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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno2025, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to Agata Lamberti ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno alla via Gelso n. 51; parte ricorrente
e
rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppine Alfano ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Avellino alla via Parco Cappuccini n. 20; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
13.05.2000 e che, dall'unione coniugale, era nato il figlio in data 08.11.2001. Persona_1
Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. Inoltre, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 28.03.2025 (e come successivamente modificati in data 22.11.2025 ed in data 28.11.2025), con cui hanno dato atto che il figlio è economicamente autosufficiente.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 13.05.2000 in Fisciano (atto n. 10, Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2000);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 28.03.2025 (e come successivamente modificate in data 22.11.2025 ed in data 28.11.2025);
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire