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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 14416/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA GH GI
ND RC GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14416/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARIALUISA SCHIAVO Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. ROSSELLA WUHRER Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) quanto all'affidamento del figlio minore
1.a Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nato a Persona_1
Brescia in data 24.05.2018 (Cod. Fisc.: ), con collocazione prevalente presso CodiceFiscale_3 la madre.
1.b La responsabilità genitoriale sarà esercitata in comune dai genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e sulla salute (a titolo d'esempio: scelte scolastiche, religiose, sport, tempo libero, cure di ogni genere), saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità del figlio.
Solo limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. pagina 1 di 7 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio.
2) quanto alle frequentazioni padre/figlio
2.a Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità del minore e, in ogni caso:
- il minore starà con il padre a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato, allorquando andrà a prenderlo presso la casa materna, sino alle ore 21,30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre;
- il martedì dalle ore 16,00 (allorquando andrà a prenderlo a scuola, dai nonni, o presso la casa materna) sino alla mattina successiva, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, o presso la casa materna o dei nonni;
- il giovedì sera alle ore 18:20 (allorquando andrà a prenderlo a scuola, dai nonni o presso la casa materna) sino alle ore 21:30 allorquando lo riporterà presso la casa materna.
2.b. Salvo diversa intesa in ragione del prevalente interesse del minore, il figlio trascorrerà con i genitori alternativamente sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi del giorno di Natale
o di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua o Pasquetta), con turnazione annuale, in modo che il genitore con il quale trascorre il Natale non sia anche quello con cui trascorrerà la Pasqua.
2.c. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, in un periodo da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31 maggio, tenuto conto degli impegni scolastici e delle necessità del minore. Lo stesso potrà fare anche con la madre e per tale periodo saranno quindi sospese le frequentazioni con il padre.
2.d. Il minore, inoltre, trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con il padre o con la madre, anche se i genitori si impegnano a festeggiarlo tutti insieme, e trascorrerà con ciascun genitore il loro rispettivo compleanno, anche nel caso in cui il compleanno del genitore ricorra nella giornata in cui il bambino avrebbe dovuto stare con l'altro genitore.
2.e Ogni altra festività scolastica seguirà il calendario ordinario sopra delineato.
2.f. I genitori si impegnano a collaborare fattivamente per rendere possibile la massima frequentazione del minore con entrambi i genitori, impegnandosi a comunicare con il possibile preavviso e direttamente tra loro, ogni eventuale richiesta di variazione di calendario, imprevisto o circostanza che incida sul calendario qui concordato.
3) contributo al mantenimento del figlio minore pagina 2 di 7 3.a Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento del figlio. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze del minore, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle rispettive risorse economiche dei signori e ed, Parte_2 Parte_1 infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento del piccolo fino a quando lo Per_1 stesso non avrà raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso la Banca BPER – IBAN: [...], la somma mensile di €. 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT.
I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
3.b I genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, di seguito riportato: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
b) spese mediche che necessitano del preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
pagina 3 di 7 - gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo
- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
3.c Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, salvo diversa indicazione nella richiesta di rimborso medesima.
3.d I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito al 100%, della signora . Parte_1
4. I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
5. regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i genitori
5.a. I ricorrenti danno atto che a far data dal mese di dicembre 2024 la signora si è Parte_1
pagina 4 di 7 temporaneamente trasferita con il figlio presso l'abitazione dei nonni materni in Chiari (BS), in virtù degli accordi raggiunti in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile adibito a casa famigliare, per come di seguito riportati. In ragione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile il signor Parte_2
a decorrere dal mese di gennaio 2025 si fa carico e continuerà a farsi carico esclusivo del pagamento delle rate del mutuo.
5.b. La signora si obbliga e si impegna a cedere al signor , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di proprietà dell'immobile sito in Travagliato (BS) Via Raffaello Sanzio n. 30, censito al catasto fabbricati del Comune di Travagliato, sez. NCT, come segue:
- mappale 381, SUB. 22, piano S1-1-2, cat. A/2 – cl. 5 – vani 5 – rendita catastale 387,34 consistente in abitazione al piano primo, sottotetto al piano secondo e corte esclusiva al piano interrato;
- mappale 381, sub. 30 – piano S1 – cat. C6 – cl. 2 – mq 49 – rendita catastale €129,06, consistente in autorimessa e disimpegno al piano interrato.
Per una migliore identificazione si rimanda all'atto di acquisto in data 10.09.2015 a rogito del Notaio
Dott. di Travagliato (BS) n. 67194 rep e n. 34314 racc., registrato a Brescia 2 in data Persona_2
11.09.2015 al m. 33804 Serie T allegato agli atti quale doc. 3.
La cessione in favore del signor avverrà entro e non oltre un mese dalla pubblicazione Parte_2 del provvedimento del Tribunale di Brescia, previa comunicazione della data di fissazione dell'atto, con preavviso di almeno 10 giorni. Il prezzo della cessione è convenuto tra le parti in € 57.000,00 (euro cinquantasettemila) tenuto conto delle rate del mutuo ancora in essere.
5.c La cessione di cui al punto che precede avverrà esclusivamente a condizione che il signor Parte_2
provveda preliminarmente, o contestualmente ad accollarsi interamente il debito di cui al mutuo
[...] ipotecario nr. 4064/045/000002109531 acceso presso il Banco BPM S.p.A. e prodotto in allegato al ricorso (doc. 8 in atti) o, in alternativa, ottenga la surroga con altro Istituto di credito;
in ogni caso dovrà prodursi l'effetto liberatorio da qualsivoglia obbligazione in favore della signora . Parte_1
5.d. In caso di mancato avveramento della condizione di cui al punto che precede, decorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Brescia, il signor si impegna e si Parte_2 obbliga sin da ora a rilasciare l'immobile ed a cedere alla signora che accetta, la propria Parte_1 quota di proprietà del medesimo immobile, dandosi atto che la signora è già nelle Parte_1 condizioni di potersi accollare o di estinguere il mutuo con effetto liberatorio in favore del signor
. La cessione verrà effettuata al medesimo prezzo di € 57.000,00 (euro Parte_2 cinquantasettemila).
pagina 5 di 7 5.e. La cessione in favore dell'uno o dell'altro genitore viene effettuata senza spirito di liberalità e trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi. Le spese notarili per la cessione verranno sostenute dalla parte acquirente.
5.f. Resta inteso che i ricorrenti provvederanno in ogni caso a ripartirsi i beni mobili contenuti nell'immobile, come segue: alla signora lavatrice e asciugatrice Bosch/Siemens, tendaggi, tavolo soggiorno Prora Parte_1
Bonaldo, specchio a muro Hang Up Bonaldo, n.2 quadri, libreria Note Bonaldo, tappeto salotto, poltrona e pouf salotto Molteni, lampada da terra Floss, appendiabiti Tree Bonaldo, cameretta Tommaso completa di tappeto, n.1 scarpiera bianca, da dividere equamente piatti/bicchieri/stoviglie varie/biancheria casa/suppellettili vari. al signor : cucina completa di elettrodomestici e n.2 sgabelli, n.2 televisori, lampadari, Parte_2 salotto comprensivo di divano Bonaldo, tavolino Bonaldo e mobile televisore, lampada da tavolo Floss, camera da letto comprensiva di letto, n.2 comodini, armadio scorrevole e cassettiera, n.2 mobili e accessori bagni, armadiatura bianca mansarda, n.1 scarpiera bianca, tapis roulant, barbecue a gas e salottino da esterno.
5.g. Il conto corrente cointestato ed acceso presso il Banco BPM S.p.A., filiale di Travagliato, verrà estinto e la provvista del conto verrà trattenuta dal signor , dandosi atto che la signora Parte_2
ha già provveduto a prelevare la quota del 50% di sua competenza”. Parte_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 9/07/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei Persona_1 rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio. formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
MI SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA GH GI
ND RC GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14416/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARIALUISA SCHIAVO Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. ROSSELLA WUHRER Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) quanto all'affidamento del figlio minore
1.a Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nato a Persona_1
Brescia in data 24.05.2018 (Cod. Fisc.: ), con collocazione prevalente presso CodiceFiscale_3 la madre.
1.b La responsabilità genitoriale sarà esercitata in comune dai genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e sulla salute (a titolo d'esempio: scelte scolastiche, religiose, sport, tempo libero, cure di ogni genere), saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità del figlio.
Solo limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. pagina 1 di 7 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio.
2) quanto alle frequentazioni padre/figlio
2.a Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità del minore e, in ogni caso:
- il minore starà con il padre a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato, allorquando andrà a prenderlo presso la casa materna, sino alle ore 21,30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre;
- il martedì dalle ore 16,00 (allorquando andrà a prenderlo a scuola, dai nonni, o presso la casa materna) sino alla mattina successiva, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, o presso la casa materna o dei nonni;
- il giovedì sera alle ore 18:20 (allorquando andrà a prenderlo a scuola, dai nonni o presso la casa materna) sino alle ore 21:30 allorquando lo riporterà presso la casa materna.
2.b. Salvo diversa intesa in ragione del prevalente interesse del minore, il figlio trascorrerà con i genitori alternativamente sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi del giorno di Natale
o di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua o Pasquetta), con turnazione annuale, in modo che il genitore con il quale trascorre il Natale non sia anche quello con cui trascorrerà la Pasqua.
2.c. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, in un periodo da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31 maggio, tenuto conto degli impegni scolastici e delle necessità del minore. Lo stesso potrà fare anche con la madre e per tale periodo saranno quindi sospese le frequentazioni con il padre.
2.d. Il minore, inoltre, trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con il padre o con la madre, anche se i genitori si impegnano a festeggiarlo tutti insieme, e trascorrerà con ciascun genitore il loro rispettivo compleanno, anche nel caso in cui il compleanno del genitore ricorra nella giornata in cui il bambino avrebbe dovuto stare con l'altro genitore.
2.e Ogni altra festività scolastica seguirà il calendario ordinario sopra delineato.
2.f. I genitori si impegnano a collaborare fattivamente per rendere possibile la massima frequentazione del minore con entrambi i genitori, impegnandosi a comunicare con il possibile preavviso e direttamente tra loro, ogni eventuale richiesta di variazione di calendario, imprevisto o circostanza che incida sul calendario qui concordato.
3) contributo al mantenimento del figlio minore pagina 2 di 7 3.a Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento del figlio. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze del minore, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle rispettive risorse economiche dei signori e ed, Parte_2 Parte_1 infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento del piccolo fino a quando lo Per_1 stesso non avrà raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso la Banca BPER – IBAN: [...], la somma mensile di €. 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT.
I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
3.b I genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, di seguito riportato: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
b) spese mediche che necessitano del preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
pagina 3 di 7 - gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo
- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
3.c Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, salvo diversa indicazione nella richiesta di rimborso medesima.
3.d I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito al 100%, della signora . Parte_1
4. I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
5. regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i genitori
5.a. I ricorrenti danno atto che a far data dal mese di dicembre 2024 la signora si è Parte_1
pagina 4 di 7 temporaneamente trasferita con il figlio presso l'abitazione dei nonni materni in Chiari (BS), in virtù degli accordi raggiunti in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile adibito a casa famigliare, per come di seguito riportati. In ragione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile il signor Parte_2
a decorrere dal mese di gennaio 2025 si fa carico e continuerà a farsi carico esclusivo del pagamento delle rate del mutuo.
5.b. La signora si obbliga e si impegna a cedere al signor , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di proprietà dell'immobile sito in Travagliato (BS) Via Raffaello Sanzio n. 30, censito al catasto fabbricati del Comune di Travagliato, sez. NCT, come segue:
- mappale 381, SUB. 22, piano S1-1-2, cat. A/2 – cl. 5 – vani 5 – rendita catastale 387,34 consistente in abitazione al piano primo, sottotetto al piano secondo e corte esclusiva al piano interrato;
- mappale 381, sub. 30 – piano S1 – cat. C6 – cl. 2 – mq 49 – rendita catastale €129,06, consistente in autorimessa e disimpegno al piano interrato.
Per una migliore identificazione si rimanda all'atto di acquisto in data 10.09.2015 a rogito del Notaio
Dott. di Travagliato (BS) n. 67194 rep e n. 34314 racc., registrato a Brescia 2 in data Persona_2
11.09.2015 al m. 33804 Serie T allegato agli atti quale doc. 3.
La cessione in favore del signor avverrà entro e non oltre un mese dalla pubblicazione Parte_2 del provvedimento del Tribunale di Brescia, previa comunicazione della data di fissazione dell'atto, con preavviso di almeno 10 giorni. Il prezzo della cessione è convenuto tra le parti in € 57.000,00 (euro cinquantasettemila) tenuto conto delle rate del mutuo ancora in essere.
5.c La cessione di cui al punto che precede avverrà esclusivamente a condizione che il signor Parte_2
provveda preliminarmente, o contestualmente ad accollarsi interamente il debito di cui al mutuo
[...] ipotecario nr. 4064/045/000002109531 acceso presso il Banco BPM S.p.A. e prodotto in allegato al ricorso (doc. 8 in atti) o, in alternativa, ottenga la surroga con altro Istituto di credito;
in ogni caso dovrà prodursi l'effetto liberatorio da qualsivoglia obbligazione in favore della signora . Parte_1
5.d. In caso di mancato avveramento della condizione di cui al punto che precede, decorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Brescia, il signor si impegna e si Parte_2 obbliga sin da ora a rilasciare l'immobile ed a cedere alla signora che accetta, la propria Parte_1 quota di proprietà del medesimo immobile, dandosi atto che la signora è già nelle Parte_1 condizioni di potersi accollare o di estinguere il mutuo con effetto liberatorio in favore del signor
. La cessione verrà effettuata al medesimo prezzo di € 57.000,00 (euro Parte_2 cinquantasettemila).
pagina 5 di 7 5.e. La cessione in favore dell'uno o dell'altro genitore viene effettuata senza spirito di liberalità e trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi. Le spese notarili per la cessione verranno sostenute dalla parte acquirente.
5.f. Resta inteso che i ricorrenti provvederanno in ogni caso a ripartirsi i beni mobili contenuti nell'immobile, come segue: alla signora lavatrice e asciugatrice Bosch/Siemens, tendaggi, tavolo soggiorno Prora Parte_1
Bonaldo, specchio a muro Hang Up Bonaldo, n.2 quadri, libreria Note Bonaldo, tappeto salotto, poltrona e pouf salotto Molteni, lampada da terra Floss, appendiabiti Tree Bonaldo, cameretta Tommaso completa di tappeto, n.1 scarpiera bianca, da dividere equamente piatti/bicchieri/stoviglie varie/biancheria casa/suppellettili vari. al signor : cucina completa di elettrodomestici e n.2 sgabelli, n.2 televisori, lampadari, Parte_2 salotto comprensivo di divano Bonaldo, tavolino Bonaldo e mobile televisore, lampada da tavolo Floss, camera da letto comprensiva di letto, n.2 comodini, armadio scorrevole e cassettiera, n.2 mobili e accessori bagni, armadiatura bianca mansarda, n.1 scarpiera bianca, tapis roulant, barbecue a gas e salottino da esterno.
5.g. Il conto corrente cointestato ed acceso presso il Banco BPM S.p.A., filiale di Travagliato, verrà estinto e la provvista del conto verrà trattenuta dal signor , dandosi atto che la signora Parte_2
ha già provveduto a prelevare la quota del 50% di sua competenza”. Parte_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 9/07/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei Persona_1 rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio. formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
MI SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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