Sentenza 7 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2020, n. 14014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14014 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2020 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AL GE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: SO CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI elle=bui-rmaiaeltts=trizickeutto Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per materia. udito il difensore L'Avv. GIULIO CESARE VALIANTE si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Salerno con sentenza del 15 maggio 2019, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 13 aprile 2018, ha assolto SO EL dal residuo reato di cui al capo c) della rubrica, perché il fatto non sussiste. La contestazione mossa all'imputato è stata quella di aver apposto falsamente la firma di LO GE nell'emissione in favore della società Nuova Ponteauto s.r.I., amministrata dall'imputato, di tre effetti cambiari (due di importo pari ad euro 900,00 e l'altro di euro 1500,00) posti allo sconto in un istituto bancario.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che "le dichiarazioni del LO, non diversamente da quelle rese dalle altre persone offese, rispetto agli altri reati per cui vi è stata l'assoluzione dell'imputato in primo grado, effettivamente presentano alcune incongruenze, posto che l'asserita e complessa operazione commerciale ricostruita risulta sfornita del benché minimo risconto documentale".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, LO GE, per il tramite del proprio difensore, avv. Giulio Cesare Valiante, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento agli artt. 192 comma 1 c.p.p., 546, comma 1, lett. e) c.p.p. e 605 c.p.p., per avere la Corte territoriale, in riforma della decisione del giudice di prime cure, assolto l'imputato con un percorso argomentativo censurabile, tanto sotto il profilo della contraddittorietà, quanto sotto il profilo della illogicità; invero, il profilo di contraddittorietà è ravvisabile laddove la Corte territoriale ha ritenuto, che il giudice di primo grado avesse assolto l'imputato dagli altri reati di falso, sulla base di dichiarazioni inattendibili delle persone offese, deducendo da ciò erroneamente l'inattendibilità dell'odierno ricorrente e la conseguente insussistenza del fatto;
il profilo di illogicità della motivazione discende dalla violazione dei principi che regolano la valutazione della prova, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua del documento prodotto dall'imputato (la copia di una quarta cambiale non protestata rispetto ad altre tre oggetto delle risultanze processuali), il presunto pagamento di tale titolo da parte della persona offesa e la credibilità della versione dell'imputato, secondo la quale la persona offesa, dopo aver pagato la prima cambiale, avrebbe poi disconosciuto la propria firma sulle successive tre cambiali, così da non pagarle;
tale ragionamento della Corte territoriale è fondato su una tesi ricostruttiva dei fatti, non solo proveniente dall'imputato, ma in insanabile contrasto con la tesi, peraltro ben motivata, del giudice di primo grado e con la logica che avrebbe dovuto condurla a diffidare di una prova documentale (la cambiale, di cui dispone l'imputato e che produce in udienza) che attesta l'esatto contrario di quanto sostenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto ai soli effetti civili, è fondato per quanto di ragione.
1. La sentenza impugnata, così come dedotto dal ricorrente, effettivamente è incorsa in un evidente errore, laddove ha posto, peraltro, a fondamento dell'assoluzione di SO EL dal capo c), l'assoluzione in primo grado del medesimo imputato anche dalle ulteriori ipotesi di reato di cui ai capi a) e b), riguardanti sempre la falsificazione della firma degli emittenti le cambiali (MA GE e ZA EL). In realtà la sentenza di primo grado aveva dichiarato, invece, SO EL responsabile di tutti i reati a lui ascritti, sicchè il dato dell'assoluzione dell'imputato erroneamente percepito, determinante nella Corte territoriale il convincimento di una generalizzata inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti offese e, quindi, l'inidoneità di esse ad integrare la responsabilità dell'imputato ("non diversamente da quelle rese dalle altre persone offese"), ha comportato una sfasatura logica nel percorso logico argomentativo posto a fondamento della decisione assolutoria impugnata, con riferimento agli interessi civili, che rende necessaria sul punto una nuova valutazione da parte dei giudici d'appello.
2. Ancora, poi, la sentenza impugnata non ha considerato, ai fini della riforma della sentenza di primo grado, le motivazioni di quest'ultima per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondatesi sulle circostanze di fatto che: i falsi effetti cambiari prevedevano quale beneficiaria la società dell'imputato, "Nuova Pontauto s.r.l."; i debitori risultavano soggetti diversi, conosciuti dal SO, e tutti avevano disconosciuto la propria firma;
gli effetti cambiari erano stati consegnati alla banca di Capaccio al fine di lucrare l'anticipo delle somme in denaro a titolo di sconto. Da tali circostanze si ricava, secondo il primo giudice, che è stato proprio l'imputato a formare i falsi titoli, apponendo le false firme dei debitori e dopo aver formato il titolo provvedeva appunto a scontarlo, ottenendo immediata liquidità. Di tale percorso argomentativo- ancorat-o a precisi elementi oggettivi, che , letti nel loro insieme convergono verso una conclusione non illogica- la sentenza impugnata non tiene conto, obliterando il compendio probatorio considerato dal primo giudice, per dare rilievo all'erroneo presupposto di cui sopra, oltre che alla circostanza introdotta dall'imputato circa il pagamento di un quarto effetto cambiario pagato dal LO;
tale ultima circostanza "renderebbe non peregrina", ad avviso della Corte territoriale, l'ipotesi di un interesse del debitore al disconoscimento della propria firma sugli effetti cambiari. Tale conclusione appare però del tutto parziale, omettendo di collegare l'elemento ritenuto significativo agli altri acquisiti al processo, determinando così un percorso logico- argomentativo viziato per le ragioni enunciate.
3.Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rin