Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2025, proposto da
EN IN, CO IN, BI IN, Aura S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41;
contro
Ministero della Cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, Commissione regionale per il patrimonio culturale in data 8 novembre 2024 con il quale è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 comma 3 lettera a), 13 e 45 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed intregrazioni il compendio immobiliare denominato “Ex chiesa di San Maurizio” in Comune di Treviglio e determinata al contempo una zona di tutela indiretta di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004; per quanto occorrer possa, della Comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia in data 7.7.2024 prot. n. 13760 di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 c. 3 lett) a, 13 e 14 e di tutela indiretta di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso al suddetto provvedimento e, in particolare, della Relazione Storico-scientifica a firma del Soprintendente arch. Luca Rinaldi allegata al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso, avendo i ricorrenti dichiarato, con nota depositata in giudizio in data 18.3.26, di non conservare interesse alla sua definizione a spese compensate, a cui ha aderito la difesa erariale, sottoscrivendo per accettazione la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO AT, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RO AT | RI OS |
IL SEGRETARIO