Sentenza 5 ottobre 2006
Massime • 1
Il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (C. Cost. sent. n. 48 del 17 febbraio 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2006, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/10/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1226
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 20986/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 10.5.2006 da:
Avv. FORMISANI Enzo e Gianfranco Iadecola, difensori di NI LU, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del riesame, del 20 aprile 2006.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. CIAMPOLI L., che ha chiesto inammissibilità del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Gianfranco Iadecola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e, in subordine, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.
OSSERVA
1. - Con decreti del 28 aprile 2005 (eseguito il 5 aprile 2006) e 15 marzo 2006, il G.I.P. del Tribunale di Teramo disponeva, rispettivamente, il sequestro delle quote sociali della s.r.l. Iatra già possedute dalla fallita Gestione Alberghiere S. Angelo e dell'albergo denominato Hotel Smeraldo, sito in Giulianova nonché della somma di Euro 2.677.000,00, costituente il prezzo di vendita del suddetto albergo, ravvisando il fumus del delitto di cui alla L. Fall. art. 216 a carico di NE LU, già amministratore unico della società fallita.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dai difensori della NE, il Tribunale di Teramo, quale giudice del riesame, revocava il sequestro preventivo del 28 aprile 2005, avente ad oggetto le quote sociali della Iatra s.r.l., già possedute dalla fallita Gestione Alberghiere S. Angelo e l'Hotel Smeraldo e disponeva la restituzione all'avente diritto di tali beni;
rigettava, invece, la richiesta di riesame del 15 marzo 2006 avente ad oggetto la somma anzidetta.
Avverso tale decisione i difensori della NE hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo le ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente si duole che il giudice di merito non abbia svolto alcun accertamento in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti ne' del periculum in mora e che, comunque, non abbia reso idonea motivazione al riguardo. 3. - Le censure sono destituite di fondamento. Ed infatti, se è vero che il provvedimento impugnato non si segnala, di certo, per chiarezza ed ordine espositivo, è pur vero che dal compendio motivazionale emergono, ad ogni modo ed anche per implicito, le ragioni per le quali il giudice del riesame ha ritenuto legittima la disposta misura cautelare, ravvisando la sussistenza dei necessari presupposti di legge. Quanto al fumus commissi delicti, si evince che l'insieme indiziario ritenuto sufficiente attiene alla fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, ipotizzata a carico della NE nella sua qualità di amministratore unico della società fallita, e che l'attività distrattiva sarebbe consistita nella dismissione del compendio immobiliare e delle quote sociali di cui in premessa, il cui ricavato è stato sottoposto a sequestro preventivo.
In proposito, è appena il caso di ricordare come, in sede di riesame, sia sufficiente l'astratta delibazione della riconducibilità della fattispecie all'indicato paradigma normativo, non competendo al giudice del riesame una valutazione critica in merito alla sussistenza ed alla gravità degli indizi di colpevolezza, propria del giudizio di cognizione. È, infatti, ius receptum, alla luce di ripetute pronunce delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che il controllo del giudice del riesame, in tema di misure cautelari reali, non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (cfr., Cass. SU 25.3.1993, Gifuni, rv. 193117; cfr., pure, Corte Cost. 17.2.19 48, n. 48, secondo cui al tribunale investito del gravame in tema di applicazione di misure cautelari reali è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza).
Quanto al periculum in mora, il relativo apprezzamento è racchiuso nella premessa motivazionale, ove la finalità della misura cautelare in esame è chiaramente indicata nell'obiettivo di evitare che la condotta distrattiva contestata sia portata ad ulteriori conseguenze attraverso l'impiego della somma con definitivo pregiudizio delle ragioni dei creditori.
Dunque, per entrambi i presupposti, la delibazione compiuta appare corretta e l'apprezzamento che la sostanzia si sottrae al sindacato di legittimità. Il rilievo che precede esaurisce l'ambito di cognizione di questa Corte, che in materia può, notoriamente, essere investita da denunce relative al solo vizio di violazione di legge, a mente dell'art. 325 c.p.p.. 4. - Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007