.I.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Landi.
-CONVENUTA- nonché contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
-CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, e deducendo che “il giorno CP_1 Controparte_2
19.04.2019, alle ore 20:15 circa, in abitato di Torremaggiore (…) mentre era intento ad attraversare la pubblica strada (lungo la via Sacco e Vanzetti, all'altezza dell'intersezione con la Via G.B. Vico), veniva incolpevolmente e violentemente investito dall'autovettura
Fiat 00L targata ET443RD, di proprietà e nell'occasione pure condotta dalla sig.ra
(assicurata per la r.c.a. presso la compagnia …”. CP_2 CP_1 Controparte_3
Pertanto, chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva dei convenuti e la loro conseguente condanna, in solido, al risarcimento integrale dei danni subiti (quantificati in €
47.780,00).
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2021, la convenuta CP_1 contestava integralmente la fondatezza della domanda, eccependo la mancanza di prova rigorosa circa l'effettiva dinamica del sinistro, la sussistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati nonché l'entità del pregiudizio patito.
Nella contumacia della convenuta , venivano concessi i termini ex art. 183, Controparte_2
co. VI, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante le prove testimoniali ammesse, nonché tramite l'espletamento di C.T.U. medico-legale, affidate al Dott. Testimone_1
.
[...]
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata all'esito della udienza celebrata il
16.10.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
* * *
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito precisati.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
2 Nelle fattispecie dedotta in lite - all'esito dell'istruttoria espletata possono ritenersi provati il coinvolgimento dell'autovettura Fiat 00L - condotta dalla , l'urto tra il Controparte_2 veicolo e il pedone e la conseguente caduta di quest'ultimo.
I testi e hanno fornito dichiarazioni Testimone_2 Testimone_3 complessivamente coerenti, compatibili con il quadro lesivo e favorevoli all'esistenza dell'impatto.
In particolare, la alla udienza del 21.09.2023, ha riferito di aver sentito un Tes_2 rumore d'impatto, essersi voltata e aver visto il marito a terra, vicino alla Fiat 00 L (“…era il 19.04.2019 mi trovavo con mio marito poiché stavamo a Torremaggiore per una commissione. Mio marito aveva appena parcheggiato l'auto su Via Sacco (…) lungo il marciapiede, e io avevo già attraversato detta strada quando ho sentito un rumore e mio marito gridare. Mi sono girata e l'ho visto a terra e vicino a lui ho visto una Fiat 00 L, non ricordo il colore;
quando mi sono girata la Fiat 00 era già ferma;
Confermo di essermi girata quando ho sentito il rumore dell'impatto tra la Fiat 00 e mio marito. Mio marito aveva l'auricolare telefonica a un solo orecchio, come di consueto essendo autista di auto-articolati; Non stava parlando al telefono…”), mentre il , alla udienza del Tes_3
07.03.2024 ha dichiarato di aver assistito direttamente all'impatto (“…il giorno dell'incidente, vero le 19.30/20.00, mi trovavo a prendere un caffè al Bar Jolly 2 che si trova in Via Sacco (…) Ho visto che a poca distanza da me, la Fiat 00 L di cui non ricordo il colore, condotta da una donna ha eseguito una manovra di inversione ad U e prestava attenzione alle macchine che provenivano dalla mia destra;
una volta eseguita la svolta ha investito il Sig. che attraversava la strada da sinistra verso destra del senso di Parte_1
marcia della Fiat 00 L, e lo colpiva nel fianco destro, così facendolo cadere a terra.
Quando mi sono avvicinato al sig. c'era una signora che non conosco ed ho chiesto Pt_1
se ci fosse bisogno di aiuto;
qualcuno ha chiamato l'ambulanza, al cui arrivo mi sono allontanato. Non mi ricordo se la conducente si sia fermata, né ricordo la sua presenza. Il
Sig. aveva un auricolare telefonico ad un solo orecchio …”. Pt_1
I testi e hanno offerto una versione diversa, secondo Testimone_4 Testimone_5 cui il pedone sarebbe caduto senza alcun impatto con il veicolo.
Tuttavia, il non ha assistito al sinistro, essendo sopraggiunto a fatto avvenuto (ud. Tes_4 del 21.09.2023: “…posso riferire che quella sera stava a casa mia e sono stato chiamato
3 telefonicamente dal marito di che mi diceva che mia cognata era stata coinvolta CP_2
in un incidente stradale per cui mi chiedeva di recarmi sul posto e tanto io ho fatto;
quando sono arrivato era già presente l'ambulanza che aveva il portellone laterale aperto e sul lettino era steso un signore che veniva visitato dal medico;
Notai che questo signore aveva un'auricolare all'orecchio sinistro, non so dire se anche all'orecchio destro, poiché non riuscivo a vedere anche da quel lato…”) e la sua deposizione risulta contraddittoria rispetto alla precedente dichiarazione resa in sede stragiudiziale alla Compagnia convenuta, circa il numero di auricolari (“…io sottoscritto guardando il Sig. ho visto distintamente che Pt_1
portava alle orecchie cuffiette auricolari…”).
La ha dichiarato che il pedone sarebbe caduto autonomamente, senza essere colpito Tes_5
(ud. del 21.09.2023: “…stavo attraversando detta via e, dal lato opposto, c'era un signore che pure attraversava la strada verso di noi;
Ricordo che questo signore aveva gli auricolari ad entrambe le orecchie. Ricordo che stava transitando la Fiat 00 della sig.ra
, di colore nero, e proprio in quel momento il signore è caduto a terra senza che CP_2 venisse colpito da detta auto;
Preciso che prima di cadere io ho anche segnalato al signore
l'arrivo dell'auto ma questi non mi ha sentito;
La Fiat 00 si è arrestata per consentire
l'attraversamento della strada al signore e ricordo conducente suonò anche il clacson;
Confermo che non c'è stato alcun impatto tra il pedone e la Fiat 00…”).
Tale dichiarazione - seppur coerente con quanto riportato alla Compagnia in sede stragiudiziale (dichiarazione dell'11.06.2019: “…posso dichiarare che il sig. Pt_1 attraversava velocemente la strada con le cuffie del cellulare all'orecchio non sentendo affatto il claxon dell'auto della sig.ra che sopraggiungeva con molta lentezza CP_2
quindi in tempo per frenare l'autovettura, infatti il sig. non ha avuto nessun impatto Pt_1 con l'auto perché egli stesso aveva già attraversato la strada perdendo l'equilibrio e cadendo a sua volta sul marciapiede alla destra dell'auto senza essersi fatto nulla…”) - non può ritenersi pienamente attendibile, in quanto la descrizione di un'auto “ferma per far passare il pedone” che nello stesso istante suona il clacson è priva di logica e non supportata da alcun altro elemento.
In detto contesto, pur riconoscendo che le deposizioni della introducono un Tes_5
margine di incertezza circa la precisa intensità e modalità dell'urto, l'istruttoria complessiva valutata consente di affermare che un impatto vi sia stato.
4 Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2054, comma 1, c.c., secondo cui il conducente del veicolo è presunto responsabile dei danni cagionati dalla circolazione, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
Tale prova liberatoria non è stata fornita: la conducente ha eseguito una manovra di inversione senza avvistare correttamente il pedone, né risultano adottate manovre di emergenza idonee ad evitare il sinistro. Tuttavia, la circostanza - pacificamente accertata - che lo stesso indossasse un auricolare riducendo la propria capacità di percezione acustica, impongono di riconoscere una condotta non pienamente diligente anche da parte dell'attore.
Alla luce del quadro probatorio complessivo appare equo determinare il concorso del pedone nella misura del 50%.
Quanto alla quantificazione del danno, le conclusioni della CTU medico-legale, redatte dal
Dott. , sono logiche, coerenti e prive di vizi, essendo basate su Testimone_1
un'analisi dettagliata della documentazione sanitaria e su esame clinico diretto.
Nello specifico, il Dott. ha accertato che: “…POSTUMI COMPLESSIVI Postumi Per_1 medici complessivi residui, applicato il criterio a scalare della metodica medico legale:
PARI AL 12% D'INVALIDITÀ PERMANENTE INTESA COME DANNO BIOLOGICO.
PIÙ UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELLA MISURA DEL 5%
SPESE CONGRUE.
INABILITA' TEMPORANEA
In considerazione di quanto sopra esposto, la durata della malattia, valutabile da un punto di vista medico-legale, ha comportato una inabilità temporanea, così suddivisa:
- 15 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 60 giorni di inabilità temporanea parziale in misura del 50% .
- 30 giorni di inabilità temporanea minima in misura del 25% ....”.
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (59 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso è pari ad € 24.298,00 mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 6.037,50 per un importo complessivo di € 30.335,50.
5 La somma de qua non va aumentata/personalizzata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con il predetto importo.
Pertanto, al credito risarcitorio, come sopra determinato, già liquidato all'attualità, va aggiunto l'importo di €
5.060,00 per le spese mediche sostenute, documentate e ritenute congrue, per un totale di €
35.395,50.
Ciò posto, va disattesa la ulteriore richiesta di danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa.
A tal proposito, mette conto precisare che il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis: Cass. n. 2003/2014; Cass. n. 25634/2013). La Suprema Corte sul punto ha però affermato il condivisibile principio secondo cui “…il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito…” (Cass. n. 15737/2018).
Ne consegue che gravava sull'attore, alla luce del principio di diritto sopra richiamato,
l'onere di documentare in modo puntuale ed efficace una concreta contrazione del proprio reddito, quale effetto diretto dell'incapacità lavorativa derivante dal sinistro.
6 Nel caso di specie, l'attore non ha assolto a tale onere probatorio - di conseguenza, la domanda risarcitoria relativa a questa specifica voce di danno patrimoniale deve essere respinta.
Resta - da ultimo - da esaminare la richiesta della convenuta di detrarre dall'importo CP_1 liquidato la somma di € 10.138,29, che l'INPS avrebbe corrisposto al . Pt_1
Come è noto, attraverso il meccanismo della surroga (o della rivalsa) nel credito risarcitorio da parte dell'Ente assicuratore o previdenziale, il legislatore ristabilisce l'equilibrio patrimoniale tra i soggetti coinvolti nella vicenda giuridica, scaricando definitivamente e integralmente il peso economico del fatto illecito sul suo autore o sul soggetto responsabile.
In altri termini, l'operatività dell'art. 1916 c.c. “…consente di fatto una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, l'assicuratore sociale è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore…” (Cass, sez. 6-3, ordinanza 3296/2018; Cass. 17966/2021).
Nel caso in esame, la convenuta ha prodotto esclusivamente la diffida INPS, ma non la prova del pagamento delle prestazioni a favore dell'attore, né alcuna quietanza o certificazione attestante l'intervenuto esborso.
Tale documentazione, allo stato, non consente di procedere alla detrazione richiesta.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'ammontare effettivamente spettante a titolo di risarcimento dei danni è pari a 17.697,75.
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi
7 previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della società convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate ai c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
nonché contro (C.F.: ) - reietta ogni Controparte_2 C.F._2 contraria istanza, così decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui alla motivazione e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 CP_2
- in solido - al pagamento, in favore di della somma complessiva
[...] Parte_1
di € 17.697,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
- in solido - al pagamento, in favore dei procuratori costituiti di parte Controparte_2
attrice, dichiaratisi antistatari, delle spese processuali liquidate in complessivi € €
5.077,00 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della società convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia data dep.tel.
Il Giudice
8 IA NI
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