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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2898/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8401/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Indirizzo_1 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250078691846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo vizi di legittimità della pretesa e della notificazione dell'atto, effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e provvedendo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, alla vocazione in giudizio dell'Ente impositore, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma.
Nel merito, la resistente contesta la fondatezza del ricorso, deducendo la piena regolarità della notificazione della cartella a mezzo PEC e l'insussistenza dei vizi dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della riscossione
Le censure formulate dalla ricorrente attengono prevalentemente al merito della pretesa tributaria, riconducibile all'attività dell'Ente impositore.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'Agente della riscossione è legittimato passivamente solo in relazione ai vizi propri degli atti della riscossione, mentre non risponde delle attività di accertamento e formazione del ruolo, riservate all'Ente creditore (Cass., sez. V, n. 1985/2014; Cass., sez. V, n. 8295/2018).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha correttamente provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore, anche ai fini della litis denuntiatio, sicché ogni eventuale profilo di responsabilità resta imputabile al soggetto titolare del credito.
2. Sulla validità della notificazione a mezzo PEC
L'eccezione di invalidità della notificazione della cartella a mezzo PEC è infondata.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente espressamente la notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC. La norma non richiede che l'indirizzo PEC del mittente risulti da pubblici elenchi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per gli atti della riscossione, non trova applicazione la disciplina di cui all'art.
3-bis della L. n. 53/1994, prevista per le notificazioni effettuate dagli avvocati
(Cass., sez. V, n. 30948/2019; Cass., sez. V, n. 6417/2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inoltre affermato che la notificazione proveniente da un indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione è valida anche se tale indirizzo non risulti inserito in pubblici registri, purché sia certa la riconducibilità del mittente e sia raggiunto lo scopo della notificazione
(Cass., SS.UU., n. 15979/2022).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra che la cartella è stata notificata all'indirizzo PEC della ricorrente Email_4 in data 22 aprile 2025, con regolare ricevuta di avvenuta consegna, idonea a certificare l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
3. Sull'onere di diligenza del destinatario
È principio consolidato che la mancata lettura di una comunicazione ricevuta a mezzo PEC è imputabile al destinatario, gravando su quest'ultimo l'onere di vigilare sul corretto funzionamento e sulla consultazione della propria casella di posta elettronica certificata (Cass., sez. V, n. 22352/2015; Cass., sez. V, n. 13917/2016). Nessuna prova contraria è stata fornita dalla ricorrente in ordine a disfunzioni tecniche o irregolarità del sistema di notificazione.
CONCLUSIONI
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle difese svolte, possono essere liquidate in misura contenuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
dichiara legittima la cartella di pagamento n. 09720250078691846000; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 326,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8401/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Indirizzo_1 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250078691846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo vizi di legittimità della pretesa e della notificazione dell'atto, effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e provvedendo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, alla vocazione in giudizio dell'Ente impositore, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma.
Nel merito, la resistente contesta la fondatezza del ricorso, deducendo la piena regolarità della notificazione della cartella a mezzo PEC e l'insussistenza dei vizi dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della riscossione
Le censure formulate dalla ricorrente attengono prevalentemente al merito della pretesa tributaria, riconducibile all'attività dell'Ente impositore.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'Agente della riscossione è legittimato passivamente solo in relazione ai vizi propri degli atti della riscossione, mentre non risponde delle attività di accertamento e formazione del ruolo, riservate all'Ente creditore (Cass., sez. V, n. 1985/2014; Cass., sez. V, n. 8295/2018).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha correttamente provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore, anche ai fini della litis denuntiatio, sicché ogni eventuale profilo di responsabilità resta imputabile al soggetto titolare del credito.
2. Sulla validità della notificazione a mezzo PEC
L'eccezione di invalidità della notificazione della cartella a mezzo PEC è infondata.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente espressamente la notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC. La norma non richiede che l'indirizzo PEC del mittente risulti da pubblici elenchi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per gli atti della riscossione, non trova applicazione la disciplina di cui all'art.
3-bis della L. n. 53/1994, prevista per le notificazioni effettuate dagli avvocati
(Cass., sez. V, n. 30948/2019; Cass., sez. V, n. 6417/2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inoltre affermato che la notificazione proveniente da un indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione è valida anche se tale indirizzo non risulti inserito in pubblici registri, purché sia certa la riconducibilità del mittente e sia raggiunto lo scopo della notificazione
(Cass., SS.UU., n. 15979/2022).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra che la cartella è stata notificata all'indirizzo PEC della ricorrente Email_4 in data 22 aprile 2025, con regolare ricevuta di avvenuta consegna, idonea a certificare l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
3. Sull'onere di diligenza del destinatario
È principio consolidato che la mancata lettura di una comunicazione ricevuta a mezzo PEC è imputabile al destinatario, gravando su quest'ultimo l'onere di vigilare sul corretto funzionamento e sulla consultazione della propria casella di posta elettronica certificata (Cass., sez. V, n. 22352/2015; Cass., sez. V, n. 13917/2016). Nessuna prova contraria è stata fornita dalla ricorrente in ordine a disfunzioni tecniche o irregolarità del sistema di notificazione.
CONCLUSIONI
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle difese svolte, possono essere liquidate in misura contenuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
dichiara legittima la cartella di pagamento n. 09720250078691846000; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 326,00, oltre accessori di legge se dovuti.