Decreto cautelare 24 dicembre 2025
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 16/02/2026, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15808 del 2025, proposto da AN GL, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Barbuto, Emanuele Barbuto, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Damiano Carletti, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Pomezia, ricevuto il 23 settembre 2025, avente a oggetto “Indennità di occupazione demaniale anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 e 2024. Ex cdm 1/2007. Primo sollecito di pagamento”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il cons. NN AR VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso :
- che con ricorso notificato il 24 novembre 2025 (dep. il 24/12) la sig.ra AN GL ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Pomezia sollecitava il pagamento della indennità di occupazione sine titulo per gli anni 2018-2024 di area del demanio marittimo;
- che il provvedimento gravato, secondo l’esposizione della stessa ricorrente, consegue ad un precedente provvedimento di rigetto della richiesta di proroga della concessione e intimazione al pagamento dell’indennità, impugnato davanti a questo Tribunale con ricorso definito con sentenza n. 15948/2025 di rigetto, appellata avanti al Consiglio di Stato;
- che con il gravame in trattazione la ricorrente deduce:
1) la violazione di legge, l’eccesso di potere per illogicità, la carenza di motivazione e la violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione, lamentando la mancata specifica delle somme richieste (sanzione/interessi) e se siano stati detratti i canoni di concessione corrisposti;
2) la violazione di legge, l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione in quanto, in base al d.l. 78/2015, la concessione della ricorrente avrebbe dovuto essere prorogata fino al 31 dicembre 2016 e, per effetto delle leggi che si sono succedute, essere prorogata fino al 2033;
- che il 24 dicembre 2025 si è costituito il Comune di Pomezia che con memoria, depositata in pari data, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per ne bis in idem e ha controdedotto nel merito;
- che, con memoria del 31 gennaio 2026, la ricorrente ha interloquito sulla questione di giurisdizione;
- che con memoria del 6 febbraio 2026 il Comune riformula le eccezioni in rito eccependo l’inammissibilità del ricorso in parte per ne bis in idem ed in parte per difetto di giurisdizione;
- alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, sentito il difensore di parte ricorrente e dato avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto, quanto al difetto di giurisdizione:
- che l’art. 133 del c.p.a., comma 1, lettera b), assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi [e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche]”;
- che, pertanto, esula dalla giurisdizione amministrativa la controversia che abbia ad oggetto esclusivamente il corrispettivo oppure il risarcimento compensativo del danno dovuto da un soggetto privato che non è più (e da lungo tempo) concessionario e che, avvalendosi di un mero potere di fatto sul bene demaniale, lo usa e ne trae i frutti senza pagare alcun corrispettivo alla proprietà, non venendo in questo caso in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'autorità concedente (v. TAR Lazio, III, 18 marzo 2020, n. 3352; Consiglio di Stato, sez. V , 04/09/2017 , n. 4183; TAR Marche, sez. I, 18/03/2016, n. 157; Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd., 04/07/2018, n. 378);
- che l’oggetto della odierna domanda (c.d. petitum sostanziale) – sulla cui base deve essere individuata la giurisdizione (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 22.9.2022, n. 27748) – consiste nella pretesa della parte resistente di ottenere un ristoro economico (“indennità”) per l’occupazione, ritenuta abusiva, di un proprio bene da parte del ricorrente, a cui quest’ultimo si oppone (oltreché in ordine al quantum ) deducendo di essere titolare di una concessione;
- che la controversia verta in definitiva, sull’ “an” e sul “quantum” del credito vantato da parte resistente così come rivendicato con la richiesta di pagamento del Comune a titolo di indennità per l’utilizzo senza titolo del bene demaniale che, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. b) c.p.a., spetta al giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri ( ex plur., Cass., Sez. un., 15.5.2023, n. 13311; Cons. Stato, sez. VI, 16.4.2024, n. 3442, ma cfr. anche Tar Lazio V ter 19494/25 e I bis 10783/25);
- che, solo per completezza, con il secondo motivo di gravame la ricorrente ripropone censure già oggetto del ricorso deciso con la citata sentenza di rigetto di questa sezione n. 15948/2025, senza tuttavia formulare una correlativa domanda;
- che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario (innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.);
- che le spese di giudizio, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO BE di ZZ, Presidente
NN AR VE, Consigliere, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AR VE | IO BE di ZZ |
IL SEGRETARIO