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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
UC SEBASTIANI Presidente rel.
TT DI RO IU
Maurizio DRIGANI IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1121/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
DA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. , C.F._1 avv. MANNELLA SONIA -RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Controparte_1
c.f. -CONVENUTA CONTUMACE- C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 30.7.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza di comparizione sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 2.12.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra in data 01.10.1989 in Parte_1 Controparte_1
Carrara (MS), con tutte le conseguenze di legge.
Revocare e dichiarare non più dovuto, a far data dalla domanda o dalla data ritenuta di giustizia, l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili posto a carico del Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1
Dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento a carico del Sig. Parte_1 per il figlio , in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
e per l'effetto revocare l'assegno di € 1.000,00 mensili.
Revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Luni (SP), Via Vicinale del Cerchio n. 21, alla Sig.ra e, per l'effetto, assegnare la Controparte_1 medesima in via esclusiva al ricorrente, Sig. che vi abiterà con Parte_1 il figlio;
in denegata ipotesi, assegnare la casa coniugale ad entrambe Per_1 le parti affinché possa essere posta a reddito.
Condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...] di un'indennità per l'occupazione della sua quota di proprietà Pt_1 dell'immobile, a far data dalla domanda, da quantificarsi in € 600,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA:
2 Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la Sig.ra ridurre lo stesso CP_1 ad un importo non superiore ad € 200,00 mensili, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 in Carrara (MS) in data 1.10.1989 (atto trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 111 parte
II serie A anno 1989), di aver avuto due figli ( e , nati Per_2 Per_1 rispettivamente il 12.7.1990 e il 4.6.2005, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti), di essersi i coniugi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale del 23.11.2010 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 30.7.2025.
nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1 costituita in giudizio,
All'udienza del 2.12.2025, dichiarata la contumacia della convenuta, parte ricorrente, autorizzata dal IU, ha precisato le conclusioni come in ricorso, sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata, essendo stata proposta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 comma 1 n. 2 lett.
b) della L. n. 898/1970 come da ultimo modificata dalla L. 55/2015.
3 Sotto il profilo economico, nessuna statuizione può essere pronunciata in relazione all'assegno divorzile, in assenza di domanda da parte della convenuta, rimasta contumace.
A ciò consegue che nulla sarà più dovuto a titolo di mantenimento stabilito in sede di separazione a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, costitutiva dello status di coniuge divorziato.
Quanto al contributo per il figlio , va rilevato che lo stesso, oltre ad essere Per_1 convivente con il padre, è diventato economicamente indipendente (cfr. le buste paga da novembre 2024 a gennaio 2025 nella quali si rileva che il rapporto di lavoro è di tipo a tempo indeterminato).
Va quindi accolta la domanda di revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio . Per_1
All'indipendenza economica di quest'ultimo segue infine la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta ( peraltro convive Per_1 con il padre e ha costituito un proprio nucleo familiare). Per_2
Va viceversa dichiarata l'inammissibilità della domanda del ricorrente di assegnazione a sé della casa coniugale, in assenza dei presupposti di legge
(convivenza con prole minore d'età ovvero maggiorenne non economicamente indipendente) e di condanna della convenuta al pagamento di indennità di occupazione, trattandosi di questione da trattare in altro giudizio, alla stregua delle norme in materia di comproprietà.
Le spese sostenute dal ricorrente non sono ripetibili, stante la natura della causa, la necessità di una pronuncia sullo status e la mancata prova offerta dal i aver invitato la controparte ad aderire ad una diversa procedura, più Pt_1 snella e meno dispendiosa, prima dell'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto in Carrara (MS) l'1.10.1989 Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 111 parte II serie A anno 1989);
DICHIARA che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di assegno di divorzio a favore di a far data dal passaggio in giudicato della presente Controparte_1 sentenza;
DICHIARA che nulla è dovuto dal ricorrente alla convenuta a titolo di assegno di mantenimento a favore di;
Persona_3
REVOCA l'assegnazione a ella casa coniugale, sita in Luni Controparte_1
(SP) alla Via Vicinale del Cerchio n. 21;
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione per la casa coniugale;
DICHIARA non ripetibili le spese sostenute dal ricorrente nel presente giudizio.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente est.
UC TI
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