Articolo 8 della Legge 3 marzo 1951, n. 178
Articolo 7Articolo 9
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14 aprile 1951
Art. 8.
Salvo quanto e' disposto dall'art. 7, e' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalita', di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale .
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Entrata in vigore il 14 aprile 1951
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