Sentenza 28 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2018, n. 29509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29509 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU AN 28/07/1964 nei confronti di: RI RI 06/01/1944 avverso la sentenza del TRIBUNALE di NOLA del 24/11/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Simone PERELLI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello;
udito l'Avv. Domenico Di Criscio del foro di Napoli in difesa della parte civile SO AN, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte che ha depo- sitato unitamente alla nota spese. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Noia, in funzione di giudice d'appello, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace di quel centro, appellata da RI RI, con la quale costui era stato condannato per il reato di lesioni personali commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di RU AN, assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
2. In particolare, si era contestato al RI, ritenuta la concorrente responsabilità della p.o., di avere cagionato l'impatto tra le vetture condotte dal medesimo e dalla p.o. RU, occorso in una intersezione stradale tra una strada a senso unico (dalla quale proveniva il mezzo condotto dalla RU) e una a doppia carreggiata (occupata dalla vettura del PICCIRILL0), per inosservanza delle norme che regolano l'attraversamento degli incroci, entrambi i conducenti avendo tenuto una velocità elevata.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile costituita, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in ordine alla valutazione del materiale probatorio, avendo il giudice d'appello a suo dire valorizzato unicamente la credibilità della teste della difesa
VITIELLO
Consiglia, senza tener conto della ricostruzione tecnica del fatto operata dal consulente della parte civile e di quanto affermato dal giudice civile nella sentenza definitiva prodotta nel giudizio penale, con la quale il RI era stato condannato al risarcimento dei danni per il sinistro nella misura dell'80%. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, evidenziando che gli argomenti a sostegno della decisione si baserebbero su circostanze che, pur definite pacifiche dal giudice del gravame di merito, sarebbero state per la prima volta elevate a supporto motivazionale. Tra queste parte ricorrente indica la circostanza che il giudice del merito avrebbe ritenuto provato che il RI non procedeva a velocità elevata e che si era fermato allo STOP prima di impegnare l'incrocio. Sotto altro profilo, si è evidenziata la mancanza di motivazione in ordine alle interferenze storico fattuali tra il giudicato civile di condanna e le emergenze del processo penale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello dell'imputato, partendo dall'esame di alcuni dati fattuali provati nel processo: l'avere l'imputato già impegnato l'incrocio al momento dell'impatto; l'essersi egli arrestato al segnale di STOP prima di impegnare l'intersezione stradale. Più in particolare, quel giudice ha affermato che l'urto tra i due mezzi era stato sì violento da spingere l'autovettura condotta dal RI contro un mezzo parcheggiato lungo la via, a dimostrazione dell'eccessiva velocità tenuta dal veicolo condotto dalla p.o. Sulla scorta della testimonianza di un soggetto estraneo ai fatti, a bordo di un'autovettura che procedeva dietro quella dell'imputato, ha inoltre ritenuto accertato che il RI, nell'occorso, aveva rallentato, si era fermato al segnale di STOP e aveva già impegnato l'incrocio allorché il mezzo dal medesimo condotto veniva attinto da quello antagonista, sopraggiunto a forte velocità. Era rimasta indimostrata, invece, secondo il Tribunale, l'eccessiva velocità tenuta dalla vettura condotta dall'imputato, la valutazione del primo giudice sul punto essendosi arrestata al livello di mera ipotesi non confermata neppure dall'entità dei danni localizzati sui due mezzi antagonisti: essa, infatti, aveva confermato l'eccessiva velocità impressa dalla p.o. al proprio mezzo, ma non aveva consentito di giungere alle stesse conclusioni quanto al mezzo condotto dall'imputato. Anche la circostanza che l'autovettura da costui condotta avesse investito un furgone parcheggiato non era a tal fine significativa, apparendo probabile che tale secondo impatto fosse stato conseguenza della violenza dell'urto impresso dal mezzo condotto dalla RU, a causa dalla eccessiva velocità da costei tenuta. Richiamata la testimonianza del teste oculare, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che essa avesse smentito il secondo assunto sul quale il Giudice di Pace aveva fondato la condanna e cioè che il RI avesse ignorato il segnale di STOP prima di impegnare l'incrocio. Inoltre, considerato lo stato dei luoghi, doveva ritenersi che l'imputato non avrebbe potuto avvistare tempestivamente il veicolo investitore, dal momento che esso proveniva da una strada a carreggiata ristretta, costeggiata da fabbricati che interferivano con la visuale dei mezzi provenienti dalla via che con essa s'intersecava.
3. I motivi sono manifestamente infondati e possono essere unitariamente trattati stante il comune filo conduttore che sostiene l'articolazione delle relative doglianze. La ricorrente ha preteso di sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella che il giudice del gravame ha operato sulla scorta di un rinnovato giudizio, a sua volta frutto di un analitico lavoro di esame delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, alla luce delle doglianze proposte con l'appello e degli elementi fattuali acquisiti al processo. E ciò la ricorrente ha fatto, sviluppando considerazioni che denunciano la loro reale natura, di personali convinzioni, cioè, originate da una diversa ricostruzione dei fatti, intesa a ottenere, in questa sede, il recepimento della propria tesi difensiva, sia pure ai soli fini civili, stante l'intangibilità della pronuncia agli effetti penali. Tale operazione non è però consentita in questo giudizio. In esso sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), poiché, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; sul punto, cfr., anche, sez. 6 n. 13442 dell'08/03/2016, Rv. 266294; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 266924; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153, quanto alla inammissibilità del ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti, riguardanti la motivazione della sentenza in ordine alla ricostruzione del fatto). In altri termini, poiché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
5. Nel caso in esame, parte ricorrente ha contestato le conclusioni cui il Tribunale è giunto sulla scorta della mancata dimostrazione che l'imputato avesse nell'occorso tenuto un comportamento connotato da una colpa specifica (dal primo giudice individuato nell'eccessiva velocità impressa al proprio mezzo in prossimità di un incrocio e nella violazione del segnale di arresto che lo precedeva), senza considerare che il giudice d'appello ha a tal fine valorizzato la prova contraria già emersa in primo grado, ricavata dalle dichiarazioni rese da un soggetto indifferente ai fatti che, per le condizioni di luogo, deve considerarsi vero e proprio testimone oculare di quanto accaduto. Peraltro, non può mancarsi di rilevare come il ricorso sia - sotto tale profilo - anche generico, non avendo la parte opposto effettivi rilievi critici in ordine alla ritenuta attendibilità di tale fonte dichiarativa.Ciò permette di affrontare anche l'ulteriore tema sollevato dalle doglianze difensive, riguardante i riflessi del giudicato civile sul processo penale. Sul punto, pare sufficiente un rinvio a quanto ormai da tempo ribadito da questa Corte e da questa stessa sezione a proposito dell'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art.238 bis cod. proc. pen.: esso riguarda, infatti, esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova;
pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (cfr. sez. 5 n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli e altro, Rv. 268041; n. 14042 del 04/03/2013, Rv. 254981; sez. 4 n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende