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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/12/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa AN IA, viene chiamata la causa iscritta al n.1387 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDO AN Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TR RE CP_1
Sono presenti l'Avv. ACCARDO MARGHERITA per delega dell'avv. ACCARDO
AN nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u. contestando le conclusioni del CTU.
E' altresì presente per l' l'avv. MAISANO GIANLUCA per delega dell'avv. CP_1
TR RE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione in conformità all'esito della CTU.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN IA, nell'udienza di discussione del 22.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1387 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesca Accardo, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO C
in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n.118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art.13 della legge n.118/71. In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente.
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente, all'esito della camera di consiglio.
* * * * * *
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento il dott. Per_1
concludeva che la ricorrente è affetta “Pancreatite cronica con tessuto
[...]
pancreatico esente da lesione in soggetto con protrusione discale L3-L4, disturbo dell'umore dovuta a condizione medica generale ed incontinenza cardiale”.
Il CTU esaminata la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione al fine di accertare la sussistenza di un eventuale aggravamento delle patologie accertate ai sensi dell'art. 149 cpc e dunque la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza), ha accertato una percentuale del 50%, ritenendo, quindi, che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell , stante la dichiarazione CP_1
di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
in opposizione ad ATP n.2754/2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU a carico dell che liquida come da separato decreto. CP_1
Reggio Calabria, 22.12.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa AN IA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/12/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa AN IA, viene chiamata la causa iscritta al n.1387 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDO AN Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TR RE CP_1
Sono presenti l'Avv. ACCARDO MARGHERITA per delega dell'avv. ACCARDO
AN nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u. contestando le conclusioni del CTU.
E' altresì presente per l' l'avv. MAISANO GIANLUCA per delega dell'avv. CP_1
TR RE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione in conformità all'esito della CTU.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN IA, nell'udienza di discussione del 22.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1387 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesca Accardo, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO C
in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n.118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art.13 della legge n.118/71. In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente.
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente, all'esito della camera di consiglio.
* * * * * *
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento il dott. Per_1
concludeva che la ricorrente è affetta “Pancreatite cronica con tessuto
[...]
pancreatico esente da lesione in soggetto con protrusione discale L3-L4, disturbo dell'umore dovuta a condizione medica generale ed incontinenza cardiale”.
Il CTU esaminata la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione al fine di accertare la sussistenza di un eventuale aggravamento delle patologie accertate ai sensi dell'art. 149 cpc e dunque la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza), ha accertato una percentuale del 50%, ritenendo, quindi, che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell , stante la dichiarazione CP_1
di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
in opposizione ad ATP n.2754/2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU a carico dell che liquida come da separato decreto. CP_1
Reggio Calabria, 22.12.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa AN IA