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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1789 /2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
- P IVA , con sede in Castelnuovo Magra, Via Palvotrisia 134, rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Matteo Ridolfi e Massimo Ansaldo, domiciliato presso lo studio dei difensori in La Spezia, Via Via Doria 3/2,
-attore opponente –
CONTRO
P IVA , con sede in La Spezia, Via del Forno 4, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Fini, domiciliata presso lo studio del difensore in
Massa, Via Dante 6,
-convenuta opposta –
***
CONCLUSIONI
1 *Per l'attore opponente , Parte_1
come foglio di precisazioni delle conclusioni depositato il 19.06.2025:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito ed in via principale: accertata – come da perizia del CTU incaricato, depositata in
data 14/02/2024 – la presenza di vizi presenti nelle opere oggetto del presente procedimento,
il costo per la loro eliminazione e i rapporti di dare/avere tra le parti, che hanno rettificato i
rapporti di cui alla fattura n. 2779/2019 emessa da DI AO&EL RL nei confronti della
, dichiarare la presenza dei suddetti vizi, Parte_1
come accertata in perizia e di conseguenza revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo
di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. n. 332/2020, R.G. n. 1053/2020, emesso dal
Tribunale della Spezia, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo del 08/10/2020.
Nel merito, in via subordinata: riconoscere una diminuzione del prezzo pattuito, nella misura
meglio vista dall'Ill.mo Giudice adito, in considerazione dei vizi e delle difformità come
denunciati dalla e come accertati dal CTU incaricato. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
*Per la convenuta opposta , come in foglio di precisazione Controparte_2
delle conclusioni depositato il 18.06.2025:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) In via pregiudiziale: revocare l'ordinanza di remissione in termini del 26 gennaio 2021, per
le ragioni esposte negli scritti difensivi e conseguentemente dichiarare la tardività
dell'impugnazione e quindi la sua inammissibilità e per l'effetto confermare l'esecutività in via
definitiva del Decreto Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia e condannare
l al pagamento della somma di € 8.940,56 Parte_1
2 SE&O, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di
procedura monitoria e con ogni conseguente statuizione;
B) in rito e in via preliminare: rigettare l'impugnazione perché nulla per difetto di
determinazione dell'oggetto del petitum mediato ed immediato e per l'effetto confermare
l'esecutività in via definitiva del Decreto Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della
Spezia e condannare l al pagamento della Parte_1
somma di € 8.940,56 SE&O, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo,
nonché le spese di procedura monitoria e con ogni conseguente statuizione;
C) nel merito in via preliminare: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente
[...]
in quanto la denuncia degli asseriti vizi é tardiva ex Parte_1
art. 1667 C.c., con conseguente accertamento e declaratoria della decadenza del
conseguente diritto;
e per l'effetto confermare l'esecutività in via definitiva del Decreto
Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia e condannare l Parte_1
di al pagamento della somma di € 8.940,56 SE&O, oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura
monitoria e con ogni conseguente statuizione;
D) nel merito in via principale: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa, per l'effetto confermare in via definitiva l'esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia e condannare l Parte_1
al pagamento della somma di € 8.940,56 SE&O, oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura
monitoria e con ogni conseguente statuizione;
E) nel merito ma in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la S.V. non ritenga di
accogliere le sopra riportate conclusioni, pregiudiziali, preliminari e principali, voglia accertare
3 e dichiarare l'inadempimento in malafede della committenza e per l'effetto rigettare
l'opposizione e conseguentemente, confermare in via definitiva l'esecutività del
Decreto Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia, e condannare l
[...]
al pagamento della somma di € 8.940,56 SE&O, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura
monitoria e con ogni conseguente statuizione
E) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione in opposizione l Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2020, emesso dal
[...]
Tribunale della Spezia su ricorso della con il quale le veniva ingiunto Parte_2
il pagamento della complessiva somma di euro 8.940,56, quale saldo della fattura nr. 2779/
2019, e spese legali della procedura monitoria. La pretesa creditoria traeva origine da un contratto di appalto del valore complessivo di euro 17.000,00 oltre IVA, tramite il quale,
nell'agosto 2019, la ditta era stata incaricata di realizzare una Parte_2
struttura in legno lamellare con copertura e pannelli, secondo il progetto approvato dal
Comune di Castelnuovo Magra, al fine di ampliare la cantina vinicola dell'opponente.
Nel corso dell'esecuzione, la committente lamentava l'asserita presenza di vizi e difformità,
riguardanti in particolare il disallineamento dei pilastri, l'inclinazione non corretta degli stessi,
nonché l'impiego di materiale che appariva già danneggiato o comunque non integro al momento dell'installazione. Le contestazioni venivano ribadite anche alla consegna dei lavori,
avvenuta il 31 ottobre 2019, e, secondo l'opponente, trovavano un iniziale riconoscimento da parte dell'appaltatrice, che interveniva più volte in cantiere senza tuttavia eliminare i difetti.
4 Con lettera raccomandata del 31 dicembre 2019, l Parte_1
formalizzava le proprie doglianze, evidenziando altresì il ritardo nell'esecuzione dell'opera,
che incideva negativamente sull'attività produttiva dell'azienda. A fronte del rigetto delle contestazioni da parte della ditta esecutrice, l'opponente, nel tentativo di definire bonariamente la controversia, formulava un'offerta transattiva pari a euro 4.880,00, reiterata in data 19 febbraio 2020; tale proposta non veniva accolta.
Successivamente, la avviava il procedimento monitorio. Parte_2
L'opponente incaricava quindi un tecnico di parte, Arch. di verificare la corretta Tes_1
esecuzione dell'opera. La perizia del 1° ottobre 2020 accertava difformità nella perpendicolarità e nell'allineamento dei pilastri, oltre alla presenza di imperfezioni e danni nel legname fornito.
Sulla base di tali risultanze, l'opponente sosteneva che l'opera non fosse stata eseguita a regola d'arte e che ricorressero i presupposti di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. per ottenere una diminuzione del prezzo o il risarcimento dei danni. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per una riduzione del corrispettivo pattuito.
*In data 5 novembre 2020, l presentava istanza di Parte_1
rimessione in termini nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/2020,
deducendo che l'atto di opposizione era stato predisposto e consegnato per la notifica entro i termini, ma che, per un errore derivante dalla discordanza tra l'indirizzo indicato sul timbro del difensore della controparte e quello effettivo, la notifica era stata eseguita presso un diverso numero civico.
L'istante evidenziava di avere rispettato i termini per l'iscrizione a ruolo e di avere informato la controparte dell'imminente opposizione, trasmettendo anche copia dell'atto e della perizia tecnica. Riteneva dunque che l'errore fosse scusabile e indipendente da negligenza,
5 chiedendo al Tribunale, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., la rimessione in termini per procedere al rinnovo della notifica.
Il Giudice, con ordinanza del 26.01.2021, accoglieva l'istanza di rimessione in termini,
disponeva la rinnovazione della notifica nel termine di quaranta giorni e fissava l'udienza di comparizione per il 7 ottobre 2021, revocando quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
*Con comparsa di costituzione e risposta del 14.09.2021 la si Controparte_1
costituiva nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2020, contestando in via preliminare la sussistenza dei presupposti per la remissione in termini concessa all'opponente, sostenendo che l'errore nell'individuazione dell'indirizzo del procuratore della convenuta fosse imputabile unicamente alla negligenza della controparte, essendo l'indirizzo corretto chiaramente riportato negli atti del procedimento monitorio. Ribadiva quindi che l'opposizione fosse inammissibile per tardività e che la rimessione in termini non potesse essere giustificata dall'errore dedotto.
In via ulteriormente preliminare, la convenuta eccepiva l'indeterminatezza dell'atto di opposizione, rilevando l'assenza di una specifica domanda giudiziale in ordine ai pretesi vizi dell'opera e la contraddittorietà tra la richiesta di revoca integrale del decreto e la precedente offerta transattiva dell'opponente.
Nel merito, la convenuta opposta negava la fondatezza delle contestazioni dell'
[...]
affermando che i lavori affidati erano stati regolarmente ultimati e Parte_1
consegnati il 31 ottobre 2019, senza che fossero state sollevate contestazioni immediate.
Osservava che i difetti lamentati risultavano per loro natura apparenti trattandosi di meri vizi estetici non occulti e che la denuncia pervenuta soltanto il 31 dicembre 2019 fosse tardiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. La convenuta sosteneva inoltre che taluni rilievi fossero imputabili non
6 alla propria attività, bensì ad attività di terzi (posizionamento dei ferri di armatura della platea
– p. 10 comparsa) e che il materiale ligneo fosse già stato oggetto di interventi correttivi.
La società contestava anche la perizia dell'opponente, ritenendola incompleta, e ribadiva l'assenza di vizi tali da giustificare il mancato pagamento del saldo, richiamando le conclusioni del proprio tecnico di parte circa la modesta entità degli interventi eventualmente necessari.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca della remissione in termini, la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese.
*Alla prima udienza del 07.10.2021 le parti insistevano come in atti ed in particolare la convenuta opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Giudice con ordinanza del 25.01.2022, rilevato che le difese svolte dall'attore in punto di vizi delle opere realizzate dal convenuto non potevano allo stato essere accolte, limitandosi ad una esposizione generica dei vizi che si pretendevano sussistenti senza indicazione degli specifici interventi di ripristino e dei relativi costi (vedasi in particolare il documento n. 5
), concedeva a norma dell'art. Parte_1
648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 332/2020 del Tribunale di La
Spezia ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3, fissando l'udienza del
17.11.2022 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 15.05.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.11.2022, il Giudice rilevata la necessità di svolgere consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, presa visione dello
stato dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
7
1. Descriva le opere realizzate da DI AO & EL RL con oggetto la fornitura e la posa in
opera di struttura in legno all'interno di immobile (cantina) di proprietà di
[...]
ubicata a Castelnuvo Magra (La Spezia) Via Palvotrisia n. Parte_1
164, e ne quantifichi il valore in base alle pattuizioni contrattuali oppure in assenza in base
agli indicatori di mercato.
2. Descriva i vizi presenti nelle opere di cui al punto 1, indichi l'attività necessaria per
l'eliminazione dei vizi e ne quantifichi il costo in base agli indicatori di mercato.
3. In base alle risultanze della disamina dei punti 1 e 2, definisca i rapporti dare/avere tra le
CP_ parti, confermando o rettificando gli importi di cui alla fattura n. 2779/2019 emessa da
nei confronti di di ”. Parte_2 Parte_1 Parte_1
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il geom. LE CI, fissando per la comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio l'udienza del
22.06.2023.
La consulenza veniva depositata il 13.02.2024.
Il Giudice, con provvedimento del 26.03.2024, liquidava a favore del perito geom. LE
CI Euro 3.381,90 oltre accessori per onorari ed Euro 125,00 per esborsi, ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Parte_3
*All'udienza del 19.06.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa come segue.
*Occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica.
In risposta al quesito n.1, relativo alla descrizione dell'opera, il CTU accertava che l'intervento era costituito dall'ampliamento della cantina dell' mediante una struttura Parte_1
8 in legno lamellare destinata a collegare due edifici preesistenti. Su una platea in calcestruzzo armato di 30 cm, dotata di doppia rete elettrosaldata, erano stati installati 11 pilastri lignei ancorati tramite piastre metalliche. La copertura era composta da travi, travetti e pannelli in lamiera grecata;
erano presenti anche catene di controvento. I tamponamenti verticali e la chiusura della copertura erano stati realizzati da una ditta terza, estranea alla controversia. Il
valore complessivo dell'opera, come da preventivo firmato, era pari a euro 17.000,00 oltre
IVA.
In riferimento al quesito 2 ovvero i vizi riscontrati e gli interventi necessari il CTU riferiva che nel corso dei sopralluoghi venivano accertati alcuni vizi degli elementi lignei, consistenti in imperfezioni e difetti superficiali localizzati su travi e pilastri in diversi punti della struttura. Tali
difetti, documentati fotograficamente, risultavano riconducibili a precedenti interventi di riparazione o adattamento degli elementi strutturali.
Le riparazioni necessarie consistevano in attività di stuccatura, carteggiatura e applicazione di impregnante, per un costo complessivo stimato in euro 1.558,12, calcolato sulla base del prezziario regionale (Allegato 4 CTU).
Venivano inoltre verificate le verticalità dei pilastri, rilevando per alcuni elementi scostamenti superiori ai limiti delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. Tuttavia, non è stato possibile stabilire se tali fuori piombo fossero originari o conseguenti ai successivi lavori di tamponamento o alla rimozione temporanea delle controventature eseguita dalla parte attrice.
Per tali ragioni il CTU ha concluso che non era tecnicamente possibile quantificarne il costo di ripristino.
In riferimento al quesito 3, relativo ai rapporti dare/avere tra le parti il CTU specificava che dall'importo complessivo di euro 17.000,00 oltre IVA e dagli acconti versati (euro 6.800,00 ed euro 3.200,00) risultava un saldo di euro 7.000,00 oltre IVA, oggetto della fattura n.
2779/2019; considerando il costo degli interventi di ripristino dei vizi lignei (euro 1.558,12), il
9 saldo residuo veniva rideterminato in euro 5.441,88 oltre iva. Non era invece stimabile il valore di eventuali interventi relativi al fuori piombo dei pilastri, per le ragioni tecniche sopra esposte.
*Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibile poiché immune da vizi logici e coerente con gli atti di causa, il decreto deve essere revocato al fine dell'esatta quantificazione della somma dovuta da
[...]
. Devesi in conclusione rilevare che le Parte_1
somme ancora dovute dall'opponente ammontano ad euro 5.441,88 oltre IVA (oltre interessi legali dalla data del ricorso monitorio ovvero la data dell'01.07.2020) a fronte dell'iniziale importo di euro 7.000,00 oltre IVA di cui alla fattura nr. 2779/ 2019 il cui pagamento era stato richiesto col decreto nr. 332/ 2020.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati in complessivi Euro Controparte_1
2.540,00, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (poichè il valore della causa è prossimo all'importo minimo del c.d. scaglione di riferimento), tenuto conto del valore della causa (Euro 5.441,88), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio già liquidati con provvedimento del 26.03.2024 a favore del perito geom. LE CI Euro 3.381,90 oltre accessori per onorari ed euro 125,00 per esborsi, vengono posti definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di Parte_3
nei rapporti interni tra le parti.
[...]
***
P.Q.M.
10 A) REVOCA IL decreto ingiuntivo nr. 332/ 2020 reso dal Tribunale della Spezia.
B) ND , al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 5.441,88 oltre IVA in favore di TA AO & LL SR,
oltre interessi legali dall'01.07.2020 fino al saldo.
C) ND alla rifusione Parte_1
delle spese processuali in favore della TA AO & LL SR liquidandole in euro
2.540,00 oltre accessori per onorari.
D) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro
3.381,90 per onorari ed euro 125,00 per spese oltre accessori di legge in favore del geom.
LE CI, a carico solidale delle parti nel rapporto col consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei Parte_1
rapporti tra le parti.
E) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 28.11.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
- P IVA , con sede in Castelnuovo Magra, Via Palvotrisia 134, rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Matteo Ridolfi e Massimo Ansaldo, domiciliato presso lo studio dei difensori in La Spezia, Via Via Doria 3/2,
-attore opponente –
CONTRO
P IVA , con sede in La Spezia, Via del Forno 4, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Fini, domiciliata presso lo studio del difensore in
Massa, Via Dante 6,
-convenuta opposta –
***
CONCLUSIONI
1 *Per l'attore opponente , Parte_1
come foglio di precisazioni delle conclusioni depositato il 19.06.2025:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito ed in via principale: accertata – come da perizia del CTU incaricato, depositata in
data 14/02/2024 – la presenza di vizi presenti nelle opere oggetto del presente procedimento,
il costo per la loro eliminazione e i rapporti di dare/avere tra le parti, che hanno rettificato i
rapporti di cui alla fattura n. 2779/2019 emessa da DI AO&EL RL nei confronti della
, dichiarare la presenza dei suddetti vizi, Parte_1
come accertata in perizia e di conseguenza revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo
di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. n. 332/2020, R.G. n. 1053/2020, emesso dal
Tribunale della Spezia, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo del 08/10/2020.
Nel merito, in via subordinata: riconoscere una diminuzione del prezzo pattuito, nella misura
meglio vista dall'Ill.mo Giudice adito, in considerazione dei vizi e delle difformità come
denunciati dalla e come accertati dal CTU incaricato. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
*Per la convenuta opposta , come in foglio di precisazione Controparte_2
delle conclusioni depositato il 18.06.2025:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) In via pregiudiziale: revocare l'ordinanza di remissione in termini del 26 gennaio 2021, per
le ragioni esposte negli scritti difensivi e conseguentemente dichiarare la tardività
dell'impugnazione e quindi la sua inammissibilità e per l'effetto confermare l'esecutività in via
definitiva del Decreto Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia e condannare
l al pagamento della somma di € 8.940,56 Parte_1
2 SE&O, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di
procedura monitoria e con ogni conseguente statuizione;
B) in rito e in via preliminare: rigettare l'impugnazione perché nulla per difetto di
determinazione dell'oggetto del petitum mediato ed immediato e per l'effetto confermare
l'esecutività in via definitiva del Decreto Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della
Spezia e condannare l al pagamento della Parte_1
somma di € 8.940,56 SE&O, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo,
nonché le spese di procedura monitoria e con ogni conseguente statuizione;
C) nel merito in via preliminare: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente
[...]
in quanto la denuncia degli asseriti vizi é tardiva ex Parte_1
art. 1667 C.c., con conseguente accertamento e declaratoria della decadenza del
conseguente diritto;
e per l'effetto confermare l'esecutività in via definitiva del Decreto
Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia e condannare l Parte_1
di al pagamento della somma di € 8.940,56 SE&O, oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura
monitoria e con ogni conseguente statuizione;
D) nel merito in via principale: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa, per l'effetto confermare in via definitiva l'esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia e condannare l Parte_1
al pagamento della somma di € 8.940,56 SE&O, oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura
monitoria e con ogni conseguente statuizione;
E) nel merito ma in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la S.V. non ritenga di
accogliere le sopra riportate conclusioni, pregiudiziali, preliminari e principali, voglia accertare
3 e dichiarare l'inadempimento in malafede della committenza e per l'effetto rigettare
l'opposizione e conseguentemente, confermare in via definitiva l'esecutività del
Decreto Ingiuntivo n. 332/2020 emesso dal Tribunale della Spezia, e condannare l
[...]
al pagamento della somma di € 8.940,56 SE&O, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura
monitoria e con ogni conseguente statuizione
E) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione in opposizione l Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2020, emesso dal
[...]
Tribunale della Spezia su ricorso della con il quale le veniva ingiunto Parte_2
il pagamento della complessiva somma di euro 8.940,56, quale saldo della fattura nr. 2779/
2019, e spese legali della procedura monitoria. La pretesa creditoria traeva origine da un contratto di appalto del valore complessivo di euro 17.000,00 oltre IVA, tramite il quale,
nell'agosto 2019, la ditta era stata incaricata di realizzare una Parte_2
struttura in legno lamellare con copertura e pannelli, secondo il progetto approvato dal
Comune di Castelnuovo Magra, al fine di ampliare la cantina vinicola dell'opponente.
Nel corso dell'esecuzione, la committente lamentava l'asserita presenza di vizi e difformità,
riguardanti in particolare il disallineamento dei pilastri, l'inclinazione non corretta degli stessi,
nonché l'impiego di materiale che appariva già danneggiato o comunque non integro al momento dell'installazione. Le contestazioni venivano ribadite anche alla consegna dei lavori,
avvenuta il 31 ottobre 2019, e, secondo l'opponente, trovavano un iniziale riconoscimento da parte dell'appaltatrice, che interveniva più volte in cantiere senza tuttavia eliminare i difetti.
4 Con lettera raccomandata del 31 dicembre 2019, l Parte_1
formalizzava le proprie doglianze, evidenziando altresì il ritardo nell'esecuzione dell'opera,
che incideva negativamente sull'attività produttiva dell'azienda. A fronte del rigetto delle contestazioni da parte della ditta esecutrice, l'opponente, nel tentativo di definire bonariamente la controversia, formulava un'offerta transattiva pari a euro 4.880,00, reiterata in data 19 febbraio 2020; tale proposta non veniva accolta.
Successivamente, la avviava il procedimento monitorio. Parte_2
L'opponente incaricava quindi un tecnico di parte, Arch. di verificare la corretta Tes_1
esecuzione dell'opera. La perizia del 1° ottobre 2020 accertava difformità nella perpendicolarità e nell'allineamento dei pilastri, oltre alla presenza di imperfezioni e danni nel legname fornito.
Sulla base di tali risultanze, l'opponente sosteneva che l'opera non fosse stata eseguita a regola d'arte e che ricorressero i presupposti di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. per ottenere una diminuzione del prezzo o il risarcimento dei danni. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per una riduzione del corrispettivo pattuito.
*In data 5 novembre 2020, l presentava istanza di Parte_1
rimessione in termini nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/2020,
deducendo che l'atto di opposizione era stato predisposto e consegnato per la notifica entro i termini, ma che, per un errore derivante dalla discordanza tra l'indirizzo indicato sul timbro del difensore della controparte e quello effettivo, la notifica era stata eseguita presso un diverso numero civico.
L'istante evidenziava di avere rispettato i termini per l'iscrizione a ruolo e di avere informato la controparte dell'imminente opposizione, trasmettendo anche copia dell'atto e della perizia tecnica. Riteneva dunque che l'errore fosse scusabile e indipendente da negligenza,
5 chiedendo al Tribunale, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., la rimessione in termini per procedere al rinnovo della notifica.
Il Giudice, con ordinanza del 26.01.2021, accoglieva l'istanza di rimessione in termini,
disponeva la rinnovazione della notifica nel termine di quaranta giorni e fissava l'udienza di comparizione per il 7 ottobre 2021, revocando quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
*Con comparsa di costituzione e risposta del 14.09.2021 la si Controparte_1
costituiva nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2020, contestando in via preliminare la sussistenza dei presupposti per la remissione in termini concessa all'opponente, sostenendo che l'errore nell'individuazione dell'indirizzo del procuratore della convenuta fosse imputabile unicamente alla negligenza della controparte, essendo l'indirizzo corretto chiaramente riportato negli atti del procedimento monitorio. Ribadiva quindi che l'opposizione fosse inammissibile per tardività e che la rimessione in termini non potesse essere giustificata dall'errore dedotto.
In via ulteriormente preliminare, la convenuta eccepiva l'indeterminatezza dell'atto di opposizione, rilevando l'assenza di una specifica domanda giudiziale in ordine ai pretesi vizi dell'opera e la contraddittorietà tra la richiesta di revoca integrale del decreto e la precedente offerta transattiva dell'opponente.
Nel merito, la convenuta opposta negava la fondatezza delle contestazioni dell'
[...]
affermando che i lavori affidati erano stati regolarmente ultimati e Parte_1
consegnati il 31 ottobre 2019, senza che fossero state sollevate contestazioni immediate.
Osservava che i difetti lamentati risultavano per loro natura apparenti trattandosi di meri vizi estetici non occulti e che la denuncia pervenuta soltanto il 31 dicembre 2019 fosse tardiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. La convenuta sosteneva inoltre che taluni rilievi fossero imputabili non
6 alla propria attività, bensì ad attività di terzi (posizionamento dei ferri di armatura della platea
– p. 10 comparsa) e che il materiale ligneo fosse già stato oggetto di interventi correttivi.
La società contestava anche la perizia dell'opponente, ritenendola incompleta, e ribadiva l'assenza di vizi tali da giustificare il mancato pagamento del saldo, richiamando le conclusioni del proprio tecnico di parte circa la modesta entità degli interventi eventualmente necessari.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca della remissione in termini, la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese.
*Alla prima udienza del 07.10.2021 le parti insistevano come in atti ed in particolare la convenuta opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Giudice con ordinanza del 25.01.2022, rilevato che le difese svolte dall'attore in punto di vizi delle opere realizzate dal convenuto non potevano allo stato essere accolte, limitandosi ad una esposizione generica dei vizi che si pretendevano sussistenti senza indicazione degli specifici interventi di ripristino e dei relativi costi (vedasi in particolare il documento n. 5
), concedeva a norma dell'art. Parte_1
648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 332/2020 del Tribunale di La
Spezia ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3, fissando l'udienza del
17.11.2022 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 15.05.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.11.2022, il Giudice rilevata la necessità di svolgere consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, presa visione dello
stato dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
7
1. Descriva le opere realizzate da DI AO & EL RL con oggetto la fornitura e la posa in
opera di struttura in legno all'interno di immobile (cantina) di proprietà di
[...]
ubicata a Castelnuvo Magra (La Spezia) Via Palvotrisia n. Parte_1
164, e ne quantifichi il valore in base alle pattuizioni contrattuali oppure in assenza in base
agli indicatori di mercato.
2. Descriva i vizi presenti nelle opere di cui al punto 1, indichi l'attività necessaria per
l'eliminazione dei vizi e ne quantifichi il costo in base agli indicatori di mercato.
3. In base alle risultanze della disamina dei punti 1 e 2, definisca i rapporti dare/avere tra le
CP_ parti, confermando o rettificando gli importi di cui alla fattura n. 2779/2019 emessa da
nei confronti di di ”. Parte_2 Parte_1 Parte_1
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il geom. LE CI, fissando per la comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio l'udienza del
22.06.2023.
La consulenza veniva depositata il 13.02.2024.
Il Giudice, con provvedimento del 26.03.2024, liquidava a favore del perito geom. LE
CI Euro 3.381,90 oltre accessori per onorari ed Euro 125,00 per esborsi, ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Parte_3
*All'udienza del 19.06.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa come segue.
*Occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica.
In risposta al quesito n.1, relativo alla descrizione dell'opera, il CTU accertava che l'intervento era costituito dall'ampliamento della cantina dell' mediante una struttura Parte_1
8 in legno lamellare destinata a collegare due edifici preesistenti. Su una platea in calcestruzzo armato di 30 cm, dotata di doppia rete elettrosaldata, erano stati installati 11 pilastri lignei ancorati tramite piastre metalliche. La copertura era composta da travi, travetti e pannelli in lamiera grecata;
erano presenti anche catene di controvento. I tamponamenti verticali e la chiusura della copertura erano stati realizzati da una ditta terza, estranea alla controversia. Il
valore complessivo dell'opera, come da preventivo firmato, era pari a euro 17.000,00 oltre
IVA.
In riferimento al quesito 2 ovvero i vizi riscontrati e gli interventi necessari il CTU riferiva che nel corso dei sopralluoghi venivano accertati alcuni vizi degli elementi lignei, consistenti in imperfezioni e difetti superficiali localizzati su travi e pilastri in diversi punti della struttura. Tali
difetti, documentati fotograficamente, risultavano riconducibili a precedenti interventi di riparazione o adattamento degli elementi strutturali.
Le riparazioni necessarie consistevano in attività di stuccatura, carteggiatura e applicazione di impregnante, per un costo complessivo stimato in euro 1.558,12, calcolato sulla base del prezziario regionale (Allegato 4 CTU).
Venivano inoltre verificate le verticalità dei pilastri, rilevando per alcuni elementi scostamenti superiori ai limiti delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. Tuttavia, non è stato possibile stabilire se tali fuori piombo fossero originari o conseguenti ai successivi lavori di tamponamento o alla rimozione temporanea delle controventature eseguita dalla parte attrice.
Per tali ragioni il CTU ha concluso che non era tecnicamente possibile quantificarne il costo di ripristino.
In riferimento al quesito 3, relativo ai rapporti dare/avere tra le parti il CTU specificava che dall'importo complessivo di euro 17.000,00 oltre IVA e dagli acconti versati (euro 6.800,00 ed euro 3.200,00) risultava un saldo di euro 7.000,00 oltre IVA, oggetto della fattura n.
2779/2019; considerando il costo degli interventi di ripristino dei vizi lignei (euro 1.558,12), il
9 saldo residuo veniva rideterminato in euro 5.441,88 oltre iva. Non era invece stimabile il valore di eventuali interventi relativi al fuori piombo dei pilastri, per le ragioni tecniche sopra esposte.
*Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibile poiché immune da vizi logici e coerente con gli atti di causa, il decreto deve essere revocato al fine dell'esatta quantificazione della somma dovuta da
[...]
. Devesi in conclusione rilevare che le Parte_1
somme ancora dovute dall'opponente ammontano ad euro 5.441,88 oltre IVA (oltre interessi legali dalla data del ricorso monitorio ovvero la data dell'01.07.2020) a fronte dell'iniziale importo di euro 7.000,00 oltre IVA di cui alla fattura nr. 2779/ 2019 il cui pagamento era stato richiesto col decreto nr. 332/ 2020.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati in complessivi Euro Controparte_1
2.540,00, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (poichè il valore della causa è prossimo all'importo minimo del c.d. scaglione di riferimento), tenuto conto del valore della causa (Euro 5.441,88), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio già liquidati con provvedimento del 26.03.2024 a favore del perito geom. LE CI Euro 3.381,90 oltre accessori per onorari ed euro 125,00 per esborsi, vengono posti definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di Parte_3
nei rapporti interni tra le parti.
[...]
***
P.Q.M.
10 A) REVOCA IL decreto ingiuntivo nr. 332/ 2020 reso dal Tribunale della Spezia.
B) ND , al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 5.441,88 oltre IVA in favore di TA AO & LL SR,
oltre interessi legali dall'01.07.2020 fino al saldo.
C) ND alla rifusione Parte_1
delle spese processuali in favore della TA AO & LL SR liquidandole in euro
2.540,00 oltre accessori per onorari.
D) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro
3.381,90 per onorari ed euro 125,00 per spese oltre accessori di legge in favore del geom.
LE CI, a carico solidale delle parti nel rapporto col consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei Parte_1
rapporti tra le parti.
E) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 28.11.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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