CASS
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2024, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OF LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28/10/2022 dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e la declaratoria d'inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, avv. Paola Pantalone. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2498 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 24/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di OF LV, avv. Paola Pantalone, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e, ritenuta la continuazione con i reati ascritti allo stesso dal Giudice dell'udienza preliminare di Firenze con sentenza del 5 novembre 2013, divenuta irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva, nonché la durata delle pene accessorie. 2. La difesa articola quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale, senza un'idonea motivazione, non ha accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'esame dei testi e del consulente tecnico d'ufficio in merito a tutti i capi di imputazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello hanno rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta a dimostrare l'assenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati all'imputato, senza tener conto della mancata esibizione da parte del curatore di documenti bancari idonei a rivelare l'assenza del dolo del delitto e, dunque, di una consapevole rappresentazione dello stato di dissesto in cui versava la società, anche in considerazione della mancata attivazione da parte della banca finanziatrice delle fideiussioni prestate dai precedenti amministratori, nonostante l'entità del passivo. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta documentale, nonostante il OF avesse messo a disposizione del consulente la sede presso la quale i documenti erano custoditi. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello, per un verso, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione, hanno errato nell'individuazione del delitto più grave, rappresentato dalla bancarotta distrattiva di cui alla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, in ragione del valore degli importi distratti e, per altro verso, hanno omesso di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; 2 Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) e quando i giudici di secondo grado esaminano le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado Nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 3. Tanto premesso, il ricorso è infondato in quanto le censure articolate riproducono e reiterano argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo considerato e di cui non ha tenuto conto, così omettendo di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare presunte violazioni di legge penale e processuale, nonché un'inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). 4. Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, prospettano ipotetiche ricostruzioni alternative della vicenda, censurando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Premesso che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236), nel caso di specie la corte territoriale ha individuato le ragioni per le quali non ha ritenuto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia nella mancata reiterazione della richiesta dinanzi al collegio diversamente composto, sia nell'assenza del carattere di novità delle prove - né sopravvenute, né scoperte dopo il giudizio di primo grado-, sia, infine, nella ritenuta non necessità delle stesse. I giudici di appello hanno sottolineato, quanto all'elemento soggettivo del delitto, che: - fu il ricorrente a richiedere il finanziamento;
- il finanziamento, inizialmente erogato alla società, successivamente fu spostato su conti correnti riferibili ad altre imprese in sofferenza, facenti capo al OF;
- la prospettata operazione immobiliare, connessa al finanziamento, non fu mai realizzata;
3 - il OF gestiva le società come un'unica compagine. Da ciò, si sottolinea nella sentenza in verifica, l'irrilevanza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, di eventuali interessi degli istituti di credito a finanziare le operazioni della società. In altri termini la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, risulta presa alla luce della motivazione con la quale è stata adeguatamente argomentata la sussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato e quindi la perfetta decidibilità del processo allo stato degli atti. Dal canto suo, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente un diverso esito del giudizio, fondato su una ricostruzione alternativa e del tutto ipotetica, senza indicare in che termini la rinnovazione istruttoria avrebbe inciso sulla decisione. 5. Privo di pregio è anche il terzo motivo. La corte territoriale ha evidenziato che il OF, anziché mettere a disposizione del curatore i prescritti documenti e le scritture contabili, si era limitato a indicare genericamente al professionista l'ufficio presso il quale gli atti erano tenuti, così non consentendo non solo l'esatta individuazione e la corretta analisi degli stessi, ma anche il loro rinvenimento. 6. Manifestamente infondato è anche il quarto e ultimo motivo. In merito al profilo che involge l'errore di valutazione in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nell'individuare il delitto più grave ai fini della continuazione e, pertanto, nel nel determinare la pena, il ricorrente non solo non ha allegato alcunché, ma, soprattutto, non ha spiegato in che termini ciò avrebbe inciso, in senso a lui favorevole, sul calcolo della pena inflitta. 6.1 In merito, infine, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, va evidenziato che mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora, come nel caso di specie, l'imputato nell'atto di appello abbia omesso di formulare una richiesta specifica, con un preciso riferimento ai dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 — 02). 7. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 Così deciso il 24/11/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e la declaratoria d'inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, avv. Paola Pantalone. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2498 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 24/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di OF LV, avv. Paola Pantalone, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e, ritenuta la continuazione con i reati ascritti allo stesso dal Giudice dell'udienza preliminare di Firenze con sentenza del 5 novembre 2013, divenuta irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva, nonché la durata delle pene accessorie. 2. La difesa articola quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale, senza un'idonea motivazione, non ha accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'esame dei testi e del consulente tecnico d'ufficio in merito a tutti i capi di imputazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello hanno rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta a dimostrare l'assenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati all'imputato, senza tener conto della mancata esibizione da parte del curatore di documenti bancari idonei a rivelare l'assenza del dolo del delitto e, dunque, di una consapevole rappresentazione dello stato di dissesto in cui versava la società, anche in considerazione della mancata attivazione da parte della banca finanziatrice delle fideiussioni prestate dai precedenti amministratori, nonostante l'entità del passivo. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta documentale, nonostante il OF avesse messo a disposizione del consulente la sede presso la quale i documenti erano custoditi. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello, per un verso, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione, hanno errato nell'individuazione del delitto più grave, rappresentato dalla bancarotta distrattiva di cui alla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, in ragione del valore degli importi distratti e, per altro verso, hanno omesso di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; 2 Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) e quando i giudici di secondo grado esaminano le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado Nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 3. Tanto premesso, il ricorso è infondato in quanto le censure articolate riproducono e reiterano argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo considerato e di cui non ha tenuto conto, così omettendo di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare presunte violazioni di legge penale e processuale, nonché un'inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). 4. Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, prospettano ipotetiche ricostruzioni alternative della vicenda, censurando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Premesso che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236), nel caso di specie la corte territoriale ha individuato le ragioni per le quali non ha ritenuto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia nella mancata reiterazione della richiesta dinanzi al collegio diversamente composto, sia nell'assenza del carattere di novità delle prove - né sopravvenute, né scoperte dopo il giudizio di primo grado-, sia, infine, nella ritenuta non necessità delle stesse. I giudici di appello hanno sottolineato, quanto all'elemento soggettivo del delitto, che: - fu il ricorrente a richiedere il finanziamento;
- il finanziamento, inizialmente erogato alla società, successivamente fu spostato su conti correnti riferibili ad altre imprese in sofferenza, facenti capo al OF;
- la prospettata operazione immobiliare, connessa al finanziamento, non fu mai realizzata;
3 - il OF gestiva le società come un'unica compagine. Da ciò, si sottolinea nella sentenza in verifica, l'irrilevanza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, di eventuali interessi degli istituti di credito a finanziare le operazioni della società. In altri termini la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, risulta presa alla luce della motivazione con la quale è stata adeguatamente argomentata la sussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato e quindi la perfetta decidibilità del processo allo stato degli atti. Dal canto suo, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente un diverso esito del giudizio, fondato su una ricostruzione alternativa e del tutto ipotetica, senza indicare in che termini la rinnovazione istruttoria avrebbe inciso sulla decisione. 5. Privo di pregio è anche il terzo motivo. La corte territoriale ha evidenziato che il OF, anziché mettere a disposizione del curatore i prescritti documenti e le scritture contabili, si era limitato a indicare genericamente al professionista l'ufficio presso il quale gli atti erano tenuti, così non consentendo non solo l'esatta individuazione e la corretta analisi degli stessi, ma anche il loro rinvenimento. 6. Manifestamente infondato è anche il quarto e ultimo motivo. In merito al profilo che involge l'errore di valutazione in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nell'individuare il delitto più grave ai fini della continuazione e, pertanto, nel nel determinare la pena, il ricorrente non solo non ha allegato alcunché, ma, soprattutto, non ha spiegato in che termini ciò avrebbe inciso, in senso a lui favorevole, sul calcolo della pena inflitta. 6.1 In merito, infine, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, va evidenziato che mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora, come nel caso di specie, l'imputato nell'atto di appello abbia omesso di formulare una richiesta specifica, con un preciso riferimento ai dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 — 02). 7. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 Così deciso il 24/11/2023.