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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1180/2024 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellati
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 13,05 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. Monica De Feo in sostituzione per delega orale dell'avv. Parte_1
SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
precisa che il ha già versato a controparte quanto previsto dalla sentenza di I grado;
Pt_1 Per l'avv. Gabriele Corinaldesi in sostituzione per delega orale dell'avv. RIGHI Controparte_1
ROBERTO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
e conferma l'esecuzione della sentenza di I grado da parte del Pt_1 si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti ed insistendo nelle rispettive posizioni e richieste. Si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese di lite del grado.
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 1180/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 27.02.2025, e promossa da:
(C.F. in persona dell'Avv. Daniele Silvetti, in qualità di Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore del rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sgrignuoli Parte_1
dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV
Maggio n.
1 - giusta delibera di G.M. n. 90 del 21.02.2024 e delega allegata all'atto di citazione Pt_1
in appello depositato telematicamente in data 05/03/2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 17/F, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Righi, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Pesaro, Via degli Abeti n. 28 giusta procura del 9.03.21 allegata all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 296/2023 emessa dal Giudice di Pace di emessa in data Pt_1
17.07.2023, pubblicata in data 01.08.2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1666/2021 e non notificata;
domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 c.c.”
pagina 2 di 22 CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 27/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27/05/2021, CP_1
citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: - accertare e/o
dichiarare accertata la verificazione del sinistro di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare il
[...]
nella persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni fisici e materiali patiti dall'attore e Parte_1
determinati, per i motivi esposti in narrativa, in € 4.998,91 o a quella diversa somma che dovesse risultare in
corso di causa ed a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ad ogni
modo da contenersi nella competenza per valore dell'adita autorità giudiziaria. Con vittoria di spese e
competenze legali del presente giudizio oltre rimborso forfettario, spese generali 15%” (conclusioni rassegnate a pag.
4 -5 dell'atto di citazione;
nelle conclusioni formulate all'udienza del 4.11.2022 l'attore formulava le medesime conclusioni, chiedendo però la somma di € 4.818,85 oltre alle spese di CTU e
CTP; cfr. comparsa conclusionale depositata all'udienza del 4.11.2022 presente nel fascicolo di primo grado).
Nell'atto di citazione la difesa attorea, in sintesi e per quanto d'interesse, premetteva che:
- in data 09.07.2019 alle ore 6:50 circa, alla guida del motociclo di sua proprietà Honda CP_1
PCX targato DW10889, stava percorrendo Via Flaminia in quando, giunto all'altezza del Pt_1
civico n. 220, a causa della presenza di anomalie e disconnessioni sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra;
- al sinistro assisteva un testimone, ; Testimone_1
- la Polizia Municipale di intervenuta sul posto redigeva apposito verbale;
Pt_1
- la responsabilità del sinistro nella misura del 50% era da ricondursi al ai sensi Parte_1
dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. (cfr. atto di citazione di primo grado);
- i danni fisici e le spese mediche riportate dall'attore (pari ad E. 8.558,00) e i danni materiali subiti dal motociclo (pari ad E. 1439,83) andavano decurtati del 50% (in considerazione di un concorso quanto meno paritario di colpa) e quindi chiedeva la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di E. 4.9998,91 (pari alla metà del danno complessivo). pagina 3 di 22 Direttamente alla prima udienza del 3.09.2021 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il in persona del Sindaco pro tempore, contestando la domanda attorea Parte_1
in punto di an e di quantum, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto (conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
La difesa del convenuto, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva che: Pt_1
- la ipotetica responsabilità della convenuta andava inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c.;
- l'attore non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda;
- gli agenti di Polizia Locale erano sopraggiunti sul posto a seguito del fatto, per cui non avevano una conoscenza diretta delle modalità del fatto;
- dalla documentazione fotografica che gli agenti di PG aveva raccolto in relazione allo stato della strada, la disconnessione era visibile e percepibile anche a distanza;
- l'attore si era attribuito la responsabilità al 50% della propria caduta perché aveva valutato che era in condizione di percepire quello stato (alle ore 6:50 del mese di luglio il sole era sorto e l'ambiente era illuminato dai raggi del sole) e avrebbe potuto evitare l'avvallamento, in quanto in quel tratto la strada era a due carreggiate, suddivise da due corsie per senso di marcia per cui egli si poteva spostare sulla sinistra pur rimanendo nella stessa corsia di pertinenza oppure poteva spostarsi sulla corsia adiacente ed evitare l'avvallamento senza esporsi ad alcun rischio, sia perché procedeva ad una andatura che non gli aveva consentito il pieno controllo della moto;
- alla luce di queste considerazioni, la responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita per intero al conducente della moto;
- contestava anche il quantum richiesto (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 3/09/2021 venivano richiesti e concessi i termini ex art. 320 c.p.c. e alla successiva udienza del 25/10/2021 il Giudice di Pace ammetteva la prova per testi chiesta dall'attore e dal convenuto, rinviando per l'espletamento del mezzo istruttorio all'udienza del 24/01/2022,
autorizzava il a acquisire le informazioni presso gli Istituti previdenziali e si riservava Pt_1
all'esito della prova testimoniale di decidere sulla richiesta di CTU medico legale avanzata dall'attore.
All'udienza del 24/01/2022 si procedeva all'escussione dei testimoni , legale rappresentante Tes_2
della Tarsi Center Motor s.n.c., , , Assistente di Polizia Municipale Testimone_3 Testimone_4
di all'udienza del 4/04/2022 venivano escussi i testimoni Pt_1 Testimone_5 Tes_6
pagina 4 di 22 Agente Polizia Municipale di e, all'esito, il Giudice di Pace ammetteva la CTU medico Tes_7 Pt_1
– legale chiesta da parte attrice, nominando CTU la dott.ssa Persona_1
Il CTU nominato, prestato il giuramento di rito all'udienza del 2.05.2022, veniva chiamato a rispondere al quesito di cui al verbale d'udienza del 2.05.2022.
Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 22.07.2022.
All'udienza del 16.09.2022 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il
Giudice rinviava per la discussione al 04.11.2022, autorizzando il deposito di memorie conclusionali all'udienza.
All'udienza del 4.11.2022 le parti depositavano comparse conclusionali e la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 20.03.2023 il Giudice di Pace rimetteva la causa in istruttoria per il tentativo di conciliazione e la comparizione delle parti, fissando l'udienza del 24.03.2023, all'esito (negativo) della quale le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate all'udienza del 4.11.2022 e il Giudice di
Pace tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 296/2023 pubblicata in data 01/08/2023, non notificata, il Giudice di Pace di Ancona
accoglieva la domanda attorea, condannando il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore quantificati in € 5.000,00, oltre CP_1
alla refusione delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 1.265,00 oltre accessori, con spese di CTU a carico del convenuto (cfr. dispositivo della sentenza in atti). Pt_1
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace, dopo aver delineato i principi espressi dalla
Suprema Corte in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in merito al caso di specie affermava che:
- “la domanda merita accoglimento.
- Il teste di parte attorea escusso all'udienza del 24.01.22 così riferiva: “ ….. il 09.07.19 Testimone_3
alle ore 6:50 percorrevo la via Flaminia di ed ho visto uno scooter cadere in quanto l'asfalto era Pt_1
disconnesso ed a causa del manto stradale rovinato perdeva il controllo del motociclo cadendo a terra il tutto
iniziava dal punto contrassegnato con la x sulla foto che la S.V. mi mostra, io ho prestato soccorso ed era
abbastanza ferito ho chiamato l'ambulanza che è intervenuta, confermo integralmente la dichiarazione a mia
firma rilasciato al perito assicurativo, anche il motorino risultava danneggiato”; stessa dichiarazione veniva
rilasciata nell'immediatezza anche alla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro.
pagina 5 di 22 - Avendo in tal modo l'attore dimostrato il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la
cosa in custodia, nel mentre il nulla ha dimostrato in merito al caso fortuito e/ o insidia e Pt_1
trabocchetto. (…)”
- In relazione alla determinazione del quantum, il Giudice di Pace riconosceva la somma di € 1.355,41
comprensiva di iva per quanto attiene il danno al motociclo, pari alla stima del perito di parte convenuta prodotta dal e confermata dal perito all'udienza del Testimone_5 Pt_1
4.04.2022 quando veniva sentito come teste;
- il danno biologico permanente veniva liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2009, sulla scorta della CTU;
- a titolo di danno biologico da invalidità permanente riconosceva € 2.370,00, mentre a titolo di invalidità temporanea veniva liquidato l'importo di € 2.315,25, per complessivi €. 4.685,25.
- Veniva poi liquidata un'ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato, c.d.
danno morale, quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare;
la ulteriore personalizzazione veniva motivata con riferimento al caso specifico, tenuto conto della gravità della colpa, dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell'invalidità temporanea;
a tale titolo veniva liquidata la somma di €. 937,05.
- Venivano poi riconosciuti i danni materiali conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata aveva dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subìte, pari a € 350,00.
- Concludeva affermando: “Le somme dovute complessivamente sono le seguenti: A) Danno liquidato al 09-
07-2019 (c.d. "aestimatio"): € 5.972,30 B1) Interessi maturati al 15-07-2023: € 695,99 Importo totale dovuto al
15-07-2023 (c.d. "taxatio"): € 6.668,29 Avendo versato l all'attore la somma di € 1.212,12 a titolo di CP_2
malattia detta somma va detratta e, pertanto va riconosciuta la somma di € 5.456,17. Avendo il CP_1
limitato il risarcimento nei limiti della competenza per valore del giudice di pace il va Parte_1
condannato sia per i danni materiali che per le lesioni patite nella complessiva somma di € 5.000,00” (cfr.
motivazione pagg.
6-11 sentenza in atti).
Con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27/02/2024, il Parte_1
ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali
[...]
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, -In via principale e in rito: annullare,
revocare ovvero riformare la sentenza n. 296/2023 del Giudice di Pace di resa nel giudizio R.G. n. Pt_1
1666/2021, pubblicata in data 1.8.2023 e non notificata e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda pagina 6 di 22 svolta dal Sig. contro il per tutte le ragioni congiuntamente e/o CP_1 Parte_1
alternativamente enunciate con i motivi di appello;
-In via subordinata e in rito: nella denegata ipotesi di non
accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale, riformare la sentenza n. 296/2023 del Giudice di
Pace di resa nel giudizio R.G. n. 1666/2021, pubblicata in data 1.8.2023 e non notificata, con riduzione Pt_1
della richiesta di risarcimento avanzata dal Sig. in ragione della preponderante responsabilità del CP_1
medesimo nella causazione del sinistro.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del Sig.
[...]
alla restituzione delle somme incamerate in virtù della sentenza n.296/2023 – rg n.1666/21 Giudice di CP_1
Pace di (conclusioni rassegnate a pag. 13 atto di citazione in appello). Pt_1
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c. mancanza di prova del nesso causale e
l'evidente quanto inescusabile condotta del danneggiato di per sé idonea ad interromperlo, ovvero a porsi
quale concorso di colpa”.
Con il primo motivo di appello, la difesa del afferma che il Giudice di Parte_1
prime cure aveva ritenuto accertata la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore,
basandosi unicamente sulla dichiarazione del testimone ed in assenza di rilievo fotografico o di conferme da parte degli Agenti della Polizia Municipale intervenuti, circa l'esatto punto di caduta del motociclo.
Inoltre, il danneggiato non aveva assolto all'onere di provare, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia - di per sé statica ed inerte - ed il danno, ossia di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere molto probabile, se non evitabile il danno. Il Giudice di primo grado aveva quindi erroneamente accordato “de plano” il risarcimento, avendo omesso qualsiasi valutazione in merito al comportamento negligente e imprudente tenuto dal danneggiato e allo stato dei luoghi, posto che l'escoriazione del manto stradale era ben visibile anche a distanza. Nel caso di specie, ad avviso della difesa del appellante, non era Pt_1
configurabile una responsabilità di custodia in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pt_1
2) Con il secondo motivo di appello, la difesa del contestava anche in punto di quantum Pt_1
la sentenza impugnata e ne veniva quindi chiesta la riforma.
pagina 7 di 22 Il Giudice di primo grado, nel calcolo del danno biologico, aveva erroneamente preso a riferimento i criteri tabellari utilizzati dal Tribunale di Milano 2009, riconoscendo altresì a l'ulteriore CP_1
danno morale, neppure specificatamente richiesto dallo stesso e senza motivare tale riconoscimento.
Il Giudice di primo grado aveva quindi errato nel quantificare il danno biologico perché, essendosi il danno verificato nel 2019, avrebbe potuto prendere come riferimento le tabelle del Tribunale di
Milano 2019-2021 che, tenendo conto del più recente indirizzo giurisprudenziale, non hanno più
previsto l'incorporazione del danno c.d. “morale” per il cui riconoscimento devono ricorrere specifici ed autonomi presupposti, non sussistenti nel caso di specie. Applicando le Tabelle Milanesi vigenti al momento del sinistro, alla luce della quantificazione elaborata dal CTU nell'espletata perizia in primo grado, l'eventuale (e contestato) danno occorso a poteva essere quantificato secondo la difesa CP_1
dell'appellante in € 3.181,99 comprensivo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea e di spese mediche.
La suddetta quantificazione andava decurtata del 50% stante la stessa diminuzione conteggiata nel proprio atto di citazione dall'attore che aveva ritenuto sussistente una concorsualità quantomeno paritaria del nella causazione dell'evento e andava decurtata altresì dell'indennità di CP_1
malattia già percepita dall' ammontante ad € 1.212,12 (indennità la cui erogazione è stata già CP_2
accertata in primo grado e di cui si è tenuto conto anche nella sentenza impugnata).
Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente da accordarsi al CP_1
non avrebbe dovuto in ogni caso superare i 378,87 €, oltre eventuali rivalutazioni ed interessi da calcolarsi alla data del soddisfo, superando le affermazioni del Giudice di Pace in merito al calcolo di tali accessori, che la difesa dell'appellante contestava. A tale voce di danno avrebbe potuto sommarsi il danno al veicolo valutato in € 1.110,99 (l'IVA non era dovuta perché la riparazione non era stata provata). Così in totale si sarebbero potuti riconoscere a totali € 1.489,86 in luogo dei € 5.000 CP_1
accordati in sentenza (cfr. atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.05.2024 si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: CP_1
- rigettare l'appello siccome infondato;
- confermare il ristoro previsto nella sentenza impugnata ed ogni statuizione ivi contenuta;
- con vittoria di competenze legali, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori di legge”
(conclusioni rassegnate a pag.
9-10 della comparsa in appello).
pagina 8 di 22 Alla prima udienza del 13.06.2024 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 27.02.2025.
In assenza di ulteriore attività si è quindi giunti all'odierna udienza del 27.02.2025.
Orbene, ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che il primo motivo di appello proposto dal sia fondato e come Parte_1
tale vada accolto con conseguente riforma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rammentato in diritto che:
- la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, che custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n.
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
- Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11096).
- Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così
come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che -giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità- in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651). pagina 9 di 22 Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé
indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c.,
l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v. Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass. 9/6/2016, n. 11802;
Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè
dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto-
art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
- Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti,
agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
- Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato pagina 10 di 22 prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651; cfr. di recente anche in motivazione Cass. 2021 n. 6826 nella quale la S.C. ribadisce che “è consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass.,
18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass.,
5/5/2020, n. 8466).
- Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto,
e in particolare dell'anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche
(v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già
Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c.
per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1 co., c.c., cfr. Cass.,
3/12/2002, n. 17152; Cass., 1°/1/2004, n. 19653).
- Nella nozione di caso fortuito può rientrare, infatti, anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in pagina 11 di 22 concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06; Cass. S.U. 2022 n. 20943).
- Infatti, sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., sia in quello ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10); ne consegue che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011;
Cass. n. 15383/06; Cass. 2024 n. 2376 e Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del
merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di
danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al
custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”,
fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del
danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del
parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo,
nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così,
nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento
assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo
massimo consesso”; il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (cfr.
Cass., sez. III, n. 2376/2024).
- L'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì
da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
- Pertanto, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata pagina 12 di 22 attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; Cass. civ., n. 724 del 2022; Cass. sez.
III, n. 21675/2023).
- il pacifico principio è stato di nuovo confermato, di recente, da Cass. civ., sez. III, ord. n. 12676 del
9/05/2024, secondo cui: “con specifico riferimento alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., le Sezioni
Unite di questa Corte – pronuncia n. 20943 del 30/06/2022- hanno enunciato i seguenti principi di diritto(…): -
il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella
produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa
dell'art. 1227, 1°comma, cod. civ.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
- sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente
scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei
fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la
condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.),
con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale,
sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991),
intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente
imprevenibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente
sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano pagina 13 di 22 causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il
danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., atteso che quegli stessi
comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo
degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
Va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato)
si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera
occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa,
talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di
efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché,
senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato. E' altresì
opportuno osservare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei
fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto
giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, 1° comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o
concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, cfr. Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come
caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del
custode (Cass. 27/04/2023, n. 11152)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 12676/2024, Pres. Travaglino).
- Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere dunque integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (come il dissesto di una strada) - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa - impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051
c.c. (Cass. Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
- Ne deriva che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta,
il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cass. civile sez. VI, 18/02/2014, n. 3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile,
rispetto alla quale il pedone avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass., 20/01/2014, n. 999;
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833; Cass. civ., sez. VI, 14/06/2016, n. 12174; Cass., sez. pagina 14 di 22 VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. in senso analogo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013: nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
cfr. in senso conforme Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017, che- in applicazione del richiamato principio – ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
- Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il caso fortuito può
essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con
affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera
occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la
determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente" (cfr. Cass.
sez. III, 19/04/2018, n. 9640; Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2482/2018).
- Al riguardo si specifica anche che “il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. […], quando è rappresentato dalla
condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre
che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di
ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. sez. III,
19/04/2018, n. 9640), potendo quindi “prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità
ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario
quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. civile, sez. III,
13/03/2018, n. 6034; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017: nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; cfr. Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, n. 1064, la quale ha
CP_ escluso la responsabilità dell' custode per i danni occorsi ad una persona scivolata su una lastra di ghiaccio, in quanto la situazione di pericolosità determinata dalla lastra era, per le circostanze di pagina 15 di 22 tempo e di luogo, sicuramente visibile;
cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11753: nella specie
è stata esclusa la responsabilità dell'Ente gestore nell'ipotesi di sinistro su strada accidentata in quanto sia emersa una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si era verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la ragione esclusiva del fatto dannoso, cfr. Cass. civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente custode per i danni occorsi ad una donna, caduta dopo essere inciampata in una pietra, in quanto era emerso in corso di causa che l'esistenza della pietra sconnessa sul manto stradale era perfettamente visibile,
anche in considerazione dell'ora diurna in cui era avvenuta la caduta, ed inoltre l'attrice, in considerazione dei problemi di equilibrio dei quali soffriva a causa di una rigidità delle articolazioni,
avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la caduta;
cfr. Cass. Cassazione civile,
sez. VI, 18/01/2017, n. 1231, la quale ha escluso, nella specie, la responsabilità del custode per i danni occorsi ad un uomo inciampato su un gradino di una scala ben illuminata e dotata di corrimano;
cfr.
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2016, n. 15718, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per l'infortunio occorso al danneggiato, inciampato a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia ed attorcigliato su se stesso presente all'interno di una struttura sportiva, atteso che, in corso di causa, era emerso che la vittima non aveva posto la dovuta attenzione, tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Ancora, Cass. n. 14228 del 23/05/2023, con cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime: “le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano
pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. (…), passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo
comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza,
avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del
sedime. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili
al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né
comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod.
pagina 16 di 22 civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata,
con esclusione di ulteriori fattori causali”).
Orbene alla luce delle coordinate giuridiche sopra esposte, venendo al caso in esame, deve ritenersi che la causazione del sinistro sia riconducibile a colpa esclusiva di con esclusione della CP_1
responsabilità del ex art. 2051 c.c., per le ragioni che seguono. Pt_1
Dalla documentazione depositata e dalla istruttoria esperita in primo grado risulta accertato che, in data 09.07.2019, alle ore 6:50, mentre percorreva via Flaminia in a bordo del CP_1 Pt_1
motociclo di sua proprietà Honda PCX targato DW10889, in prossimità del civico 220, cadeva a terra,
procurandosi danni fisici e danni materiali al veicolo.
Lo stato dei luoghi è documentalmente dimostrato dalla relazione degli Agenti della Polizia
Municipale di intervenuti sul posto a seguito del sinistro, e dalla documentazione fotografica Pt_1
allegata alla stessa (cfr. doc. n. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado: relazione di servizio Polizia Municipale e fotografie). Pt_1
In particolare, l'agente , nella relazione di incidente stradale faceva presente che: “(…) Testimone_4
la Via Flaminia, nel tratto interessato dal sinistro, ovvero nella corsia di marcia con direzione Falconara –
centro, nei pressi del “bypass”, è classificata come strada urbana con due carreggiate, suddivise da due Pt_1
corsie per senso di marcia. La segnaletica apposta è: - del tipo orizzontale con doppia linea continua posta alla
mezzeria e continua ai margini della carreggiata;
le due corsie sono separate da linea discontinua. – del tipo
verticale con l'apposizione del limite di velocità di 70 Km/h. Giova precisare che il tratto di strada interessata dal
sinistro precede un cantiere stradale con segnaletica mobile con limite di velocità di 30 Km orari, divieto di
sorpasso e restringimento di carreggiata. Al momento dell'accertamento per il rilievo del sinistro tale località si
presentava con il fondo stradale asfaltato asciutto, la visibilità buona con le condizioni atmosferiche serene. Si
precisa che il manto stradale in questione presenta molteplici anomalie e sconnessioni. Al suolo, asciutto, non
erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A. Giova precisare che il veicolo A è munito
di dispositivo antibloccaggio ruote” (cfr. relazione sub doc. n. 2 all.to comparsa di primo grado).
Risulta acclarato -quindi- che lo stato dei luoghi era illuminato da luce naturale, posto che il sinistro si
è verificato alle ore 6:50 del mese di luglio, in particolare del 9.07.2019, e quindi quando, per fatto notorio, esiste piena luce naturale.
Come sottolineato dall'agente, la visibilità era buona con condizioni atmosferiche serene.
Dalla relazione di incidente stradale risulta la presenza di molteplici anomalie e sconnessioni del manto stradale. pagina 17 di 22 Tale sconnessione è ampia e ben visibile, come si evince dal fascicolo fotografico allegato alla relazione.
Dal verbale di dichiarazioni spontanee rese dall'attore e allegato alla relazione di CP_1
incidente, lo stesso ha dichiarato: “percorrevo la Via Flaminia come ogni giorno per andare al lavoro presso il
cantiere navale, proveniente da Falconara e diretto appunto al cantiere, quando all'altezza del civico 220 (Fiat
Bartoletti) per evitare una buca ho incappato in un'altra cadendo a terra (…) ”.
Quindi l'attore ben conosceva lo stato dei luoghi e la disconnessione del manto stradale,
attraversandolo ogni giorno per recarsi al lavoro.
Tra l'altro, la zona era interessata da un cantiere, per cui era presente anche cartello stradale con limite di velocità di 30 Km orari.
Il testimone oculare di parte attrice , nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del Testimone_3
fatto agli agenti di Polizia, è stato generico: “Percorrevo Via Flaminia, proveniente da Falconara e diretto ad
quando giunto in prossimità del civico 220 (Fiat Bartoletti), lo scooter che mi precedeva ha preso un Pt_1
avallamento presente sulla sede stradale, al centro della corsia, con direzione Lo scooter ha iniziato a Pt_1
sbandare e dopo 10-15 metri è caduto a terra con la sua parte laterale sinistra (…)”.
Non è stato in grado di riferire il punto esatto della caduta.
Lo stesso , escusso come teste di parte attrice all'udienza del 24.01.2022, ha Testimone_3
dichiarato: “si è vero che il 9.07.2019 alle ore 6:50 percorrevo la Via Flaminia di e ho visto uno scooter Pt_1
cadere in quanto l'asfalto era disconnesso ed a causa del manto stradale rovinato perdeva il controllo del
motociclo cadendo a terra;
il tutto iniziava dal punto contrassegnato con la x sulla foto che la S.V. mi mostra, io
ho prestato soccorso ed era abbastanza ferito ho chiamato l'ambulanza che è intervenuta;
confermo integralmente
la dichiarazione a mia firma rilasciata al perito assicurativo, anche il motorino risultava danneggiato”(cfr.
verbale udienza 24.01.2022).
Orbene -nel caso di specie- la dichiarazione del testimone è generica posto che la fotografia mostrata al teste in sede di udienza e allegata alla memoria ex art. 320 c.p.c. dell'attore (depositata all'udienza del
25.10.2021 e presente nel solo fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado) non consente di individuare l'esatto punto di caduta del motociclo (a riguardo si evidenzia altresì che dalla fotografia raffigurante lo stato dei luoghi depositata dall'attore in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. alla udienza del
25/10/2021 presente nel fascicolo cartaceo, al margine della sede stradale si vede una staccionata,
mentre le fotografie allegate al rapporto dell'agente di Polizia Stradale ritraggono un muro a bordo della sede stradale;
cfr. fotografie allegate al rapporto: doc. n. 2 all.to comparsa cit. Quindi la foto pagina 18 di 22 depositata in data 25/10/2021 – priva di data- non sembra corrispondere allo stato dei luoghi emergente dalle foto allegate al verbale di PG.).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova -
gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le lesioni subite da una Pt_1
bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto) (cfr. Cass, sez. III, ord. n. 33129 del 18/12/2024).
L'agente di Polizia , escussa come testimone all'udienza del 24.01.2022, ha confermato Testimone_4
integralmente il verbale redatto e ha anche affermato che, sub. cap. 3 della memoria ex art. 320 c.p.c.
del convenuto, quando lei e il collega erano intervenuti sul posto Pt_1 Testimone_8
dell'incidente avevano potuto constatare che il motociclo era stato spostato (come confermato anche da nelle dichiarazioni rese agli agenti: “(..) ho rialzato lo scooter per non lasciarlo in Testimone_3
mezzo alla strada a creare pericolo e/o intralcio e lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Torrette di (..)). Pt_1
La testimone ha poi affermato sub cap. 6 della memoria ex art. 320 c.p.c. del Testimone_4 Pt_1
convenuto: “nulla posso dire ove si è verificato il sinistro se prima del cartello mobile del cantiere con il limite
di velocità di 30 Km /h o dopo tale limite, confermo la fotografia allegata al rapporto”; rispondendo sub. cap. 8
confermava poi che il manto stradale prima del cartello del limite di 30 Km/h era dissestato come dal rilievo fotografico (cfr. verbale udienza 24.01.2022).
Anche il teste agente di Polizia intervenuto sul posto del sinistro, escusso come Testimone_8
testimone all'udienza del 4.04.2022, confermava integralmente il verbale di intervento del sinistro stradale e affermava di non poter dire nulla in merito al punto dove si era verificata la caduta (cfr.
verbale udienza 4.04.2022).
La considerazione comparata delle superiori risultanze fa ritenere – in accoglimento del primo motivo di appello e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace in primo grado, che quindi non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame dei principi di diritto sopra diffusamente richiamati,
come correttamente censurato dal - riconducibile la causazione del sinistro in via Parte_1
esclusiva a difetto di attenzione e di prudenza da parte di CP_1
pagina 19 di 22 La perfetta illuminazione naturale dello stato dei luoghi, unitamente alle caratteristiche della evidente disconnessione del manto stradale – di dimensioni ampie – rendevano assolutamente visibile l'insidia e pertanto il danneggiato avrebbe dovuto usare tutte le cautele del caso (come ad esempio semplicemente evitarle spostandosi nella carreggiata con manovra assolutamente possibile e non rischiosa).
Il dissesto della strada, inoltre, oltre che visibile a distanza, come dimostrato dalle fotografie, dalla relazione degli Agenti e dalle testimonianze, era anche noto a , che percorreva Via Flaminia CP_1
ogni giorno per andare al lavoro (Fermo restando che comunque resta indimostrato il punto esatto della caduta: ovvero la buca e/o la sconnessione che ha determinato la caduta del motociclista).
Pertanto si ritiene che la condotta del danneggiato caratterizzato dalla colpa sia stata la causa esclusiva della caduta ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Non può essere accolta la contestazione della difesa di che afferma di non ravvisare alcuna CP_1
irregolarità nella guida del danneggiato, posto che “Il danneggiato procedeva nel rispetto dei 30 km/h
previsti dall'apposta segnaletica;
la circostanza che sia caduto dopo 10/15 metri viene strumentalmente utilizzata
da controparte a voler sostenere un'eccessiva velocità, ma così non è. E' la stessa controparte a riportare le
dichiarazioni rese alle autorità dal teste , il quale afferma: “lo scooter ha iniziato a sbandare e dopo Tes_3
circa 10/15 metri è caduto a terra con la parte laterale sinistra”. Lo sbandamento, causato dal dissesto stradale,
ha fatto sì che il tentasse di “riprendere” lo scooter, al fine di evitare la caduta, azione che si è protratta CP_1
per quei 10/15 metri allorquando il mezzo continuava la sua marcia, seppur fuori controllo. Differente sarebbe
stato se il mezzo fosse immediatamente caduto e poi scarrocciato per 10/15 metri: la distanza percorsa - in questo
caso sì - sarebbe derivata dalla velocità di moto tenuta in precedenza dal . Ma nel caso che ci occupa non CP_1
è così. Non si rinviene alcuna irregolarità nella guida del danneggiato” (cfr. pagg.
4-5 comparsa in appello).
Al riguardo deve considerarsi che l'accorto motociclista, nel percorrere un tratto di strada evidentemente sconnesso, deve conservare la massima cautela, sia adeguando la velocità del suo procedere allo stato dei luoghi, sia soprattutto guardando dove va.
avrebbe potuto evitare, con un cambio di traiettoria, la disconnessione del manto CP_1
stradale che, come già detto, risultava in un normale contesto di luminosità naturale chiaramente visibile al conducente di media diligenza che stava percorrendo la sede stradale.
In altri termini avrebbe dovuto e potuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la CP_1
caduta.
pagina 20 di 22 Pertanto, erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che “l'attore ha dimostrato il verificarsi dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, nel mentre il nulla ha dimostrato in Pt_1
merito al caso fortuito e/ o insidia e trabocchetto”.
Gli elementi di fatto acquisiti in sede processuale ed a disposizione del Giudice di prime cure hanno,
dunque, provato come un comportamento negligente possa essere imputato all'attore, tanto da interrompere integralmente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Quindi ed in conclusione la sentenza di primo grado va integralmente riformata in quanto la domanda del andava e va rigettata perché infondata. CP_1
In accoglimento della domanda avanzata dal appellante il sig. va condannato Pt_1 CP_1
a restituire al le somme che ha ricevuto in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado impugnata.
La fondatezza del primo motivo di appello assorbe - anche in forza del principio della cd. ragione più
liquida - il secondo motivo di appello proposto, relativo al quantum, che pertanto non viene esaminato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellante, come da dispositivo in base al DM n. 147 del 13/08/2022 -
valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese)– tenuto conto del valore della controversia
(pari ad E. 5.000,00 per cui lo scaglione è quello da E. 1.101,00 fino ad E. 5.200,00) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in questa seconda fase in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase decisoria viene ridotto della metà in virtù del rito decisionale prescelto;
la difesa del non ha Pt_1
depositato nota spese né in I né in II grado).
Le spese di CTU sono poste a carico esclusivo e definitivo di con conseguente diritto CP_1
del appellante di ripetere dal predetto le somme eventualmente già pagate a tale titolo in Pt_1
esecuzione della sentenza di I grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1180/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto dal siccome fondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1 pagina 21 di 22 per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 296/2023, ivi impugnata;
Pt_1
RIGETTA
la domanda avanzata in primo grado da siccome infondata per le causali di cui in CP_1
motivazione;
CONDANNA
l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dal appellante, Pt_1
che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 2.540,50 (di cui E. 1265,00 per il I
grado) a titolo di compenso professionale, oltre E. 174,00 per esborsi (E. 147,00 a titolo di c.u. più E.
27,00 a titolo di marca), oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa, se dovute, come per legge;
PONE
le spese della CTU medico-legale espletata nel giudizio di I grado a carico esclusivo dell'odierno appellato con conseguente diritto del appellante di ripetere dal predetto le somme Pt_1
eventualmente già pagate a tale titolo;
ORDINA
a di restituire al appellante tutte le somme ricevute in esecuzione della CP_1 Pt_1
sentenza di I grado.
Ancona, 27/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1180/2024 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellati
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 13,05 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. Monica De Feo in sostituzione per delega orale dell'avv. Parte_1
SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
precisa che il ha già versato a controparte quanto previsto dalla sentenza di I grado;
Pt_1 Per l'avv. Gabriele Corinaldesi in sostituzione per delega orale dell'avv. RIGHI Controparte_1
ROBERTO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
e conferma l'esecuzione della sentenza di I grado da parte del Pt_1 si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti ed insistendo nelle rispettive posizioni e richieste. Si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese di lite del grado.
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 1180/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 27.02.2025, e promossa da:
(C.F. in persona dell'Avv. Daniele Silvetti, in qualità di Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore del rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sgrignuoli Parte_1
dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV
Maggio n.
1 - giusta delibera di G.M. n. 90 del 21.02.2024 e delega allegata all'atto di citazione Pt_1
in appello depositato telematicamente in data 05/03/2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 17/F, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Righi, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Pesaro, Via degli Abeti n. 28 giusta procura del 9.03.21 allegata all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 296/2023 emessa dal Giudice di Pace di emessa in data Pt_1
17.07.2023, pubblicata in data 01.08.2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1666/2021 e non notificata;
domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 c.c.”
pagina 2 di 22 CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 27/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27/05/2021, CP_1
citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: - accertare e/o
dichiarare accertata la verificazione del sinistro di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare il
[...]
nella persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni fisici e materiali patiti dall'attore e Parte_1
determinati, per i motivi esposti in narrativa, in € 4.998,91 o a quella diversa somma che dovesse risultare in
corso di causa ed a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ad ogni
modo da contenersi nella competenza per valore dell'adita autorità giudiziaria. Con vittoria di spese e
competenze legali del presente giudizio oltre rimborso forfettario, spese generali 15%” (conclusioni rassegnate a pag.
4 -5 dell'atto di citazione;
nelle conclusioni formulate all'udienza del 4.11.2022 l'attore formulava le medesime conclusioni, chiedendo però la somma di € 4.818,85 oltre alle spese di CTU e
CTP; cfr. comparsa conclusionale depositata all'udienza del 4.11.2022 presente nel fascicolo di primo grado).
Nell'atto di citazione la difesa attorea, in sintesi e per quanto d'interesse, premetteva che:
- in data 09.07.2019 alle ore 6:50 circa, alla guida del motociclo di sua proprietà Honda CP_1
PCX targato DW10889, stava percorrendo Via Flaminia in quando, giunto all'altezza del Pt_1
civico n. 220, a causa della presenza di anomalie e disconnessioni sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra;
- al sinistro assisteva un testimone, ; Testimone_1
- la Polizia Municipale di intervenuta sul posto redigeva apposito verbale;
Pt_1
- la responsabilità del sinistro nella misura del 50% era da ricondursi al ai sensi Parte_1
dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. (cfr. atto di citazione di primo grado);
- i danni fisici e le spese mediche riportate dall'attore (pari ad E. 8.558,00) e i danni materiali subiti dal motociclo (pari ad E. 1439,83) andavano decurtati del 50% (in considerazione di un concorso quanto meno paritario di colpa) e quindi chiedeva la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di E. 4.9998,91 (pari alla metà del danno complessivo). pagina 3 di 22 Direttamente alla prima udienza del 3.09.2021 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il in persona del Sindaco pro tempore, contestando la domanda attorea Parte_1
in punto di an e di quantum, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto (conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
La difesa del convenuto, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva che: Pt_1
- la ipotetica responsabilità della convenuta andava inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c.;
- l'attore non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda;
- gli agenti di Polizia Locale erano sopraggiunti sul posto a seguito del fatto, per cui non avevano una conoscenza diretta delle modalità del fatto;
- dalla documentazione fotografica che gli agenti di PG aveva raccolto in relazione allo stato della strada, la disconnessione era visibile e percepibile anche a distanza;
- l'attore si era attribuito la responsabilità al 50% della propria caduta perché aveva valutato che era in condizione di percepire quello stato (alle ore 6:50 del mese di luglio il sole era sorto e l'ambiente era illuminato dai raggi del sole) e avrebbe potuto evitare l'avvallamento, in quanto in quel tratto la strada era a due carreggiate, suddivise da due corsie per senso di marcia per cui egli si poteva spostare sulla sinistra pur rimanendo nella stessa corsia di pertinenza oppure poteva spostarsi sulla corsia adiacente ed evitare l'avvallamento senza esporsi ad alcun rischio, sia perché procedeva ad una andatura che non gli aveva consentito il pieno controllo della moto;
- alla luce di queste considerazioni, la responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita per intero al conducente della moto;
- contestava anche il quantum richiesto (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 3/09/2021 venivano richiesti e concessi i termini ex art. 320 c.p.c. e alla successiva udienza del 25/10/2021 il Giudice di Pace ammetteva la prova per testi chiesta dall'attore e dal convenuto, rinviando per l'espletamento del mezzo istruttorio all'udienza del 24/01/2022,
autorizzava il a acquisire le informazioni presso gli Istituti previdenziali e si riservava Pt_1
all'esito della prova testimoniale di decidere sulla richiesta di CTU medico legale avanzata dall'attore.
All'udienza del 24/01/2022 si procedeva all'escussione dei testimoni , legale rappresentante Tes_2
della Tarsi Center Motor s.n.c., , , Assistente di Polizia Municipale Testimone_3 Testimone_4
di all'udienza del 4/04/2022 venivano escussi i testimoni Pt_1 Testimone_5 Tes_6
pagina 4 di 22 Agente Polizia Municipale di e, all'esito, il Giudice di Pace ammetteva la CTU medico Tes_7 Pt_1
– legale chiesta da parte attrice, nominando CTU la dott.ssa Persona_1
Il CTU nominato, prestato il giuramento di rito all'udienza del 2.05.2022, veniva chiamato a rispondere al quesito di cui al verbale d'udienza del 2.05.2022.
Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 22.07.2022.
All'udienza del 16.09.2022 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il
Giudice rinviava per la discussione al 04.11.2022, autorizzando il deposito di memorie conclusionali all'udienza.
All'udienza del 4.11.2022 le parti depositavano comparse conclusionali e la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 20.03.2023 il Giudice di Pace rimetteva la causa in istruttoria per il tentativo di conciliazione e la comparizione delle parti, fissando l'udienza del 24.03.2023, all'esito (negativo) della quale le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate all'udienza del 4.11.2022 e il Giudice di
Pace tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 296/2023 pubblicata in data 01/08/2023, non notificata, il Giudice di Pace di Ancona
accoglieva la domanda attorea, condannando il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore quantificati in € 5.000,00, oltre CP_1
alla refusione delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 1.265,00 oltre accessori, con spese di CTU a carico del convenuto (cfr. dispositivo della sentenza in atti). Pt_1
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace, dopo aver delineato i principi espressi dalla
Suprema Corte in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in merito al caso di specie affermava che:
- “la domanda merita accoglimento.
- Il teste di parte attorea escusso all'udienza del 24.01.22 così riferiva: “ ….. il 09.07.19 Testimone_3
alle ore 6:50 percorrevo la via Flaminia di ed ho visto uno scooter cadere in quanto l'asfalto era Pt_1
disconnesso ed a causa del manto stradale rovinato perdeva il controllo del motociclo cadendo a terra il tutto
iniziava dal punto contrassegnato con la x sulla foto che la S.V. mi mostra, io ho prestato soccorso ed era
abbastanza ferito ho chiamato l'ambulanza che è intervenuta, confermo integralmente la dichiarazione a mia
firma rilasciato al perito assicurativo, anche il motorino risultava danneggiato”; stessa dichiarazione veniva
rilasciata nell'immediatezza anche alla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro.
pagina 5 di 22 - Avendo in tal modo l'attore dimostrato il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la
cosa in custodia, nel mentre il nulla ha dimostrato in merito al caso fortuito e/ o insidia e Pt_1
trabocchetto. (…)”
- In relazione alla determinazione del quantum, il Giudice di Pace riconosceva la somma di € 1.355,41
comprensiva di iva per quanto attiene il danno al motociclo, pari alla stima del perito di parte convenuta prodotta dal e confermata dal perito all'udienza del Testimone_5 Pt_1
4.04.2022 quando veniva sentito come teste;
- il danno biologico permanente veniva liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2009, sulla scorta della CTU;
- a titolo di danno biologico da invalidità permanente riconosceva € 2.370,00, mentre a titolo di invalidità temporanea veniva liquidato l'importo di € 2.315,25, per complessivi €. 4.685,25.
- Veniva poi liquidata un'ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato, c.d.
danno morale, quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare;
la ulteriore personalizzazione veniva motivata con riferimento al caso specifico, tenuto conto della gravità della colpa, dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell'invalidità temporanea;
a tale titolo veniva liquidata la somma di €. 937,05.
- Venivano poi riconosciuti i danni materiali conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata aveva dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subìte, pari a € 350,00.
- Concludeva affermando: “Le somme dovute complessivamente sono le seguenti: A) Danno liquidato al 09-
07-2019 (c.d. "aestimatio"): € 5.972,30 B1) Interessi maturati al 15-07-2023: € 695,99 Importo totale dovuto al
15-07-2023 (c.d. "taxatio"): € 6.668,29 Avendo versato l all'attore la somma di € 1.212,12 a titolo di CP_2
malattia detta somma va detratta e, pertanto va riconosciuta la somma di € 5.456,17. Avendo il CP_1
limitato il risarcimento nei limiti della competenza per valore del giudice di pace il va Parte_1
condannato sia per i danni materiali che per le lesioni patite nella complessiva somma di € 5.000,00” (cfr.
motivazione pagg.
6-11 sentenza in atti).
Con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27/02/2024, il Parte_1
ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali
[...]
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, -In via principale e in rito: annullare,
revocare ovvero riformare la sentenza n. 296/2023 del Giudice di Pace di resa nel giudizio R.G. n. Pt_1
1666/2021, pubblicata in data 1.8.2023 e non notificata e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda pagina 6 di 22 svolta dal Sig. contro il per tutte le ragioni congiuntamente e/o CP_1 Parte_1
alternativamente enunciate con i motivi di appello;
-In via subordinata e in rito: nella denegata ipotesi di non
accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale, riformare la sentenza n. 296/2023 del Giudice di
Pace di resa nel giudizio R.G. n. 1666/2021, pubblicata in data 1.8.2023 e non notificata, con riduzione Pt_1
della richiesta di risarcimento avanzata dal Sig. in ragione della preponderante responsabilità del CP_1
medesimo nella causazione del sinistro.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del Sig.
[...]
alla restituzione delle somme incamerate in virtù della sentenza n.296/2023 – rg n.1666/21 Giudice di CP_1
Pace di (conclusioni rassegnate a pag. 13 atto di citazione in appello). Pt_1
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c. mancanza di prova del nesso causale e
l'evidente quanto inescusabile condotta del danneggiato di per sé idonea ad interromperlo, ovvero a porsi
quale concorso di colpa”.
Con il primo motivo di appello, la difesa del afferma che il Giudice di Parte_1
prime cure aveva ritenuto accertata la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore,
basandosi unicamente sulla dichiarazione del testimone ed in assenza di rilievo fotografico o di conferme da parte degli Agenti della Polizia Municipale intervenuti, circa l'esatto punto di caduta del motociclo.
Inoltre, il danneggiato non aveva assolto all'onere di provare, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia - di per sé statica ed inerte - ed il danno, ossia di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere molto probabile, se non evitabile il danno. Il Giudice di primo grado aveva quindi erroneamente accordato “de plano” il risarcimento, avendo omesso qualsiasi valutazione in merito al comportamento negligente e imprudente tenuto dal danneggiato e allo stato dei luoghi, posto che l'escoriazione del manto stradale era ben visibile anche a distanza. Nel caso di specie, ad avviso della difesa del appellante, non era Pt_1
configurabile una responsabilità di custodia in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pt_1
2) Con il secondo motivo di appello, la difesa del contestava anche in punto di quantum Pt_1
la sentenza impugnata e ne veniva quindi chiesta la riforma.
pagina 7 di 22 Il Giudice di primo grado, nel calcolo del danno biologico, aveva erroneamente preso a riferimento i criteri tabellari utilizzati dal Tribunale di Milano 2009, riconoscendo altresì a l'ulteriore CP_1
danno morale, neppure specificatamente richiesto dallo stesso e senza motivare tale riconoscimento.
Il Giudice di primo grado aveva quindi errato nel quantificare il danno biologico perché, essendosi il danno verificato nel 2019, avrebbe potuto prendere come riferimento le tabelle del Tribunale di
Milano 2019-2021 che, tenendo conto del più recente indirizzo giurisprudenziale, non hanno più
previsto l'incorporazione del danno c.d. “morale” per il cui riconoscimento devono ricorrere specifici ed autonomi presupposti, non sussistenti nel caso di specie. Applicando le Tabelle Milanesi vigenti al momento del sinistro, alla luce della quantificazione elaborata dal CTU nell'espletata perizia in primo grado, l'eventuale (e contestato) danno occorso a poteva essere quantificato secondo la difesa CP_1
dell'appellante in € 3.181,99 comprensivo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea e di spese mediche.
La suddetta quantificazione andava decurtata del 50% stante la stessa diminuzione conteggiata nel proprio atto di citazione dall'attore che aveva ritenuto sussistente una concorsualità quantomeno paritaria del nella causazione dell'evento e andava decurtata altresì dell'indennità di CP_1
malattia già percepita dall' ammontante ad € 1.212,12 (indennità la cui erogazione è stata già CP_2
accertata in primo grado e di cui si è tenuto conto anche nella sentenza impugnata).
Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente da accordarsi al CP_1
non avrebbe dovuto in ogni caso superare i 378,87 €, oltre eventuali rivalutazioni ed interessi da calcolarsi alla data del soddisfo, superando le affermazioni del Giudice di Pace in merito al calcolo di tali accessori, che la difesa dell'appellante contestava. A tale voce di danno avrebbe potuto sommarsi il danno al veicolo valutato in € 1.110,99 (l'IVA non era dovuta perché la riparazione non era stata provata). Così in totale si sarebbero potuti riconoscere a totali € 1.489,86 in luogo dei € 5.000 CP_1
accordati in sentenza (cfr. atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.05.2024 si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: CP_1
- rigettare l'appello siccome infondato;
- confermare il ristoro previsto nella sentenza impugnata ed ogni statuizione ivi contenuta;
- con vittoria di competenze legali, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori di legge”
(conclusioni rassegnate a pag.
9-10 della comparsa in appello).
pagina 8 di 22 Alla prima udienza del 13.06.2024 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 27.02.2025.
In assenza di ulteriore attività si è quindi giunti all'odierna udienza del 27.02.2025.
Orbene, ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che il primo motivo di appello proposto dal sia fondato e come Parte_1
tale vada accolto con conseguente riforma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rammentato in diritto che:
- la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, che custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n.
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
- Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11096).
- Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così
come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che -giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità- in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651). pagina 9 di 22 Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé
indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c.,
l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v. Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass. 9/6/2016, n. 11802;
Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè
dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto-
art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
- Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti,
agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
- Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato pagina 10 di 22 prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651; cfr. di recente anche in motivazione Cass. 2021 n. 6826 nella quale la S.C. ribadisce che “è consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass.,
18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass.,
5/5/2020, n. 8466).
- Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto,
e in particolare dell'anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche
(v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già
Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c.
per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1 co., c.c., cfr. Cass.,
3/12/2002, n. 17152; Cass., 1°/1/2004, n. 19653).
- Nella nozione di caso fortuito può rientrare, infatti, anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in pagina 11 di 22 concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06; Cass. S.U. 2022 n. 20943).
- Infatti, sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., sia in quello ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10); ne consegue che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011;
Cass. n. 15383/06; Cass. 2024 n. 2376 e Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del
merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di
danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al
custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”,
fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del
danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del
parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo,
nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così,
nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento
assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo
massimo consesso”; il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (cfr.
Cass., sez. III, n. 2376/2024).
- L'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì
da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
- Pertanto, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata pagina 12 di 22 attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; Cass. civ., n. 724 del 2022; Cass. sez.
III, n. 21675/2023).
- il pacifico principio è stato di nuovo confermato, di recente, da Cass. civ., sez. III, ord. n. 12676 del
9/05/2024, secondo cui: “con specifico riferimento alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., le Sezioni
Unite di questa Corte – pronuncia n. 20943 del 30/06/2022- hanno enunciato i seguenti principi di diritto(…): -
il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella
produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa
dell'art. 1227, 1°comma, cod. civ.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
- sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente
scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei
fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la
condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.),
con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale,
sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991),
intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente
imprevenibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente
sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano pagina 13 di 22 causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il
danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., atteso che quegli stessi
comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo
degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
Va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato)
si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera
occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa,
talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di
efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché,
senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato. E' altresì
opportuno osservare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei
fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto
giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, 1° comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o
concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, cfr. Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come
caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del
custode (Cass. 27/04/2023, n. 11152)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 12676/2024, Pres. Travaglino).
- Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere dunque integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (come il dissesto di una strada) - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa - impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051
c.c. (Cass. Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
- Ne deriva che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta,
il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cass. civile sez. VI, 18/02/2014, n. 3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile,
rispetto alla quale il pedone avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass., 20/01/2014, n. 999;
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833; Cass. civ., sez. VI, 14/06/2016, n. 12174; Cass., sez. pagina 14 di 22 VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. in senso analogo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013: nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
cfr. in senso conforme Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017, che- in applicazione del richiamato principio – ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
- Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il caso fortuito può
essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con
affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera
occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la
determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente" (cfr. Cass.
sez. III, 19/04/2018, n. 9640; Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2482/2018).
- Al riguardo si specifica anche che “il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. […], quando è rappresentato dalla
condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre
che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di
ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. sez. III,
19/04/2018, n. 9640), potendo quindi “prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità
ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario
quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. civile, sez. III,
13/03/2018, n. 6034; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017: nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; cfr. Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, n. 1064, la quale ha
CP_ escluso la responsabilità dell' custode per i danni occorsi ad una persona scivolata su una lastra di ghiaccio, in quanto la situazione di pericolosità determinata dalla lastra era, per le circostanze di pagina 15 di 22 tempo e di luogo, sicuramente visibile;
cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11753: nella specie
è stata esclusa la responsabilità dell'Ente gestore nell'ipotesi di sinistro su strada accidentata in quanto sia emersa una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si era verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la ragione esclusiva del fatto dannoso, cfr. Cass. civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente custode per i danni occorsi ad una donna, caduta dopo essere inciampata in una pietra, in quanto era emerso in corso di causa che l'esistenza della pietra sconnessa sul manto stradale era perfettamente visibile,
anche in considerazione dell'ora diurna in cui era avvenuta la caduta, ed inoltre l'attrice, in considerazione dei problemi di equilibrio dei quali soffriva a causa di una rigidità delle articolazioni,
avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la caduta;
cfr. Cass. Cassazione civile,
sez. VI, 18/01/2017, n. 1231, la quale ha escluso, nella specie, la responsabilità del custode per i danni occorsi ad un uomo inciampato su un gradino di una scala ben illuminata e dotata di corrimano;
cfr.
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2016, n. 15718, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per l'infortunio occorso al danneggiato, inciampato a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia ed attorcigliato su se stesso presente all'interno di una struttura sportiva, atteso che, in corso di causa, era emerso che la vittima non aveva posto la dovuta attenzione, tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Ancora, Cass. n. 14228 del 23/05/2023, con cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime: “le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano
pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. (…), passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo
comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza,
avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del
sedime. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili
al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né
comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod.
pagina 16 di 22 civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata,
con esclusione di ulteriori fattori causali”).
Orbene alla luce delle coordinate giuridiche sopra esposte, venendo al caso in esame, deve ritenersi che la causazione del sinistro sia riconducibile a colpa esclusiva di con esclusione della CP_1
responsabilità del ex art. 2051 c.c., per le ragioni che seguono. Pt_1
Dalla documentazione depositata e dalla istruttoria esperita in primo grado risulta accertato che, in data 09.07.2019, alle ore 6:50, mentre percorreva via Flaminia in a bordo del CP_1 Pt_1
motociclo di sua proprietà Honda PCX targato DW10889, in prossimità del civico 220, cadeva a terra,
procurandosi danni fisici e danni materiali al veicolo.
Lo stato dei luoghi è documentalmente dimostrato dalla relazione degli Agenti della Polizia
Municipale di intervenuti sul posto a seguito del sinistro, e dalla documentazione fotografica Pt_1
allegata alla stessa (cfr. doc. n. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado: relazione di servizio Polizia Municipale e fotografie). Pt_1
In particolare, l'agente , nella relazione di incidente stradale faceva presente che: “(…) Testimone_4
la Via Flaminia, nel tratto interessato dal sinistro, ovvero nella corsia di marcia con direzione Falconara –
centro, nei pressi del “bypass”, è classificata come strada urbana con due carreggiate, suddivise da due Pt_1
corsie per senso di marcia. La segnaletica apposta è: - del tipo orizzontale con doppia linea continua posta alla
mezzeria e continua ai margini della carreggiata;
le due corsie sono separate da linea discontinua. – del tipo
verticale con l'apposizione del limite di velocità di 70 Km/h. Giova precisare che il tratto di strada interessata dal
sinistro precede un cantiere stradale con segnaletica mobile con limite di velocità di 30 Km orari, divieto di
sorpasso e restringimento di carreggiata. Al momento dell'accertamento per il rilievo del sinistro tale località si
presentava con il fondo stradale asfaltato asciutto, la visibilità buona con le condizioni atmosferiche serene. Si
precisa che il manto stradale in questione presenta molteplici anomalie e sconnessioni. Al suolo, asciutto, non
erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A. Giova precisare che il veicolo A è munito
di dispositivo antibloccaggio ruote” (cfr. relazione sub doc. n. 2 all.to comparsa di primo grado).
Risulta acclarato -quindi- che lo stato dei luoghi era illuminato da luce naturale, posto che il sinistro si
è verificato alle ore 6:50 del mese di luglio, in particolare del 9.07.2019, e quindi quando, per fatto notorio, esiste piena luce naturale.
Come sottolineato dall'agente, la visibilità era buona con condizioni atmosferiche serene.
Dalla relazione di incidente stradale risulta la presenza di molteplici anomalie e sconnessioni del manto stradale. pagina 17 di 22 Tale sconnessione è ampia e ben visibile, come si evince dal fascicolo fotografico allegato alla relazione.
Dal verbale di dichiarazioni spontanee rese dall'attore e allegato alla relazione di CP_1
incidente, lo stesso ha dichiarato: “percorrevo la Via Flaminia come ogni giorno per andare al lavoro presso il
cantiere navale, proveniente da Falconara e diretto appunto al cantiere, quando all'altezza del civico 220 (Fiat
Bartoletti) per evitare una buca ho incappato in un'altra cadendo a terra (…) ”.
Quindi l'attore ben conosceva lo stato dei luoghi e la disconnessione del manto stradale,
attraversandolo ogni giorno per recarsi al lavoro.
Tra l'altro, la zona era interessata da un cantiere, per cui era presente anche cartello stradale con limite di velocità di 30 Km orari.
Il testimone oculare di parte attrice , nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del Testimone_3
fatto agli agenti di Polizia, è stato generico: “Percorrevo Via Flaminia, proveniente da Falconara e diretto ad
quando giunto in prossimità del civico 220 (Fiat Bartoletti), lo scooter che mi precedeva ha preso un Pt_1
avallamento presente sulla sede stradale, al centro della corsia, con direzione Lo scooter ha iniziato a Pt_1
sbandare e dopo 10-15 metri è caduto a terra con la sua parte laterale sinistra (…)”.
Non è stato in grado di riferire il punto esatto della caduta.
Lo stesso , escusso come teste di parte attrice all'udienza del 24.01.2022, ha Testimone_3
dichiarato: “si è vero che il 9.07.2019 alle ore 6:50 percorrevo la Via Flaminia di e ho visto uno scooter Pt_1
cadere in quanto l'asfalto era disconnesso ed a causa del manto stradale rovinato perdeva il controllo del
motociclo cadendo a terra;
il tutto iniziava dal punto contrassegnato con la x sulla foto che la S.V. mi mostra, io
ho prestato soccorso ed era abbastanza ferito ho chiamato l'ambulanza che è intervenuta;
confermo integralmente
la dichiarazione a mia firma rilasciata al perito assicurativo, anche il motorino risultava danneggiato”(cfr.
verbale udienza 24.01.2022).
Orbene -nel caso di specie- la dichiarazione del testimone è generica posto che la fotografia mostrata al teste in sede di udienza e allegata alla memoria ex art. 320 c.p.c. dell'attore (depositata all'udienza del
25.10.2021 e presente nel solo fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado) non consente di individuare l'esatto punto di caduta del motociclo (a riguardo si evidenzia altresì che dalla fotografia raffigurante lo stato dei luoghi depositata dall'attore in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. alla udienza del
25/10/2021 presente nel fascicolo cartaceo, al margine della sede stradale si vede una staccionata,
mentre le fotografie allegate al rapporto dell'agente di Polizia Stradale ritraggono un muro a bordo della sede stradale;
cfr. fotografie allegate al rapporto: doc. n. 2 all.to comparsa cit. Quindi la foto pagina 18 di 22 depositata in data 25/10/2021 – priva di data- non sembra corrispondere allo stato dei luoghi emergente dalle foto allegate al verbale di PG.).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova -
gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le lesioni subite da una Pt_1
bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto) (cfr. Cass, sez. III, ord. n. 33129 del 18/12/2024).
L'agente di Polizia , escussa come testimone all'udienza del 24.01.2022, ha confermato Testimone_4
integralmente il verbale redatto e ha anche affermato che, sub. cap. 3 della memoria ex art. 320 c.p.c.
del convenuto, quando lei e il collega erano intervenuti sul posto Pt_1 Testimone_8
dell'incidente avevano potuto constatare che il motociclo era stato spostato (come confermato anche da nelle dichiarazioni rese agli agenti: “(..) ho rialzato lo scooter per non lasciarlo in Testimone_3
mezzo alla strada a creare pericolo e/o intralcio e lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Torrette di (..)). Pt_1
La testimone ha poi affermato sub cap. 6 della memoria ex art. 320 c.p.c. del Testimone_4 Pt_1
convenuto: “nulla posso dire ove si è verificato il sinistro se prima del cartello mobile del cantiere con il limite
di velocità di 30 Km /h o dopo tale limite, confermo la fotografia allegata al rapporto”; rispondendo sub. cap. 8
confermava poi che il manto stradale prima del cartello del limite di 30 Km/h era dissestato come dal rilievo fotografico (cfr. verbale udienza 24.01.2022).
Anche il teste agente di Polizia intervenuto sul posto del sinistro, escusso come Testimone_8
testimone all'udienza del 4.04.2022, confermava integralmente il verbale di intervento del sinistro stradale e affermava di non poter dire nulla in merito al punto dove si era verificata la caduta (cfr.
verbale udienza 4.04.2022).
La considerazione comparata delle superiori risultanze fa ritenere – in accoglimento del primo motivo di appello e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace in primo grado, che quindi non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame dei principi di diritto sopra diffusamente richiamati,
come correttamente censurato dal - riconducibile la causazione del sinistro in via Parte_1
esclusiva a difetto di attenzione e di prudenza da parte di CP_1
pagina 19 di 22 La perfetta illuminazione naturale dello stato dei luoghi, unitamente alle caratteristiche della evidente disconnessione del manto stradale – di dimensioni ampie – rendevano assolutamente visibile l'insidia e pertanto il danneggiato avrebbe dovuto usare tutte le cautele del caso (come ad esempio semplicemente evitarle spostandosi nella carreggiata con manovra assolutamente possibile e non rischiosa).
Il dissesto della strada, inoltre, oltre che visibile a distanza, come dimostrato dalle fotografie, dalla relazione degli Agenti e dalle testimonianze, era anche noto a , che percorreva Via Flaminia CP_1
ogni giorno per andare al lavoro (Fermo restando che comunque resta indimostrato il punto esatto della caduta: ovvero la buca e/o la sconnessione che ha determinato la caduta del motociclista).
Pertanto si ritiene che la condotta del danneggiato caratterizzato dalla colpa sia stata la causa esclusiva della caduta ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Non può essere accolta la contestazione della difesa di che afferma di non ravvisare alcuna CP_1
irregolarità nella guida del danneggiato, posto che “Il danneggiato procedeva nel rispetto dei 30 km/h
previsti dall'apposta segnaletica;
la circostanza che sia caduto dopo 10/15 metri viene strumentalmente utilizzata
da controparte a voler sostenere un'eccessiva velocità, ma così non è. E' la stessa controparte a riportare le
dichiarazioni rese alle autorità dal teste , il quale afferma: “lo scooter ha iniziato a sbandare e dopo Tes_3
circa 10/15 metri è caduto a terra con la parte laterale sinistra”. Lo sbandamento, causato dal dissesto stradale,
ha fatto sì che il tentasse di “riprendere” lo scooter, al fine di evitare la caduta, azione che si è protratta CP_1
per quei 10/15 metri allorquando il mezzo continuava la sua marcia, seppur fuori controllo. Differente sarebbe
stato se il mezzo fosse immediatamente caduto e poi scarrocciato per 10/15 metri: la distanza percorsa - in questo
caso sì - sarebbe derivata dalla velocità di moto tenuta in precedenza dal . Ma nel caso che ci occupa non CP_1
è così. Non si rinviene alcuna irregolarità nella guida del danneggiato” (cfr. pagg.
4-5 comparsa in appello).
Al riguardo deve considerarsi che l'accorto motociclista, nel percorrere un tratto di strada evidentemente sconnesso, deve conservare la massima cautela, sia adeguando la velocità del suo procedere allo stato dei luoghi, sia soprattutto guardando dove va.
avrebbe potuto evitare, con un cambio di traiettoria, la disconnessione del manto CP_1
stradale che, come già detto, risultava in un normale contesto di luminosità naturale chiaramente visibile al conducente di media diligenza che stava percorrendo la sede stradale.
In altri termini avrebbe dovuto e potuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la CP_1
caduta.
pagina 20 di 22 Pertanto, erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che “l'attore ha dimostrato il verificarsi dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, nel mentre il nulla ha dimostrato in Pt_1
merito al caso fortuito e/ o insidia e trabocchetto”.
Gli elementi di fatto acquisiti in sede processuale ed a disposizione del Giudice di prime cure hanno,
dunque, provato come un comportamento negligente possa essere imputato all'attore, tanto da interrompere integralmente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Quindi ed in conclusione la sentenza di primo grado va integralmente riformata in quanto la domanda del andava e va rigettata perché infondata. CP_1
In accoglimento della domanda avanzata dal appellante il sig. va condannato Pt_1 CP_1
a restituire al le somme che ha ricevuto in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado impugnata.
La fondatezza del primo motivo di appello assorbe - anche in forza del principio della cd. ragione più
liquida - il secondo motivo di appello proposto, relativo al quantum, che pertanto non viene esaminato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellante, come da dispositivo in base al DM n. 147 del 13/08/2022 -
valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese)– tenuto conto del valore della controversia
(pari ad E. 5.000,00 per cui lo scaglione è quello da E. 1.101,00 fino ad E. 5.200,00) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in questa seconda fase in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase decisoria viene ridotto della metà in virtù del rito decisionale prescelto;
la difesa del non ha Pt_1
depositato nota spese né in I né in II grado).
Le spese di CTU sono poste a carico esclusivo e definitivo di con conseguente diritto CP_1
del appellante di ripetere dal predetto le somme eventualmente già pagate a tale titolo in Pt_1
esecuzione della sentenza di I grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1180/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto dal siccome fondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1 pagina 21 di 22 per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 296/2023, ivi impugnata;
Pt_1
RIGETTA
la domanda avanzata in primo grado da siccome infondata per le causali di cui in CP_1
motivazione;
CONDANNA
l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dal appellante, Pt_1
che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 2.540,50 (di cui E. 1265,00 per il I
grado) a titolo di compenso professionale, oltre E. 174,00 per esborsi (E. 147,00 a titolo di c.u. più E.
27,00 a titolo di marca), oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa, se dovute, come per legge;
PONE
le spese della CTU medico-legale espletata nel giudizio di I grado a carico esclusivo dell'odierno appellato con conseguente diritto del appellante di ripetere dal predetto le somme Pt_1
eventualmente già pagate a tale titolo;
ORDINA
a di restituire al appellante tutte le somme ricevute in esecuzione della CP_1 Pt_1
sentenza di I grado.
Ancona, 27/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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