Decreto presidenziale 3 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14285 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio decreto prot. nr. -OMISSIS- del 31.10.2024, successivamente conosciuto, con cui “Agli Istituti Superiori Paritari “-OMISSIS-” con sede in Roma, via Tiburtina n. 994, è negata l’autorizzazione al funzionamento delle classi quinte collaterali, relativamente agli indirizzi:
- RMTD67500X – Amministrazione, Finanza e Marketing,
- RMTD67500X – Amministrazione, Finanza e Marketing – Art. Sistemi informativi aziendali,
- RMTL08500Q – Costruzioni, Ambiente e Territorio,
- RMTAPV5005 – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Art. Gestione dell’Ambiente e del Territorio”,
Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per ciascun indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori, e in ogni caso salvo il riconoscimento della parità per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO - IND. SPORTIVO (già riconosciuto paritario nell’a.s. 20/21 per la sezione A) dell’intero corso B (dalla prima alla quinta) richiesto ed attivato, a partire dall’A.S. 2024/2025, sempre nella sede centrale di -OMISSIS- v. all. 1;
C) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo – Sistema Moda – Art. Tessile, Abbigliamento e Moda (Cod. Meccanografico RMTFNG5000); - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Art. Gestione dell’Ambiente e del Territorio (Cod. Meccanografico RMTAPV5005); -VB Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cod. Meccanografico RMTL08500Q); - VB Turismo (Cod. Meccanografico RMTN8V500Q); -VB IT AFM - SIA Amministrazione, Finanza e Marketing – Art. Sistemi informativi aziendali; VB IT AFAM - TUR Amministrazione, Finanza e Marketing – Art. Relazioni Internazionali per il Marketing (cod. Meccanografico RMTN8V500Q) – dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 2;
D) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 3;
E) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. nr. -OMISSIS- del 16.10.2024, v. all. 4;
F) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
G) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
H) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- SRL il 2\1\2025:
Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale dell’11.12.2024 prot. Nr. -OMISSIS-, recante la mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Vista la nota del 17 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa CE LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con nota depositata in data 17 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CE LL RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LL RB | DR SE |
IL SEGRETARIO