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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8037/2021 pendente tra:
(C.F. ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Velotti Carmen (C.F. C.F._2
); C.F._3 OPPONENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._4 OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale,
[...] chiedeva di ingiungere a ed il pagamento di € Controparte_1 Parte_1 Parte_2
45.414,63, oltre interessi.
A sostegno della propria pretesa, esponeva che tale credito era scaturito dal contratto di credito al consumo n. 2004294737956, stipulato da ed con FI Parte_1 Parte_2
1 Banca S.p.A; deduceva che, in data 17.12.2020, FI Banca S.p.A. aveva ceduto pro soluto il proprio credito alla divenuta poi a seguito Controparte_1 Controparte_1 di cambio di denominazione.
Conseguentemente, in data 11.10.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2065/2021, notificato agli ingiunti.
1.1 – ed formulavano opposizione avverso il citato decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi:
• mancanza in atti dell'intimazione al pagamento;
• inidoneità della documentazione versata in atti a provare l'esistenza del credito;
• disconoscimento documentazione depositata in copia fotostatica;
• operatività di polizza Cardif S.p.A., in virtù del licenziamento del debitore;
• erronea quantificazione del credito;
• prescrizione del credito.
Concludevano, pertanto, chiedendo, revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 21.03.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e
[...] chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce dell'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del
22.03.2022, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro del 17.05.2022, depositato in data 27.03.2023.
2 3 – Nel merito, si rileva che il credito vantato da parte opposta risulta provato, essendo infondati i motivi di opposizione con cui è stata dedotta l'insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria e l'erronea quantificazione dell'avversa pretesa.
3.1 – Sul punto, occorre considerare che parte opposta ha allegato al ricorso monitorio una copia del contratto di finanziamento da cui scaturisce la propria pretesa, sottoscritto dagli odierni opponenti, in qualità di debitore principale e di garante (cfr. allegato 03 del ricorso monitorio).
Tale documento prova l'esistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria.
3.2 – Inoltre, si evidenzia che il creditore ha depositato l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risultano l'esistenza del credito in questione e il suo ammontare, pari a € 45.414,63 (cfr. allegato 07 del ricorso monitorio).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
Pertanto, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2024,
n. 12818).
3 Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a formulare generiche contestazioni formali avverso l'estratto conto depositato dalla controparte e, pertanto, la documentazione depositata dall'opposta può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
3.3 – Peraltro, con riferimento alla prova del credito, deve evidenziarsi che parte opponente non ha contestato né di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta. Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato sia con riguardo alla sua fonte che con riferimento all'ammontare della pretesa, non contestata in maniera specifica da parte opponente.
3.4 – Del resto, gli opponenti non hanno neppure contestato l'acquisizione del credito per cui è causa da parte della Controparte_1
In effetti, la titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in giudizio è dimostrata dal contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra FI Banca S.p.A. e CP_1
prodotto in sede monitoria (cfr. allegato 04 del ricorso monitorio), dall'elenco dei crediti
[...] ceduti (cfr. allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e dalla visura camerale da cui si evince il mutamento di denominazione della in Controparte_1 Controparte_1
(cfr. allegato 01 della comparsa di costituzione).
[...]
Ciò conferma la sussistenza del credito in questione in capo a parte opposta.
4 – Tale conclusione non è superata dal generico disconoscimento della documentazione versata in atti, formulato all'interno dell'atto di opposizione.
4.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/12/2009, n. 28096; Cassazione civile sez. VI,
03/02/2020, n. 2405; Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227).
4.2 – Il generico disconoscimento contenuto all'interno dell'atto di opposizione, pertanto, deve essere considerato del tutto privo di effetti.
5 – Il credito vanta da parte opposta, inoltre, non può essere considerato prescritto. È infondata,
4 difatti, l'eccezione formulata in tal senso dagli opponenti.
5.1 – Invero, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario;
pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24720).
5.2 – In effetti, nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 20.03.2017, con la previsione di 120 rate mensili, per cui l'ultima rata avrebbe dovuto essere versata nel 2027; il passaggio a sofferenza è avvenuto nel 2020 (come emerge dall'estratto conto ex art. 50 TUB) e l'emissione del decreto ingiuntivo in esame è stata richiesta in data 03.09.2021.
È evidente, dunque, che il termine di prescrizione decennale non è scaduto.
6 – Occorre considerare, peraltro, che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato preceduto dall'invito al pagamento dell'importo di € 45.414,63 (cfr. allegati 05-06 del ricorso monitorio).
6.1 – Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n. 20042).
Conseguentemente, anche a prescindere dalla precedente richiesta di pagamento, la comunicazione decadenza dal beneficio del termine è implicita nella notificazione del decreto ingiuntivo.
6.2 – L'opposizione è infondata, dunque, anche nella parte in cui evidenzia la mancanza di una previa intimazione di pagamento.
7 – Infine, diversamente rispetto a quanto argomentato dagli opponenti, non è provato che il credito sia stato estinto dalla compagnia assicuratrice, in virtù del sopravvenuto licenziamento del debitore.
7.1 – Dalla documentazione versata in atti, emerge che, in data 02.11.2017, la ha Controparte_2 comunicato a il licenziamento per giusta causa. Con missiva del 29.01.2018, Parte_1
5 l'odierno opponente chiedeva alla società assicuratrice il pagamento dell'indennizzo, in ragione della perdita dell'impiego; con nota del 08.02.2018, la Cardif invitava all'invio di ulteriori documenti.
Non è documentato, dunque, che la compagnia assicuratrice abbia provveduto all'estinzione del debito
7.2 – D'altra parte, l'opposta ha versato in atti le condizioni generali della polizza assicurativa in questione, dalle quali è possibile evincere che la copertura opera nell'ipotesi di “perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per motivo oggettivo” (art.
3.1 della nota informativa e art.
7.3 delle condizioni generali); alla copertura è espressamente esclusa in caso di “licenziamento per giusta causa” (art. 8 delle condizioni generali).
Conseguentemente, la polizza non opera nel caso di specie, atteso che è stata Parte_1 licenziato per giusta causa;
ciò conferma che il debito non avrebbe potuto essere estinto dalla compagnia assicuratrice.
8 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su un contratto validamente stipulato. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico degli opponenti, in solido, in favore di parte opposta.
Tale condanna concerne anche la parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello stato, atteso che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2012, n. 10053;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388).
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2065/2021 del
11.10.2021, di cui conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8037/2021 pendente tra:
(C.F. ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Velotti Carmen (C.F. C.F._2
); C.F._3 OPPONENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._4 OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale,
[...] chiedeva di ingiungere a ed il pagamento di € Controparte_1 Parte_1 Parte_2
45.414,63, oltre interessi.
A sostegno della propria pretesa, esponeva che tale credito era scaturito dal contratto di credito al consumo n. 2004294737956, stipulato da ed con FI Parte_1 Parte_2
1 Banca S.p.A; deduceva che, in data 17.12.2020, FI Banca S.p.A. aveva ceduto pro soluto il proprio credito alla divenuta poi a seguito Controparte_1 Controparte_1 di cambio di denominazione.
Conseguentemente, in data 11.10.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2065/2021, notificato agli ingiunti.
1.1 – ed formulavano opposizione avverso il citato decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi:
• mancanza in atti dell'intimazione al pagamento;
• inidoneità della documentazione versata in atti a provare l'esistenza del credito;
• disconoscimento documentazione depositata in copia fotostatica;
• operatività di polizza Cardif S.p.A., in virtù del licenziamento del debitore;
• erronea quantificazione del credito;
• prescrizione del credito.
Concludevano, pertanto, chiedendo, revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 21.03.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e
[...] chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce dell'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del
22.03.2022, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro del 17.05.2022, depositato in data 27.03.2023.
2 3 – Nel merito, si rileva che il credito vantato da parte opposta risulta provato, essendo infondati i motivi di opposizione con cui è stata dedotta l'insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria e l'erronea quantificazione dell'avversa pretesa.
3.1 – Sul punto, occorre considerare che parte opposta ha allegato al ricorso monitorio una copia del contratto di finanziamento da cui scaturisce la propria pretesa, sottoscritto dagli odierni opponenti, in qualità di debitore principale e di garante (cfr. allegato 03 del ricorso monitorio).
Tale documento prova l'esistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria.
3.2 – Inoltre, si evidenzia che il creditore ha depositato l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risultano l'esistenza del credito in questione e il suo ammontare, pari a € 45.414,63 (cfr. allegato 07 del ricorso monitorio).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
Pertanto, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2024,
n. 12818).
3 Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a formulare generiche contestazioni formali avverso l'estratto conto depositato dalla controparte e, pertanto, la documentazione depositata dall'opposta può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
3.3 – Peraltro, con riferimento alla prova del credito, deve evidenziarsi che parte opponente non ha contestato né di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta. Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato sia con riguardo alla sua fonte che con riferimento all'ammontare della pretesa, non contestata in maniera specifica da parte opponente.
3.4 – Del resto, gli opponenti non hanno neppure contestato l'acquisizione del credito per cui è causa da parte della Controparte_1
In effetti, la titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in giudizio è dimostrata dal contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra FI Banca S.p.A. e CP_1
prodotto in sede monitoria (cfr. allegato 04 del ricorso monitorio), dall'elenco dei crediti
[...] ceduti (cfr. allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e dalla visura camerale da cui si evince il mutamento di denominazione della in Controparte_1 Controparte_1
(cfr. allegato 01 della comparsa di costituzione).
[...]
Ciò conferma la sussistenza del credito in questione in capo a parte opposta.
4 – Tale conclusione non è superata dal generico disconoscimento della documentazione versata in atti, formulato all'interno dell'atto di opposizione.
4.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/12/2009, n. 28096; Cassazione civile sez. VI,
03/02/2020, n. 2405; Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227).
4.2 – Il generico disconoscimento contenuto all'interno dell'atto di opposizione, pertanto, deve essere considerato del tutto privo di effetti.
5 – Il credito vanta da parte opposta, inoltre, non può essere considerato prescritto. È infondata,
4 difatti, l'eccezione formulata in tal senso dagli opponenti.
5.1 – Invero, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario;
pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24720).
5.2 – In effetti, nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 20.03.2017, con la previsione di 120 rate mensili, per cui l'ultima rata avrebbe dovuto essere versata nel 2027; il passaggio a sofferenza è avvenuto nel 2020 (come emerge dall'estratto conto ex art. 50 TUB) e l'emissione del decreto ingiuntivo in esame è stata richiesta in data 03.09.2021.
È evidente, dunque, che il termine di prescrizione decennale non è scaduto.
6 – Occorre considerare, peraltro, che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato preceduto dall'invito al pagamento dell'importo di € 45.414,63 (cfr. allegati 05-06 del ricorso monitorio).
6.1 – Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n. 20042).
Conseguentemente, anche a prescindere dalla precedente richiesta di pagamento, la comunicazione decadenza dal beneficio del termine è implicita nella notificazione del decreto ingiuntivo.
6.2 – L'opposizione è infondata, dunque, anche nella parte in cui evidenzia la mancanza di una previa intimazione di pagamento.
7 – Infine, diversamente rispetto a quanto argomentato dagli opponenti, non è provato che il credito sia stato estinto dalla compagnia assicuratrice, in virtù del sopravvenuto licenziamento del debitore.
7.1 – Dalla documentazione versata in atti, emerge che, in data 02.11.2017, la ha Controparte_2 comunicato a il licenziamento per giusta causa. Con missiva del 29.01.2018, Parte_1
5 l'odierno opponente chiedeva alla società assicuratrice il pagamento dell'indennizzo, in ragione della perdita dell'impiego; con nota del 08.02.2018, la Cardif invitava all'invio di ulteriori documenti.
Non è documentato, dunque, che la compagnia assicuratrice abbia provveduto all'estinzione del debito
7.2 – D'altra parte, l'opposta ha versato in atti le condizioni generali della polizza assicurativa in questione, dalle quali è possibile evincere che la copertura opera nell'ipotesi di “perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per motivo oggettivo” (art.
3.1 della nota informativa e art.
7.3 delle condizioni generali); alla copertura è espressamente esclusa in caso di “licenziamento per giusta causa” (art. 8 delle condizioni generali).
Conseguentemente, la polizza non opera nel caso di specie, atteso che è stata Parte_1 licenziato per giusta causa;
ciò conferma che il debito non avrebbe potuto essere estinto dalla compagnia assicuratrice.
8 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su un contratto validamente stipulato. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico degli opponenti, in solido, in favore di parte opposta.
Tale condanna concerne anche la parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello stato, atteso che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2012, n. 10053;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388).
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2065/2021 del
11.10.2021, di cui conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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